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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/12/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8408/2021 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3109/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace nel giudizio n. 8408/2021 R.G.L., rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti
AN nel giudizio n. 3109/2024 R.G.L.
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, per contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal
23.04.2020 al 30.04.2020 alle dipendenze della società Dynasun CP_2
In particolare, ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della ditta DYNASUN Parte_1
ITALIA, corrente in RR (FG) alla via Ugo La Malfa, 167/b; di essere socio amministratore della suddetta società e di aver svolto le mansioni di addetto alla vendita on line (operaio terminalista) di prodotti relativi alla cura della persona, alla attrezzatura per macchine fotografiche e alla tecnologia;
di essere stato in quadrato nel III livello CCNL commercio;
di essersi occupato, tra le altre cose, di evadere gli ordini che venivano effettuati tramite piattaforme quali Amazon, Ebay e altri siti di prodotti pagina 1 di 12 di cui la società datrice di lavoro aveva la disponibilità; di aver lavorato 40 ore settimanali, cinque giorni a settimana, percependo una retribuzione mensile di €.1.000,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
di essersi occupato, nel mese di aprile 2020, di istruire nella gestione Parte_2 degli ordini, nel ricevimento delle chiamate e nella spedizione dei prodotti acquistati on line.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “- dichiarare che l'istante ha effettivamente lavorato dal 23.4.2020 al 30.4.2020 alle dipendenze della società ; - per l'effetto, Controparte_3 dichiarare che l'istante ha diritto al riconoscimento del suddetto rapporto di lavoro, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate;
- di conseguenza, condannare
l in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere in favore di parte CP_1 ricorrente l'idoneità e la computabilità della contribuzione denunciata/versata per il periodo suindicato con ogni conseguenza di legge;
- ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Voglia il Tribunale adito condannare l'Ente convenuto, ove mai nel termine di giorni 121 dalla data di notifica della sentenza non dovesse procedere alla rettifica della posizione contributiva di parte ricorrente, al pagamento della somma che la S.V. riterrà equa”. Vinte le spese di lite.
L' regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_1
Con altro ricorso depositato in data 26.3.2024 (e riunito in corso di causa), il medesimo ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.34320240000154233000 notificato dall CP_1
Sede di Foggia in data 11.3.2024, per il pagamento di complessivi €.11.280,97 a titolo di indebita percezione della NASPI n. 941681, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite.
L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, l' ha richiamato gli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione avente CP_1
n. 2020010779/DDL del 26.02.2021, nei confronti della Ditta Dynasun Italia S.r.l., e il conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente con detta società, precisando che “il rapporto di natura di subordinata denunciato a favore del vice presidente per il periodo dal Parte_1
23.04.2020 al 30.04.2020 (n. 8 giorni), invalidato con il verbale ispettivo, gli ha permesso di usufruire di cospicue prestazioni per disoccupazione involontaria (NASPI) di lunga durata e che altrimenti non avrebbe potuto ricevere in quanto il precedente rapporto lavorativo con la ditta individuale
[...]
(per il periodo dal 05.04.2007 al 21.04.2020) si è risolto per Controparte_4 dimissioni volontarie dell'interessato, condizione, com'è noto, ostativa al riconoscimento del diritto alla prestazione economica de qua” (cfr. pag. 7 memoria).
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
pagina 2 di 12 * * *
È opportuno, preliminarmente, rigettare l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste nell'avviso opposto, per violazione dell'art. 24, comma 3, decreto Legislativo n. 46/99
(sollevata dal ricorrente nel giudizio n. 3109/2024 R.G.L.).
Sul punto, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, ha chiarito che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento CP_ si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento
(spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1 applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
pagina 3 di 12 Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
Sempre nella medesima sentenza, si legge altresì che «l'art. 24, comma 8, d.lgs. n. 46/99, facendo salvo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 462/1997, consente, pur dopo la notifica dell'atto di accertamento e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso quest'ultimo, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, unitamente ai relativi interessi, per un ammontare pari alla metà degli stessi, senonché, nel caso in scrutinio l'iscrizione al fine della riscossione è avvenuta per l'intero […]
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio dovrebbe senz'altro reputarsi formalmente illegittimo.
Ciò, tuttavia, come correttamente dedotto dall'Istituto previdenziale, non esime il giudice dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6959 del 2018), invero, ha chiarito che, “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore
pagina 4 di 12 è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione, ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)”.
Va, peraltro, rammentato che, già con riferimento alla diversa ipotesi della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) di detta decadenza, l'inosservanza del termine – al pari di un vizio di forma dell'atto – comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. n.
26395/2013, che si richiama a Cass. n. 23600/2009 e n. 5763/2002; più di recente, v. anche Cass., Sez.
VI Lav., ord. n. 5792/2015 e Cass., Sez. Lav., 23.02.2016, n. 3486).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito), difatti, dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto CP_1 agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. n. 14149/12).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 1558 del 23/01/2020; in senso conforme cfr.
Cass. Sez. L, ordinanza n. 16332 dell'08/06/2023)».
* * *
pagina 5 di 12 I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, così come deciso, in una causa analoga relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro di un altro asserito dipendente ( ) della Parte_2 società Dynasun Italia, da Codesto Tribunale con sentenza di rigetto n. 2022/2024 pubbl. il 25/06/2024
(est. dott. Antonucci), confermata in appello (cfr. sentenza n. 1126/2025 del 6.11.2025).
Devono essere preliminarmente disattese le censure del ricorrente in ordine alla pretesa invalidità del provvedimento di disconoscimento ex lege 241/1990, venendo in rilievo un giudizio sul rapporto previdenziale (e non sull'atto amministrativo).
Soccorre, in tal senso, il costante orientamento della Suprema Corte, che di seguito si riporta: “è il caso di rimarcare come il giudizio volto ad ottenere l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale, negata in sede amministrativa (come nella specie a seguito di controlli ispettivi, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza corrisposte dall , non dia luogo ad CP_1 un'impugnativa del provvedimento amministrativo ma riguarda il diritto dell'istante ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per l'effetto, il giudice è chiamato ad accertare (solo) se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge (in argomento, ex plurimis, Cass. n. 3688 del 2015); 18. dinanzi al giudice ordinario, la parte "non può (...) fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione" (tra le altre, v., in motiv.,
Cass. n. 31954 del 2019). Il ricorrente deve, piuttosto, allegare e provare i fatti costitutivi dell'obbligazione pretesa o, diversamente detto, i requisiti costitutivi del suo diritto;
19. la giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, ha chiarito anche come le prescrizioni dettate dalla
L. 7 agosto 1990, n. 241, non abbiano alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale (Cass. n. 31954 del 2019; Cass. n. 20604 del 2014; Cass. n. 9986 del 2009, Cass. n.
2804 del 2003) che prescinde dal tenore dei provvedimenti di risposta emessi dall'ente assicurativo e nasce, ex lege, al verificarsi dei requisiti previsti” (Cass. Sez. VI, n. 3459 del 3.2.2022).
Giova, poi, rammentare che, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche CP_ Amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo quindi disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
in questa ipotesi, colui che pagina 6 di 12 intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo ha l'onere di provare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1399; Cass. 10 luglio 2008, n.
18996).
A quest'ultimo riguardo occorre compiere – come condivisibilmente statuito dalla Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare vertente in tema di lavoro agricolo (cfr. App. Bari-Sez.
Lav., sentenza n. 472/2019) – un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia previdenziale CP_ (non di lavoro), nel contraddittorio dell' (non del datore) e di natura incidentale (senza cioè efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di aver lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che il ricorrente ha affermato di aver lavorato
“alle dipendenze” della società DYNASUN ITALIA indicata in atti;
di aver svolto le mansioni di addetto alla vendita on line (operaio terminalista) di prodotti relativi alla cura della persona, alle attrezzatura per macchine fotografiche e alla tecnologia;
di essersi occupato, tra le altre cose, di evadere gli ordini che venivano effettuati tramite piattaforme quali Amazon, Ebay e altri siti di prodotti di cui la società datrice di lavoro aveva la disponibilità; di aver lavorato 40 ore settimanali, cinque giorni a settimana, percependo una retribuzione mensile di €.1.000,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
di essersi occupato, nel mese di aprile 2020, di istruire nella gestione degli Parte_2 ordini, nel ricevimento delle chiamate e nella spedizione dei prodotti acquistati on line.
Parte ricorrente ha poi prodotto la seguente documentazione: comunicazione di assunzione (doc. 1), busta paga (doc. 2) e Mod. C/2 storico (doc. 5).
Detta documentazione, però, non appare idonea a comprovare quanto reclamato nel ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa di tipo subordinato.
pagina 7 di 12 Nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o, come specificatamente nel caso di specie, dei caratteri tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Nel caso che ci occupa, peraltro, l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa, in ordine alla sussistenza della subordinazione, è ancora più importante a fronte degli elementi emersi in sede di ispezione.
A tal proposito, sull'acquisizione ex art. 421 c.p.c. del verbale ispettivo nel giudizio n. 8404/2021
R.G.L., è utile riportare quanto chiarito dalla Corte di Appello di Bari: “in ordine alla valenza CP_ probatoria del detto verbale esibito dall in sede di gravame, il Collegio ritiene di acquisirlo agli atti ex art. 421 c.p.c. e di tenerne conto ai fini decisori, sulla scorta del principio, ormai consolidato, secondo cui i verbali di accertamento - che attestano documentalmente il quadro omissivo o comunque connotato da forti irregolarità in cui versavano i presunti datori di lavoro - si prestano ad essere acquisiti anche officiosamente, ove si consideri che nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche
d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (Cass. n.13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013).
In senso conforme, si è anche affermato che i verbali ispettivi: a) possono essere acquisiti anche con
l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto;
b) anche in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 31009 del 2019; v. pure
Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017)” (cfr., tra le tante e da ultimo, Corte di Appello di
Bari, sentenza n. 1752/2021 pubbl. il 22/10/2021).
Nel verbale ispettivo n. 2020010779/DDL del 26/02/2021 (a cui si fa espressamente riferimento nel provvedimento di disconoscimento in atti), gli esiti dell'accertamento sono così illustrati: << in data
pagina 8 di 12 09.09.2020, è stato effettuato da parte degli Ispettori di Vigilanza , e Persona_1 CP_5
(quest'ultimo funzionario intervenuto solo in tale circostanza) e appartenenti Controparte_6 alla Sede Provinciale di Foggia, un sopralluogo presso la sede operativa dell'azienda de qua, CP_1 trovata chiusa. Analogo sopralluogo veniva effettuato nella stessa giornata all'indirizzo noto all'Istituto della sede legale della Società, trovata anch'essa chiusa;
da accertamenti anagrafici è risultato che tale sede legale corrisponde all'indirizzo di residenza del sig. - socio e Parte_1 vice presidente del consiglio di amministrazione della stessa.
In data 11.09.2020 gli ispettori accedevano ai locali della sede operativa della succitata Società, ubicata in RR in via F. Marinelli n. 2, ove riscontravano la presenza del presidente del consiglio di amministrazione sig. e del vice presidente del consiglio di Parte_2 amministrazione entrambi intenti in separate postazioni di lavoro ai computer in uso Parte_1 alla Società, visibili nella predetta sede.
Nell'occasione oltre a dare notizia dell'avvio dell'accertamento ispettivo ad entrambi i soggetti citati, si provvedeva, tramite verbale di primo accesso notificato nelle mani del sig. , a Parte_2 richiedere la documentazione aziendale da esibire, perché necessaria alla definizione della verifica in corso.
Contestualmente a tale accesso è stato possibile raccogliere spontanee dichiarazioni, conservate agli atti del fascicolo d'ufficio, da entrambi i soggetti sopra citati.
Conseguentemente, dall'analisi dei dati presenti negli archivi ( CP_1 Controparte_7
) e/o a disposizione dello stesso (Infocamere/Telemaco - Comunicazioni
[...] CP_1
Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. ) nonché sulla CP_8 Controparte_9 base delle dichiarazioni raccolte concludevano l'accertamento, nei limiti dei termini di prescrizione sanciti dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. 335 del 8.8.1995 in materia di contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, essendo stato possibile acclarare quanto segue >>. […]
<< Dall'esame della visura camerale è emerso che la ditta Dynasun Italia s.r.l. è stata costituita in data 20.02.2010 dai seguenti nominativi:
domiciliato in Germania - - possessore del 56% del capitale Parte_3 C.F._1 sociale;
domiciliato in RR - - possessore del Parte_2 C.F._2
10% del capitale sociale;
domiciliata a RR - - Controparte_10 C.F._3 possessore del 10% del capitale sociale;
domiciliato a RR - Parte_1
- possessore del 10% del capitale sociale;
domiciliata a C.F._4 Controparte_4
pagina 9 di 12 RR - - possessore del 7% del capitale sociale;
C.F._5 CP_11 domiciliato a RR - - possessore del 7% del capitale sociale. C.F._6
La società sin dalla data di costituzione è amministrata da un consiglio di amministrazione così composto: dal socio in qualità di presidente amministrazione;
Parte_2 dal socio in qualità di vice presidente amministrazione;
Parte_1 dal socio in qualità di consigliere amministrazione. Controparte_10
Dall'esame della certificazione camerale è risultato che tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad essi conferite tutte le facoltà per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.
La ditta de qua, risulta iscritta alla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato di
Foggia dal 04.03.2020 con il n. REA FG-316413, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, per aver dichiarato a decorrere dal 13.03.2020 con P.IVA n. l'inizio della propria P.IVA_1 attività prevalente, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via internet.
Dal confronto dei dati risultanti dagli archivi informatici di questo Istituto con quelli riportati nella visura camerale si è accertato che la Società è risultata iscritta come Azienda con Dipendenti presso la
Sede di Foggia con posizione assicurativa n. 3108297523 dal 23.04.2020. CP_1
Le dichiarazioni raccolte dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, riferiscono, inoltre, che la Società è nata in [...] appena precedente la chiusura della ditta individuale denominata di , dalla quale ha ereditato tutti gli account di CP_4 Controparte_4 vendita on line e la strumentazione di lavoro. Nella predetta ditta individuale la cui attività economica
è cessata il 31.05.2020 hanno prestato attività lavorativa in qualità di lavoratori subordinati: il sig.
in qualità di operatore terminalista dal 11.11.2013 al 09.04.2020, il cui Parte_2 rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni;
il sig. in qualità di operatore Parte_1 terminalista dal 05.04.2007 al 21.04.2020, il cui rapporto di lavoro si è risolto anch'esso per dimissioni>>.
Nel verbale di accertamento sono riportate anche le dichiarazioni rilasciate da : Parte_2
"sino alla data odierna oltre all'attività prestata dal sottoscritto mi sono avvalso della collaborazione del sig. per le due ultime settimane di aprile 2020"; "la Società vende esclusivamente Parte_1
pagina 10 di 12 on fine o tramite canali telefonici, emette scontrini fiscali il giorno stesso in cui si perfeziona la vendita"; "le fatture per i prodotti venduti vengono emesse o contestualmente allo scontrino a cui si riferiscono oppure in data successiva se richiesta dal cliente e comunque sempre riferita ad un precedente scontrino fiscale che comunque deve essere emesso in presenza di un incasso per vendite";
"per tale motivo anche in mia assenza vi provvede per queste operazioni il vice presidente sig. oggi presente come anche gli altri giorni perché controlla la mia attività lavorativa Parte_1 oltre l'attività aziendale affinché sia regolarmente svolta"; "preciso che il vice presidente può essere presente nelle giornate lavorative per eventuali controlli ma non si assoggetta ad alcun orario o obbligo".
Sul valore probatorio dei verbali ispettivi, occorre sottolineare che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Cass., Sez.
Lav., n. 2275/2000).
Nel corso del giudizio sono stati escussi, in qualità di testimoni, all'udienza dell'8.4.2024,
[...]
e , i quali hanno confermato le circostanze articolate in ricorso (ossia CP_10 Parte_2 lo svolgimento dell'attività di addetto alla vendita on line, svolta durante il periodo oggetto di disconoscimento, ossia dal 23 al 30 aprile 2020; la paga mensile di 1.000 euro;
40 ore di lavoro settimanali;
lo svolgimento di attività di formazione a favore del ). Parte_2
Entrambi hanno anche genericamente affermato – sebbene la circostanza non sia stata specificatamente capitolata – che gli ordini sull'attività da svolgere provenissero dai soci di maggioranza, ossia dal socio che risiedeva all'estero. Parte_3
Dette dichiarazioni testimoniali – oltre ad essere, con riguardo al , parzialmente difformi a Parte_2 quelle rilasciate in sede ispettiva, gettando detta circostanza dubbi sull'attendibilità di quelle rese in giudizio – si sono rivelate oltremodo generiche e lacunose, dunque inidonee a consentire di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Non sono, infatti, emersi né il vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle pagina 11 di 12 mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, né gli elementi sussidiari, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario fisso e prestabilito.
Considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l' ha provato i fatti costitutivi del Controparte_12 disconoscimento mentre l'altra parte cui sarebbe spettato fornire prova del diritto azionato non ha assolto l'onere a suo carico, dunque, non vi sono sufficienti e pregnanti elementi di prova per ritenere valido il rapporto di lavoro subordinato dal 23 al 30 aprile 2020, attese le numerose incongruenze segnalate dall' , entrambi i ricorsi devono essere rigettati. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (infra €.26.000,00 – bassa complessità).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de LV
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8408/2021 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3109/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace nel giudizio n. 8408/2021 R.G.L., rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti
AN nel giudizio n. 3109/2024 R.G.L.
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, per contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal
23.04.2020 al 30.04.2020 alle dipendenze della società Dynasun CP_2
In particolare, ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della ditta DYNASUN Parte_1
ITALIA, corrente in RR (FG) alla via Ugo La Malfa, 167/b; di essere socio amministratore della suddetta società e di aver svolto le mansioni di addetto alla vendita on line (operaio terminalista) di prodotti relativi alla cura della persona, alla attrezzatura per macchine fotografiche e alla tecnologia;
di essere stato in quadrato nel III livello CCNL commercio;
di essersi occupato, tra le altre cose, di evadere gli ordini che venivano effettuati tramite piattaforme quali Amazon, Ebay e altri siti di prodotti pagina 1 di 12 di cui la società datrice di lavoro aveva la disponibilità; di aver lavorato 40 ore settimanali, cinque giorni a settimana, percependo una retribuzione mensile di €.1.000,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
di essersi occupato, nel mese di aprile 2020, di istruire nella gestione Parte_2 degli ordini, nel ricevimento delle chiamate e nella spedizione dei prodotti acquistati on line.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “- dichiarare che l'istante ha effettivamente lavorato dal 23.4.2020 al 30.4.2020 alle dipendenze della società ; - per l'effetto, Controparte_3 dichiarare che l'istante ha diritto al riconoscimento del suddetto rapporto di lavoro, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate;
- di conseguenza, condannare
l in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere in favore di parte CP_1 ricorrente l'idoneità e la computabilità della contribuzione denunciata/versata per il periodo suindicato con ogni conseguenza di legge;
- ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Voglia il Tribunale adito condannare l'Ente convenuto, ove mai nel termine di giorni 121 dalla data di notifica della sentenza non dovesse procedere alla rettifica della posizione contributiva di parte ricorrente, al pagamento della somma che la S.V. riterrà equa”. Vinte le spese di lite.
L' regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_1
Con altro ricorso depositato in data 26.3.2024 (e riunito in corso di causa), il medesimo ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.34320240000154233000 notificato dall CP_1
Sede di Foggia in data 11.3.2024, per il pagamento di complessivi €.11.280,97 a titolo di indebita percezione della NASPI n. 941681, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite.
L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, l' ha richiamato gli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione avente CP_1
n. 2020010779/DDL del 26.02.2021, nei confronti della Ditta Dynasun Italia S.r.l., e il conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente con detta società, precisando che “il rapporto di natura di subordinata denunciato a favore del vice presidente per il periodo dal Parte_1
23.04.2020 al 30.04.2020 (n. 8 giorni), invalidato con il verbale ispettivo, gli ha permesso di usufruire di cospicue prestazioni per disoccupazione involontaria (NASPI) di lunga durata e che altrimenti non avrebbe potuto ricevere in quanto il precedente rapporto lavorativo con la ditta individuale
[...]
(per il periodo dal 05.04.2007 al 21.04.2020) si è risolto per Controparte_4 dimissioni volontarie dell'interessato, condizione, com'è noto, ostativa al riconoscimento del diritto alla prestazione economica de qua” (cfr. pag. 7 memoria).
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
pagina 2 di 12 * * *
È opportuno, preliminarmente, rigettare l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste nell'avviso opposto, per violazione dell'art. 24, comma 3, decreto Legislativo n. 46/99
(sollevata dal ricorrente nel giudizio n. 3109/2024 R.G.L.).
Sul punto, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, ha chiarito che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento CP_ si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento
(spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1 applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
pagina 3 di 12 Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
Sempre nella medesima sentenza, si legge altresì che «l'art. 24, comma 8, d.lgs. n. 46/99, facendo salvo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 462/1997, consente, pur dopo la notifica dell'atto di accertamento e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso quest'ultimo, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, unitamente ai relativi interessi, per un ammontare pari alla metà degli stessi, senonché, nel caso in scrutinio l'iscrizione al fine della riscossione è avvenuta per l'intero […]
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio dovrebbe senz'altro reputarsi formalmente illegittimo.
Ciò, tuttavia, come correttamente dedotto dall'Istituto previdenziale, non esime il giudice dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6959 del 2018), invero, ha chiarito che, “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore
pagina 4 di 12 è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione, ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)”.
Va, peraltro, rammentato che, già con riferimento alla diversa ipotesi della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) di detta decadenza, l'inosservanza del termine – al pari di un vizio di forma dell'atto – comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. n.
26395/2013, che si richiama a Cass. n. 23600/2009 e n. 5763/2002; più di recente, v. anche Cass., Sez.
VI Lav., ord. n. 5792/2015 e Cass., Sez. Lav., 23.02.2016, n. 3486).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito), difatti, dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto CP_1 agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. n. 14149/12).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 1558 del 23/01/2020; in senso conforme cfr.
Cass. Sez. L, ordinanza n. 16332 dell'08/06/2023)».
* * *
pagina 5 di 12 I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, così come deciso, in una causa analoga relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro di un altro asserito dipendente ( ) della Parte_2 società Dynasun Italia, da Codesto Tribunale con sentenza di rigetto n. 2022/2024 pubbl. il 25/06/2024
(est. dott. Antonucci), confermata in appello (cfr. sentenza n. 1126/2025 del 6.11.2025).
Devono essere preliminarmente disattese le censure del ricorrente in ordine alla pretesa invalidità del provvedimento di disconoscimento ex lege 241/1990, venendo in rilievo un giudizio sul rapporto previdenziale (e non sull'atto amministrativo).
Soccorre, in tal senso, il costante orientamento della Suprema Corte, che di seguito si riporta: “è il caso di rimarcare come il giudizio volto ad ottenere l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale, negata in sede amministrativa (come nella specie a seguito di controlli ispettivi, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza corrisposte dall , non dia luogo ad CP_1 un'impugnativa del provvedimento amministrativo ma riguarda il diritto dell'istante ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per l'effetto, il giudice è chiamato ad accertare (solo) se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge (in argomento, ex plurimis, Cass. n. 3688 del 2015); 18. dinanzi al giudice ordinario, la parte "non può (...) fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione" (tra le altre, v., in motiv.,
Cass. n. 31954 del 2019). Il ricorrente deve, piuttosto, allegare e provare i fatti costitutivi dell'obbligazione pretesa o, diversamente detto, i requisiti costitutivi del suo diritto;
19. la giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, ha chiarito anche come le prescrizioni dettate dalla
L. 7 agosto 1990, n. 241, non abbiano alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale (Cass. n. 31954 del 2019; Cass. n. 20604 del 2014; Cass. n. 9986 del 2009, Cass. n.
2804 del 2003) che prescinde dal tenore dei provvedimenti di risposta emessi dall'ente assicurativo e nasce, ex lege, al verificarsi dei requisiti previsti” (Cass. Sez. VI, n. 3459 del 3.2.2022).
Giova, poi, rammentare che, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche CP_ Amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo quindi disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
in questa ipotesi, colui che pagina 6 di 12 intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo ha l'onere di provare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1399; Cass. 10 luglio 2008, n.
18996).
A quest'ultimo riguardo occorre compiere – come condivisibilmente statuito dalla Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare vertente in tema di lavoro agricolo (cfr. App. Bari-Sez.
Lav., sentenza n. 472/2019) – un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia previdenziale CP_ (non di lavoro), nel contraddittorio dell' (non del datore) e di natura incidentale (senza cioè efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di aver lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che il ricorrente ha affermato di aver lavorato
“alle dipendenze” della società DYNASUN ITALIA indicata in atti;
di aver svolto le mansioni di addetto alla vendita on line (operaio terminalista) di prodotti relativi alla cura della persona, alle attrezzatura per macchine fotografiche e alla tecnologia;
di essersi occupato, tra le altre cose, di evadere gli ordini che venivano effettuati tramite piattaforme quali Amazon, Ebay e altri siti di prodotti di cui la società datrice di lavoro aveva la disponibilità; di aver lavorato 40 ore settimanali, cinque giorni a settimana, percependo una retribuzione mensile di €.1.000,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
di essersi occupato, nel mese di aprile 2020, di istruire nella gestione degli Parte_2 ordini, nel ricevimento delle chiamate e nella spedizione dei prodotti acquistati on line.
Parte ricorrente ha poi prodotto la seguente documentazione: comunicazione di assunzione (doc. 1), busta paga (doc. 2) e Mod. C/2 storico (doc. 5).
Detta documentazione, però, non appare idonea a comprovare quanto reclamato nel ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa di tipo subordinato.
pagina 7 di 12 Nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o, come specificatamente nel caso di specie, dei caratteri tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Nel caso che ci occupa, peraltro, l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa, in ordine alla sussistenza della subordinazione, è ancora più importante a fronte degli elementi emersi in sede di ispezione.
A tal proposito, sull'acquisizione ex art. 421 c.p.c. del verbale ispettivo nel giudizio n. 8404/2021
R.G.L., è utile riportare quanto chiarito dalla Corte di Appello di Bari: “in ordine alla valenza CP_ probatoria del detto verbale esibito dall in sede di gravame, il Collegio ritiene di acquisirlo agli atti ex art. 421 c.p.c. e di tenerne conto ai fini decisori, sulla scorta del principio, ormai consolidato, secondo cui i verbali di accertamento - che attestano documentalmente il quadro omissivo o comunque connotato da forti irregolarità in cui versavano i presunti datori di lavoro - si prestano ad essere acquisiti anche officiosamente, ove si consideri che nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche
d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (Cass. n.13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013).
In senso conforme, si è anche affermato che i verbali ispettivi: a) possono essere acquisiti anche con
l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto;
b) anche in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 31009 del 2019; v. pure
Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017)” (cfr., tra le tante e da ultimo, Corte di Appello di
Bari, sentenza n. 1752/2021 pubbl. il 22/10/2021).
Nel verbale ispettivo n. 2020010779/DDL del 26/02/2021 (a cui si fa espressamente riferimento nel provvedimento di disconoscimento in atti), gli esiti dell'accertamento sono così illustrati: << in data
pagina 8 di 12 09.09.2020, è stato effettuato da parte degli Ispettori di Vigilanza , e Persona_1 CP_5
(quest'ultimo funzionario intervenuto solo in tale circostanza) e appartenenti Controparte_6 alla Sede Provinciale di Foggia, un sopralluogo presso la sede operativa dell'azienda de qua, CP_1 trovata chiusa. Analogo sopralluogo veniva effettuato nella stessa giornata all'indirizzo noto all'Istituto della sede legale della Società, trovata anch'essa chiusa;
da accertamenti anagrafici è risultato che tale sede legale corrisponde all'indirizzo di residenza del sig. - socio e Parte_1 vice presidente del consiglio di amministrazione della stessa.
In data 11.09.2020 gli ispettori accedevano ai locali della sede operativa della succitata Società, ubicata in RR in via F. Marinelli n. 2, ove riscontravano la presenza del presidente del consiglio di amministrazione sig. e del vice presidente del consiglio di Parte_2 amministrazione entrambi intenti in separate postazioni di lavoro ai computer in uso Parte_1 alla Società, visibili nella predetta sede.
Nell'occasione oltre a dare notizia dell'avvio dell'accertamento ispettivo ad entrambi i soggetti citati, si provvedeva, tramite verbale di primo accesso notificato nelle mani del sig. , a Parte_2 richiedere la documentazione aziendale da esibire, perché necessaria alla definizione della verifica in corso.
Contestualmente a tale accesso è stato possibile raccogliere spontanee dichiarazioni, conservate agli atti del fascicolo d'ufficio, da entrambi i soggetti sopra citati.
Conseguentemente, dall'analisi dei dati presenti negli archivi ( CP_1 Controparte_7
) e/o a disposizione dello stesso (Infocamere/Telemaco - Comunicazioni
[...] CP_1
Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. ) nonché sulla CP_8 Controparte_9 base delle dichiarazioni raccolte concludevano l'accertamento, nei limiti dei termini di prescrizione sanciti dall'art. 3 commi 9 e 10 della L. 335 del 8.8.1995 in materia di contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, essendo stato possibile acclarare quanto segue >>. […]
<< Dall'esame della visura camerale è emerso che la ditta Dynasun Italia s.r.l. è stata costituita in data 20.02.2010 dai seguenti nominativi:
domiciliato in Germania - - possessore del 56% del capitale Parte_3 C.F._1 sociale;
domiciliato in RR - - possessore del Parte_2 C.F._2
10% del capitale sociale;
domiciliata a RR - - Controparte_10 C.F._3 possessore del 10% del capitale sociale;
domiciliato a RR - Parte_1
- possessore del 10% del capitale sociale;
domiciliata a C.F._4 Controparte_4
pagina 9 di 12 RR - - possessore del 7% del capitale sociale;
C.F._5 CP_11 domiciliato a RR - - possessore del 7% del capitale sociale. C.F._6
La società sin dalla data di costituzione è amministrata da un consiglio di amministrazione così composto: dal socio in qualità di presidente amministrazione;
Parte_2 dal socio in qualità di vice presidente amministrazione;
Parte_1 dal socio in qualità di consigliere amministrazione. Controparte_10
Dall'esame della certificazione camerale è risultato che tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad essi conferite tutte le facoltà per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.
La ditta de qua, risulta iscritta alla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato di
Foggia dal 04.03.2020 con il n. REA FG-316413, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, per aver dichiarato a decorrere dal 13.03.2020 con P.IVA n. l'inizio della propria P.IVA_1 attività prevalente, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via internet.
Dal confronto dei dati risultanti dagli archivi informatici di questo Istituto con quelli riportati nella visura camerale si è accertato che la Società è risultata iscritta come Azienda con Dipendenti presso la
Sede di Foggia con posizione assicurativa n. 3108297523 dal 23.04.2020. CP_1
Le dichiarazioni raccolte dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, riferiscono, inoltre, che la Società è nata in [...] appena precedente la chiusura della ditta individuale denominata di , dalla quale ha ereditato tutti gli account di CP_4 Controparte_4 vendita on line e la strumentazione di lavoro. Nella predetta ditta individuale la cui attività economica
è cessata il 31.05.2020 hanno prestato attività lavorativa in qualità di lavoratori subordinati: il sig.
in qualità di operatore terminalista dal 11.11.2013 al 09.04.2020, il cui Parte_2 rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni;
il sig. in qualità di operatore Parte_1 terminalista dal 05.04.2007 al 21.04.2020, il cui rapporto di lavoro si è risolto anch'esso per dimissioni>>.
Nel verbale di accertamento sono riportate anche le dichiarazioni rilasciate da : Parte_2
"sino alla data odierna oltre all'attività prestata dal sottoscritto mi sono avvalso della collaborazione del sig. per le due ultime settimane di aprile 2020"; "la Società vende esclusivamente Parte_1
pagina 10 di 12 on fine o tramite canali telefonici, emette scontrini fiscali il giorno stesso in cui si perfeziona la vendita"; "le fatture per i prodotti venduti vengono emesse o contestualmente allo scontrino a cui si riferiscono oppure in data successiva se richiesta dal cliente e comunque sempre riferita ad un precedente scontrino fiscale che comunque deve essere emesso in presenza di un incasso per vendite";
"per tale motivo anche in mia assenza vi provvede per queste operazioni il vice presidente sig. oggi presente come anche gli altri giorni perché controlla la mia attività lavorativa Parte_1 oltre l'attività aziendale affinché sia regolarmente svolta"; "preciso che il vice presidente può essere presente nelle giornate lavorative per eventuali controlli ma non si assoggetta ad alcun orario o obbligo".
Sul valore probatorio dei verbali ispettivi, occorre sottolineare che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Cass., Sez.
Lav., n. 2275/2000).
Nel corso del giudizio sono stati escussi, in qualità di testimoni, all'udienza dell'8.4.2024,
[...]
e , i quali hanno confermato le circostanze articolate in ricorso (ossia CP_10 Parte_2 lo svolgimento dell'attività di addetto alla vendita on line, svolta durante il periodo oggetto di disconoscimento, ossia dal 23 al 30 aprile 2020; la paga mensile di 1.000 euro;
40 ore di lavoro settimanali;
lo svolgimento di attività di formazione a favore del ). Parte_2
Entrambi hanno anche genericamente affermato – sebbene la circostanza non sia stata specificatamente capitolata – che gli ordini sull'attività da svolgere provenissero dai soci di maggioranza, ossia dal socio che risiedeva all'estero. Parte_3
Dette dichiarazioni testimoniali – oltre ad essere, con riguardo al , parzialmente difformi a Parte_2 quelle rilasciate in sede ispettiva, gettando detta circostanza dubbi sull'attendibilità di quelle rese in giudizio – si sono rivelate oltremodo generiche e lacunose, dunque inidonee a consentire di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Non sono, infatti, emersi né il vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle pagina 11 di 12 mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, né gli elementi sussidiari, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario fisso e prestabilito.
Considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l' ha provato i fatti costitutivi del Controparte_12 disconoscimento mentre l'altra parte cui sarebbe spettato fornire prova del diritto azionato non ha assolto l'onere a suo carico, dunque, non vi sono sufficienti e pregnanti elementi di prova per ritenere valido il rapporto di lavoro subordinato dal 23 al 30 aprile 2020, attese le numerose incongruenze segnalate dall' , entrambi i ricorsi devono essere rigettati. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (infra €.26.000,00 – bassa complessità).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de LV
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