CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC LU, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - IPOTECA ART. 77 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2077-438-63 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.31/2025 depositato il 07/01/2025, i sigg. ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di successori di Nominativo_2 , rappresentati dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'iscrizione ipotecaria del 20/01/2007 registro part.1092, registro generale n.20638, repertorio n.34180/2006.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.77 comma 2 bis DPR
n.602/1973 .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso .
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
I ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso l'iscrizione d'ipoteca del 20/01/2007, affermando di averne avuto conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria dell'11/12/2024.
Al riguardo si osserva che dagli atti emerge che la notifica della comunicazione di iscrizione d'ipoteca impugnata è avvenuta in data 01/02/2007 (cfr. avviso ricevimento postale).
Peraltro, il successivo disconoscimento della conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio appare destituito di fondamento.
Infatti, detta eccezione appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale (Cass.
Civ. n.7775/2014).
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
D'altra parte, sull'eccepita non riferibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale, si osserva che questa fa fede, fino a querela di falso ex art. 2702 c.c, non essendo sufficiente il mero disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c..
La Corte ritiene di non discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.21852 del 28/10/2016), secondo cui il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario.
Ora, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n.546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il ricorso notificato in data 17/12/2024, avverso la comunicazione ipotecaria, è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Corti Tributarie decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Di talché, assorbiti gli altri motivi di causa, rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €500,00 oltre eventuali accessori come per legge a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Agrigento, 01/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU GR OM NE PA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC LU, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - IPOTECA ART. 77 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2077-438-63 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.31/2025 depositato il 07/01/2025, i sigg. ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di successori di Nominativo_2 , rappresentati dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'iscrizione ipotecaria del 20/01/2007 registro part.1092, registro generale n.20638, repertorio n.34180/2006.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.77 comma 2 bis DPR
n.602/1973 .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso .
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
I ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso l'iscrizione d'ipoteca del 20/01/2007, affermando di averne avuto conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria dell'11/12/2024.
Al riguardo si osserva che dagli atti emerge che la notifica della comunicazione di iscrizione d'ipoteca impugnata è avvenuta in data 01/02/2007 (cfr. avviso ricevimento postale).
Peraltro, il successivo disconoscimento della conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio appare destituito di fondamento.
Infatti, detta eccezione appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale (Cass.
Civ. n.7775/2014).
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
D'altra parte, sull'eccepita non riferibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale, si osserva che questa fa fede, fino a querela di falso ex art. 2702 c.c, non essendo sufficiente il mero disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c..
La Corte ritiene di non discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.21852 del 28/10/2016), secondo cui il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario.
Ora, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n.546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il ricorso notificato in data 17/12/2024, avverso la comunicazione ipotecaria, è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Corti Tributarie decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Di talché, assorbiti gli altri motivi di causa, rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €500,00 oltre eventuali accessori come per legge a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Agrigento, 01/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU GR OM NE PA