Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 58. Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589 , e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 , nei limiti da questa stabiliti.
Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589 , e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 , nei limiti da questa stabiliti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 04/02/1993, n. 34Provvedimento: N. 34 SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione …Leggi di più...
- sent. 34/93. ministri e ministeri·
- inammissibilita' della richiesta.·
- mancanza di chiarezza del quesito referendario·
- legge istitutiva·
- richiesta di referendum abrogativo·
- ministero della sanita'