Art. 6. Disposizioni finali
Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907 , modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641 .
Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 .
E' abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".
Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907 , modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641 .
Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 .
E' abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".