CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2156/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014842538000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 337/2024 del 12.1.2024, depositata il 22.1.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 13.2.2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere il pagamento dell'importo ritenuto dovuto a titolo di Tassa Automobilistica, interessi e spese, relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 per l'annualità d'imposta 2017.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva non maturata la prescrizione della tassa relativa al Bollo 2017, richiamando a tal proposito la legge regionale dell'11/08/2015, che prevede l'iscrizione a ruolo della somma in caso di mancato pagamento della tassa, senza la notifica di alcun atto prodromico (avviso di accertamento),
e la normativa emergenziale COVID 19 (art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020) che ha previsto la proroga di 24 mesi per i carichi affidati all'agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.12.2021 (come quello di specie).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, insistendo sulla tardività della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 13.2.2023, e dunque oltre il termine di prescrizione triennale, anche considerando la proroga di due anni prevista in via emergenziale dalla normativa covid 19.
Gli appellati non si sono costituiti.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente dev'essere accolto, posto che, come correttamente eccepito dallo Ric._1, il termine di prescrizione triennale per la tassa auto relativa all'anno 2017 sarebbe decorso regolarmente in data
31/12/2020; considerata la proroga di 24 mesi -richiamata dal giudice di primo grado- prevista dalla normativa emergenziale Covid, detto termine si sarebbe comunque consumato in data 31/12/2022, dunque prima della notifica della cartella di pagamento n. 29520200014842538000, avvenuta solo il 13.2.2023, dunque oltre il termine previsto per legge.
Per tali motivi, si ritiene che il ricorso andasse accolto e l'avviso annullato.
Agenzia delle Entrate, soccombente, dev'essere condannata al pagamento in favore del contribuente delle spese del primo grado, che si quantificano in € 280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge, e delle spese del secondo grado, che si quantificano in € 230,00, oltre oneri accessori di legge, per entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'appello del contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della sentenza di prime cure, annulla la cartella impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore del contribuente delle spese del primo grado di giudizio, che si quantificano in € 280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge, e del presente grado di giudizio, che si quantificano in € 230,00, oltre oneri accessori di legge. Tutte da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo, il 14 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2156/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014842538000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 337/2024 del 12.1.2024, depositata il 22.1.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 13.2.2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere il pagamento dell'importo ritenuto dovuto a titolo di Tassa Automobilistica, interessi e spese, relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 per l'annualità d'imposta 2017.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva non maturata la prescrizione della tassa relativa al Bollo 2017, richiamando a tal proposito la legge regionale dell'11/08/2015, che prevede l'iscrizione a ruolo della somma in caso di mancato pagamento della tassa, senza la notifica di alcun atto prodromico (avviso di accertamento),
e la normativa emergenziale COVID 19 (art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020) che ha previsto la proroga di 24 mesi per i carichi affidati all'agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.12.2021 (come quello di specie).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, insistendo sulla tardività della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 13.2.2023, e dunque oltre il termine di prescrizione triennale, anche considerando la proroga di due anni prevista in via emergenziale dalla normativa covid 19.
Gli appellati non si sono costituiti.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente dev'essere accolto, posto che, come correttamente eccepito dallo Ric._1, il termine di prescrizione triennale per la tassa auto relativa all'anno 2017 sarebbe decorso regolarmente in data
31/12/2020; considerata la proroga di 24 mesi -richiamata dal giudice di primo grado- prevista dalla normativa emergenziale Covid, detto termine si sarebbe comunque consumato in data 31/12/2022, dunque prima della notifica della cartella di pagamento n. 29520200014842538000, avvenuta solo il 13.2.2023, dunque oltre il termine previsto per legge.
Per tali motivi, si ritiene che il ricorso andasse accolto e l'avviso annullato.
Agenzia delle Entrate, soccombente, dev'essere condannata al pagamento in favore del contribuente delle spese del primo grado, che si quantificano in € 280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge, e delle spese del secondo grado, che si quantificano in € 230,00, oltre oneri accessori di legge, per entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'appello del contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della sentenza di prime cure, annulla la cartella impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore del contribuente delle spese del primo grado di giudizio, che si quantificano in € 280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge, e del presente grado di giudizio, che si quantificano in € 230,00, oltre oneri accessori di legge. Tutte da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo, il 14 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo