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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AR
elettivamente domiciliato presso Comune Di AR Comune 12070 AR CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
Riformare l'appellata sentenza e quindi dichiarare:
In Via Preliminare ed assorbente:
1) dichiarare decaduto il Comune di AR, in persona del Sindaco pro-tempore decaduto dalla pretesa del tributo di cui al Provv. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) in data 26/03/2022 avendo notificato il provvedimento per cui è causa in data 28/03/2022 come si evince dalla attestazione delle
Poste Italiane SpA
2) dichiarare l'annullamento del provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni nr. Provv. 28
(senza nr. di Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari – Ufficio IMU per difetto di motivazione avendo il Comune stesso omesso di indicare la normativa emergenza Covid-19 che sospendeva i termini per la notifica di nr. 85 gg
3) dichiarare la nullità del provv nr. 28 in quanto privo di un numero di protocollo quindi privo di un requisito essenziale. Non vi è certezza che sia stato emesso entro il 31/12/2021 in ossequio al disposto di cui all'art. 157 del decreto “Rilancio” e ss.mm.ii.: norma speciale rispetto all'art. 67 del decreto “Cura Italia”, dichiarare la nullità del provv nr. 28 del 02/07/2021 in quanto in ossequio ai principi enunciati da costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e per quanto su esposto ed argomentata lo stesso risulta essere incompleto, e non comprensibile in merito alla data di emissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01/04/2022 l'odierno appellante riceveva il provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni
Provv.nr. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari per parziale pagamento saldo dell'imposta comunale sugli immobili Anno 2016;
da tale avviso derivava un gravame relativo ad imposta per €. 164,00 e per sanzioni interessi e spese di notifica di €. 61,99 per un totale pari ad €. 225,99;
l'odierno appellante, a mezzo pec, inoltrava istanza di annullamento in autotutela precisando che l'Ente impositore era decaduto dalla pretesa del tributo in data 31/12/2021 in quanto l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale in data 28/03/2022 e notificato in data 01/04/2022;
di seguito a tale istanza di annullamento il Comune di AR rispondeva, con nota del 06/05/2022
Prot. Nr. 0001234 sottoscritta digitalmente, che per l'anno 2016 il termine di notifica è il 26/03/2022;
Veniva presentato ricorso a mezzo del quale si chiedeva In Via Preliminare ed assorbente:
1) dichiarare decaduto il Comune di AR, in persona del Sindaco pro-tempore dalla pretesa del tributo di cui al Provv. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) in data 26/03/2022 avendo notificato il provvedimento per cui è causa in data 28/03/2022 come si evince dalla attestazione delle Poste Italiane SpA 2) dichiarare la nullità del provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni nr.Provv. 28 (senza nr. di
Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari – Ufficio IMU per difetto di motivazione avendo il
Comune stesso omesso di indicare la normativa emergenza Covid-19 che sospendeva i termini per la notifica di nr. 85 gg
3) dichiarare la nullità del provv nr. 28 in quanto privo di un numero di protocollo quindi privo di un requisito essenziale. Non vi è certezza che l'avviso di accertameno in questione sia stato licenziato entro il 31/12/2021 in ossequio al disposto di cui all'art. 157 del decreto “Rilancio” e ss.mm.ii.: norma speciale rispetto all'art. 67 del decreto “Cura Italia”,
4) dichiarare la nullità del provv nr. 28 del 02/07/2021 in quanto in ossequio ai principi enunciati da costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e per quanto su esposto ed argomentata lo stesso risulta essere incompleto, e non comprensibile in merito alla data di emissione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo con sentenza nr. 246/2023, depositata il 21/12/2023, respingeva il ricorso così motivando: “L'atto impugnato non contiene un numero di protocollo specifico, contiene la dicitura “C di AR … Servizi Finanziari Imposta Municipale propria – IMU -
Provvedimento di accertamento in rettifica liquidazione ed irrogazione della Sanzioni N. 28 del 02/07/2021 anno d'imposta 2016”; a giudizio di questa
C.G.T. la mancanza di uno specifico eventuale numero di protocollo non rende invalido l'atto impugnato, il numero 28 costituisce un numero identificativo dell'atto impugnato, unitamente alla data del 02/07/2021, e quindi rappresentano – il numero 28 e la data del 02/07/2021 – elementi sufficienti per identificare l'atto impugnato con un numero ed una data;
la presenza di un ulteriore eventuale numero di protocollo nulla avrebbe variato nei confronti dei diritti del Ricorrente, salvo che il Ricorrente avesse potuto dimostrare e provare – e non solo enunciare come indicato nel ricorso – che l'atto impugnato potrebbe non essere stato emesso il 02/07/2021, ma in una diversa data. Questa C.G.T. respinge quindi la richiesta di nullità dell'atto impugnato, avanzata dal Ricorrente, per mancanza di numero di protocollo e/o di data certa.
Il Ricorrente inoltra istanza – datata 03.05.2022 - di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (facendo riferimento al provvedimento n. 28 del 02/07/2021), motivando tale richiesta in quanto “… si ritiene decaduto il Comune di AR (CN) dalla pretesa del tributo nei confronti dello scrivente, il 31/12/2021, per essere decorso il termine di 5 (cinque) anni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1 comma 161 Legge
296/2006 che così recita: omissis …”. Il Comune, con nota del 06.05.2022 via p.e.c., risponde alla richiesta di annullamento in autotutela dell'atto impugnato segnalando al Ricorrente che per tutte le annualità accertabili nel 2020 (a sensi di norme di legge e risoluzione citate nella nota) i termini non scadono il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ma 85 giorni dopo;
il periodo d'imposta 2016 sarà quindi accertabile entro il
26 marzo 2022 (il Comune elenca anche altri termini di decadenza per le annualità successive); il Comune rigetta quindi l'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal Ricorrente.
Il Ricorrente lamenta che le norme di legge e la risoluzione citate nella nota non sono state indicate nell'atto impugnato, pertanto l'atto impugnato è da considerarsi non sufficientemente motivato, e pertanto annullabile per mancata motivazione.
A giudizio di questa C.G.T. l'assunto del Ricorrente non è condivisibile.
L'art. 67, comma 1, del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
su questo argomento è poi intervenuta la Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.06.2020 avente ad oggetto la risposta ad un quesito sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
La circostanza che nell'atto impugnato, datato 02.07.2021, il Comune non abbia indicato la disposizione di legge e la risoluzione citate poi dal Comune stesso nella nota del 06.05.2022, non può costituire motivo di annullamento dell'atto impugnato per carenza e/o mancanza di motivazione;
la carenza e/o la mancanza di motivazione, tali da giustificare l'annullamento di un atto impugnato, devono essere, a giudizio di questa C.
G.T., inerenti al merito della questione, mentre nel caso de quo la mancata indicazione nell'atto impugnato delle citate disposizione di legge e risoluzione non può costituire causa di annullamento dell'atto impugnato in quanto trattasi di documenti (legge e risoluzione) che si devono considerare di pubblico dominio ed efficacia
(in particolare la legge), e quindi comunque rientranti o rientrabili nella sfera di conoscenza del Ricorrente.
Il Ricorrente inoltra una seconda istanza – datata 20.05.2022 - di annullamento in autotutela nella quale, rilevando che il Comune ha dichiarato nella nota del 06.05.2022 che il termine di decadenza per l'annualità
Imu 2016 era il 26.03.2022, fa presente che il timbro di spedizione delle poste è stato apposto il 28.03.2022 – fuori termine - e quindi rinnova la richiesta di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (a questa seconda richiesta non risulta che il Comune abbia risposto).
Il 26 marzo 2022 era un sabato, a giudizio di questa C.T.P. se un termine scade nella giornata di sabato è prorogato di diritto alla prima giornata successiva non festiva, in questo caso il lunedì 28 marzo 2022; la spedizione dell'atto impugnato avvenuta il 28.03.2022 è pertanto, a giudizio di questa C.G.T., nei termini
(ultimo giorno utile); questa C.G.T. respinge quindi la richiesta del Ricorrente in punto decadenza del potere accertatore del Comune, l'atto impugnato è stato spedito nei termini.
Il Ricorrente peraltro nulla obbietta sul merito della pretesa, ovvero nulla segnala nel ricorso in relazione alla differenza d'imposta richiesta dal Comune per l'IMU anno 2016 (differenza fra accertato e versato). Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
Il contribuente propone appello con atto notificato a mezzo PEC e depositato il 16.7.2025 nel fascicolo informatico, deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE del principio di cui all'art. ART. 1 comma 161 legge 296/2006.
Ricordiamo a noi stessi come Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali è un termine decadenziale quindi un termine perentorio (entro e non oltre).
Quindi il termine di cui all'art. 1 comma 161 della LEGGE 296/2006 è assolutamente un termine perentorio che impone che l'avviso di accertamento venga notificato entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati….
Nel nostro caso 26/03/2022 cadente non in un giorno festivo ma nel giorno feriale di sabato quindi valido ai fini della consegna al servizio postale. Inoltre, giova precisare come l'attività di accertamento dell'omesso o parziale pagamento del tributo svolta dall'Ente Locale rientra nello svolgimento di una attività istituzionale e non PROCESSUALE
pertanto il richiamo al principio di cui all'art. 155 cpc non trova fondamento giuridico.
Illegittimamente ed ingiustificatamente si trasporta un termine di natura prettamente processuale in un ambito di mera attività aministrativa. L'avviso di accertamento è il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di applicazione delle imposte. La sua emanazione, è solo eventuale, perché condizionata all'emersione di violazioni, al termine dell'attività istruttoria. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura di atto amministrativo sostanziale e non processuale dell'atto impositivo tributario, inteso quale species dell'atto amministrativo, poiché espressivo della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria all'esito di un vero e proprio procedimento amministrativo (Cass. Sez U 30/06/2009, nr. 15241; Cass. Sez.VI-5 Ordinanza 10/01/2014, nr. 351)
ERRATA E FALSA APPLICAZIONE del principio di cui all'art. ART. 155 CPC.
Ribadendo quanto su argomentato in merito alla natura di atto amministrativo sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento, l'errata conclusione cui sia arrivato il giudice di prime cure è determinato dall'applicazione analogica ed interpretazione estensiva al caso in questione dell'art. 155 cpc. La Suprema
Corte di cassazione con Ordinanza nr. 17280 del 16/06/2023 ha così precisato: l''art. 155 cpc, ai commi 4,
5 e 6 dispone “se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Dall'interpretazione sistematica di questi commi, precisa la Corte che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (comma 6), ma eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” (comma 5). Trattandosi di una norma eccezionale, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (art. 14 disp. Preleggi c.c.).
Non a caso nella formulazione dell'art. 155 cpc anteriore alla novella apportata dall'art. 2, comma 1 lettera f) della 28/12/2005, nr. 263 (che vi ha aggiunto i commi 5 e 6) il differimento era previsto solo nel caso in cui il termine cadesse in giorno festivo, non anche di sabato. Con la novella del 2005, spiega la Cassazione, il sabato è rimasto comunque lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali
“fuori udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Nel caso in questione, l'Ente impositore notificando l'avviso di accertamento non stava compiendo un atto processuale fuori udienza.
Quindi la notifica alla data del 28/03/2022 ha determinato la decadenza del Comune di AR dalla pretesa tributaria.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE disciplina sulla data certa di un documento
Il Comune di AR, parte appellata, non è costituito in giudizio.
Parte appellante deposita memoria illustrativa il 21.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si reitera la richiesta di decadenza dall'attività impositiva che scadeva, a detta del
Comune, il 26.3.2021, l'atto notificato a mezzo posta reca il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale del
28.3.2021. La CGT di primo grado rilevato che il 26.3.2021 era un sabato considera nei termini la data del
28.3.2021. Obietta l'appellante che si tratta di notificazione di atto amministrativo e che pertanto non trova applicazione la disciplina dei termini processuali disposta dall'art. 155 cpp, solo per il “compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
L'appello è da accogliere, l''art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto nel 2005) stabilisce che se il termine per un atto processuale scade di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga opera però solo per i termini processuali (atti giudiziari svolti “fuori udienza”) e non per i termini sostanziali di decadenza fissati dalla legge per l'attività accertativa.
In ambito tributario, i termini entro cui l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento sono qualificati come termini perentori di decadenza, posti esclusivamente a tutela del contribuente. Proprio lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 3, c.3) sancisce espressamente che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti tributari non sono prorogabili. In altre parole, la data ultima (es. il 31 dicembre del quinto anno) costituisce un limite invalicabile per l'ente impositore, salvo interventi normativi ad hoc (come avvenuto per l'emergenza Covid).
Diversamente dai termini processuali regolati dal c.p.c., i termini decadenziali per notificare atti impositivi non godono della proroga se cadono di sabato. La normativa tributaria richiama infatti solo la disciplina civilistica sulle festività, escludendo il sabato: l'art. 66 del DPR 600/1973 rinvia all'art. 2963 c.c., secondo cui “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo”.
Dunque,un sabato non è trattato come giorno festivo. Al contrario, se la scadenza cade in un giorno festivo
(es. 31 dicembre 2017, domenica), opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo (2 gennaio 2018, dato che il 1° era festivo) in forza del citato art. 2963 c.c..
La legge di proroga COVID ha assimilato tutti i termini, non distinguendo tra accertamenti, depositi, impugnazioni, in tal caso se si tratta di un atto processuale vale anche la regola del sabato, se si tratta di atto sostanziale no.
L'assenza di precedenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese per gravi motivi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AR
elettivamente domiciliato presso Comune Di AR Comune 12070 AR CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
Riformare l'appellata sentenza e quindi dichiarare:
In Via Preliminare ed assorbente:
1) dichiarare decaduto il Comune di AR, in persona del Sindaco pro-tempore decaduto dalla pretesa del tributo di cui al Provv. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) in data 26/03/2022 avendo notificato il provvedimento per cui è causa in data 28/03/2022 come si evince dalla attestazione delle
Poste Italiane SpA
2) dichiarare l'annullamento del provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni nr. Provv. 28
(senza nr. di Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari – Ufficio IMU per difetto di motivazione avendo il Comune stesso omesso di indicare la normativa emergenza Covid-19 che sospendeva i termini per la notifica di nr. 85 gg
3) dichiarare la nullità del provv nr. 28 in quanto privo di un numero di protocollo quindi privo di un requisito essenziale. Non vi è certezza che sia stato emesso entro il 31/12/2021 in ossequio al disposto di cui all'art. 157 del decreto “Rilancio” e ss.mm.ii.: norma speciale rispetto all'art. 67 del decreto “Cura Italia”, dichiarare la nullità del provv nr. 28 del 02/07/2021 in quanto in ossequio ai principi enunciati da costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e per quanto su esposto ed argomentata lo stesso risulta essere incompleto, e non comprensibile in merito alla data di emissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01/04/2022 l'odierno appellante riceveva il provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni
Provv.nr. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari per parziale pagamento saldo dell'imposta comunale sugli immobili Anno 2016;
da tale avviso derivava un gravame relativo ad imposta per €. 164,00 e per sanzioni interessi e spese di notifica di €. 61,99 per un totale pari ad €. 225,99;
l'odierno appellante, a mezzo pec, inoltrava istanza di annullamento in autotutela precisando che l'Ente impositore era decaduto dalla pretesa del tributo in data 31/12/2021 in quanto l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale in data 28/03/2022 e notificato in data 01/04/2022;
di seguito a tale istanza di annullamento il Comune di AR rispondeva, con nota del 06/05/2022
Prot. Nr. 0001234 sottoscritta digitalmente, che per l'anno 2016 il termine di notifica è il 26/03/2022;
Veniva presentato ricorso a mezzo del quale si chiedeva In Via Preliminare ed assorbente:
1) dichiarare decaduto il Comune di AR, in persona del Sindaco pro-tempore dalla pretesa del tributo di cui al Provv. 28 del 02/07/2021 (senza nr di Prot.) in data 26/03/2022 avendo notificato il provvedimento per cui è causa in data 28/03/2022 come si evince dalla attestazione delle Poste Italiane SpA 2) dichiarare la nullità del provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni nr.Provv. 28 (senza nr. di
Prot.) del Comune di AR – Servizi Finanziari – Ufficio IMU per difetto di motivazione avendo il
Comune stesso omesso di indicare la normativa emergenza Covid-19 che sospendeva i termini per la notifica di nr. 85 gg
3) dichiarare la nullità del provv nr. 28 in quanto privo di un numero di protocollo quindi privo di un requisito essenziale. Non vi è certezza che l'avviso di accertameno in questione sia stato licenziato entro il 31/12/2021 in ossequio al disposto di cui all'art. 157 del decreto “Rilancio” e ss.mm.ii.: norma speciale rispetto all'art. 67 del decreto “Cura Italia”,
4) dichiarare la nullità del provv nr. 28 del 02/07/2021 in quanto in ossequio ai principi enunciati da costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e per quanto su esposto ed argomentata lo stesso risulta essere incompleto, e non comprensibile in merito alla data di emissione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo con sentenza nr. 246/2023, depositata il 21/12/2023, respingeva il ricorso così motivando: “L'atto impugnato non contiene un numero di protocollo specifico, contiene la dicitura “C di AR … Servizi Finanziari Imposta Municipale propria – IMU -
Provvedimento di accertamento in rettifica liquidazione ed irrogazione della Sanzioni N. 28 del 02/07/2021 anno d'imposta 2016”; a giudizio di questa
C.G.T. la mancanza di uno specifico eventuale numero di protocollo non rende invalido l'atto impugnato, il numero 28 costituisce un numero identificativo dell'atto impugnato, unitamente alla data del 02/07/2021, e quindi rappresentano – il numero 28 e la data del 02/07/2021 – elementi sufficienti per identificare l'atto impugnato con un numero ed una data;
la presenza di un ulteriore eventuale numero di protocollo nulla avrebbe variato nei confronti dei diritti del Ricorrente, salvo che il Ricorrente avesse potuto dimostrare e provare – e non solo enunciare come indicato nel ricorso – che l'atto impugnato potrebbe non essere stato emesso il 02/07/2021, ma in una diversa data. Questa C.G.T. respinge quindi la richiesta di nullità dell'atto impugnato, avanzata dal Ricorrente, per mancanza di numero di protocollo e/o di data certa.
Il Ricorrente inoltra istanza – datata 03.05.2022 - di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (facendo riferimento al provvedimento n. 28 del 02/07/2021), motivando tale richiesta in quanto “… si ritiene decaduto il Comune di AR (CN) dalla pretesa del tributo nei confronti dello scrivente, il 31/12/2021, per essere decorso il termine di 5 (cinque) anni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1 comma 161 Legge
296/2006 che così recita: omissis …”. Il Comune, con nota del 06.05.2022 via p.e.c., risponde alla richiesta di annullamento in autotutela dell'atto impugnato segnalando al Ricorrente che per tutte le annualità accertabili nel 2020 (a sensi di norme di legge e risoluzione citate nella nota) i termini non scadono il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ma 85 giorni dopo;
il periodo d'imposta 2016 sarà quindi accertabile entro il
26 marzo 2022 (il Comune elenca anche altri termini di decadenza per le annualità successive); il Comune rigetta quindi l'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal Ricorrente.
Il Ricorrente lamenta che le norme di legge e la risoluzione citate nella nota non sono state indicate nell'atto impugnato, pertanto l'atto impugnato è da considerarsi non sufficientemente motivato, e pertanto annullabile per mancata motivazione.
A giudizio di questa C.G.T. l'assunto del Ricorrente non è condivisibile.
L'art. 67, comma 1, del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
su questo argomento è poi intervenuta la Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.06.2020 avente ad oggetto la risposta ad un quesito sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
La circostanza che nell'atto impugnato, datato 02.07.2021, il Comune non abbia indicato la disposizione di legge e la risoluzione citate poi dal Comune stesso nella nota del 06.05.2022, non può costituire motivo di annullamento dell'atto impugnato per carenza e/o mancanza di motivazione;
la carenza e/o la mancanza di motivazione, tali da giustificare l'annullamento di un atto impugnato, devono essere, a giudizio di questa C.
G.T., inerenti al merito della questione, mentre nel caso de quo la mancata indicazione nell'atto impugnato delle citate disposizione di legge e risoluzione non può costituire causa di annullamento dell'atto impugnato in quanto trattasi di documenti (legge e risoluzione) che si devono considerare di pubblico dominio ed efficacia
(in particolare la legge), e quindi comunque rientranti o rientrabili nella sfera di conoscenza del Ricorrente.
Il Ricorrente inoltra una seconda istanza – datata 20.05.2022 - di annullamento in autotutela nella quale, rilevando che il Comune ha dichiarato nella nota del 06.05.2022 che il termine di decadenza per l'annualità
Imu 2016 era il 26.03.2022, fa presente che il timbro di spedizione delle poste è stato apposto il 28.03.2022 – fuori termine - e quindi rinnova la richiesta di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (a questa seconda richiesta non risulta che il Comune abbia risposto).
Il 26 marzo 2022 era un sabato, a giudizio di questa C.T.P. se un termine scade nella giornata di sabato è prorogato di diritto alla prima giornata successiva non festiva, in questo caso il lunedì 28 marzo 2022; la spedizione dell'atto impugnato avvenuta il 28.03.2022 è pertanto, a giudizio di questa C.G.T., nei termini
(ultimo giorno utile); questa C.G.T. respinge quindi la richiesta del Ricorrente in punto decadenza del potere accertatore del Comune, l'atto impugnato è stato spedito nei termini.
Il Ricorrente peraltro nulla obbietta sul merito della pretesa, ovvero nulla segnala nel ricorso in relazione alla differenza d'imposta richiesta dal Comune per l'IMU anno 2016 (differenza fra accertato e versato). Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
Il contribuente propone appello con atto notificato a mezzo PEC e depositato il 16.7.2025 nel fascicolo informatico, deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE del principio di cui all'art. ART. 1 comma 161 legge 296/2006.
Ricordiamo a noi stessi come Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali è un termine decadenziale quindi un termine perentorio (entro e non oltre).
Quindi il termine di cui all'art. 1 comma 161 della LEGGE 296/2006 è assolutamente un termine perentorio che impone che l'avviso di accertamento venga notificato entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati….
Nel nostro caso 26/03/2022 cadente non in un giorno festivo ma nel giorno feriale di sabato quindi valido ai fini della consegna al servizio postale. Inoltre, giova precisare come l'attività di accertamento dell'omesso o parziale pagamento del tributo svolta dall'Ente Locale rientra nello svolgimento di una attività istituzionale e non PROCESSUALE
pertanto il richiamo al principio di cui all'art. 155 cpc non trova fondamento giuridico.
Illegittimamente ed ingiustificatamente si trasporta un termine di natura prettamente processuale in un ambito di mera attività aministrativa. L'avviso di accertamento è il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di applicazione delle imposte. La sua emanazione, è solo eventuale, perché condizionata all'emersione di violazioni, al termine dell'attività istruttoria. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura di atto amministrativo sostanziale e non processuale dell'atto impositivo tributario, inteso quale species dell'atto amministrativo, poiché espressivo della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria all'esito di un vero e proprio procedimento amministrativo (Cass. Sez U 30/06/2009, nr. 15241; Cass. Sez.VI-5 Ordinanza 10/01/2014, nr. 351)
ERRATA E FALSA APPLICAZIONE del principio di cui all'art. ART. 155 CPC.
Ribadendo quanto su argomentato in merito alla natura di atto amministrativo sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento, l'errata conclusione cui sia arrivato il giudice di prime cure è determinato dall'applicazione analogica ed interpretazione estensiva al caso in questione dell'art. 155 cpc. La Suprema
Corte di cassazione con Ordinanza nr. 17280 del 16/06/2023 ha così precisato: l''art. 155 cpc, ai commi 4,
5 e 6 dispone “se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Dall'interpretazione sistematica di questi commi, precisa la Corte che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (comma 6), ma eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” (comma 5). Trattandosi di una norma eccezionale, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (art. 14 disp. Preleggi c.c.).
Non a caso nella formulazione dell'art. 155 cpc anteriore alla novella apportata dall'art. 2, comma 1 lettera f) della 28/12/2005, nr. 263 (che vi ha aggiunto i commi 5 e 6) il differimento era previsto solo nel caso in cui il termine cadesse in giorno festivo, non anche di sabato. Con la novella del 2005, spiega la Cassazione, il sabato è rimasto comunque lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali
“fuori udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Nel caso in questione, l'Ente impositore notificando l'avviso di accertamento non stava compiendo un atto processuale fuori udienza.
Quindi la notifica alla data del 28/03/2022 ha determinato la decadenza del Comune di AR dalla pretesa tributaria.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE disciplina sulla data certa di un documento
Il Comune di AR, parte appellata, non è costituito in giudizio.
Parte appellante deposita memoria illustrativa il 21.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si reitera la richiesta di decadenza dall'attività impositiva che scadeva, a detta del
Comune, il 26.3.2021, l'atto notificato a mezzo posta reca il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale del
28.3.2021. La CGT di primo grado rilevato che il 26.3.2021 era un sabato considera nei termini la data del
28.3.2021. Obietta l'appellante che si tratta di notificazione di atto amministrativo e che pertanto non trova applicazione la disciplina dei termini processuali disposta dall'art. 155 cpp, solo per il “compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
L'appello è da accogliere, l''art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto nel 2005) stabilisce che se il termine per un atto processuale scade di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga opera però solo per i termini processuali (atti giudiziari svolti “fuori udienza”) e non per i termini sostanziali di decadenza fissati dalla legge per l'attività accertativa.
In ambito tributario, i termini entro cui l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento sono qualificati come termini perentori di decadenza, posti esclusivamente a tutela del contribuente. Proprio lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 3, c.3) sancisce espressamente che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti tributari non sono prorogabili. In altre parole, la data ultima (es. il 31 dicembre del quinto anno) costituisce un limite invalicabile per l'ente impositore, salvo interventi normativi ad hoc (come avvenuto per l'emergenza Covid).
Diversamente dai termini processuali regolati dal c.p.c., i termini decadenziali per notificare atti impositivi non godono della proroga se cadono di sabato. La normativa tributaria richiama infatti solo la disciplina civilistica sulle festività, escludendo il sabato: l'art. 66 del DPR 600/1973 rinvia all'art. 2963 c.c., secondo cui “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo”.
Dunque,un sabato non è trattato come giorno festivo. Al contrario, se la scadenza cade in un giorno festivo
(es. 31 dicembre 2017, domenica), opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo (2 gennaio 2018, dato che il 1° era festivo) in forza del citato art. 2963 c.c..
La legge di proroga COVID ha assimilato tutti i termini, non distinguendo tra accertamenti, depositi, impugnazioni, in tal caso se si tratta di un atto processuale vale anche la regola del sabato, se si tratta di atto sostanziale no.
L'assenza di precedenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese per gravi motivi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.