Art. 2.
Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'art. 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalita' che saranno fissate nel relativo bando.
L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.
Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'art. 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalita' che saranno fissate nel relativo bando.
L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.