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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2060/2024 R.G. sul ricorso depositato il 22/04/2024 proposto da (difeso dall' avv. Tiziano Balboni) Parte_1 nei confronti di - (contumace) Controparte_1 viste le note di trattazione del ricorrente, così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2695,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
a) In accoglimento totale del ricorso, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI -002176540 del 1 8/0 3/202 4, notificata il 27/03/2024, per tutti i motivi di cui in ricorso, con ogni provvedimento consequenziale;
b) In accoglimento totale del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva azionata con l'atto impugnato;
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art 93 C.P.C. al procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
Il presente giudizio viene proposto al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-002176540 del 18/03/2024, emessa dal resistente, notificata tramite raccomandata A.R. il
1 27/03/2024, con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 5.698,33, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale.
Il ricorrente, in data 27/0 3/202 4 si vedeva notificare, a mezzo del servizio postale, l'ordinanza ingiunzione avente n. OI -002176540 emessa in data 1 8/0 3/202 4 dall'ente resistente, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di Euro 5.698 ,33.
Tale ordinanza sarebbe relativa alla violazione dell'art. 2, comma 1 - bis, del decreto -legge
12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638, e ss.mm.li, in riferimento all'annualità 201 9. Tale contestazione scaturisce da un presunto atto di accertamento prot. n. .6700.19/0 1/2021.0022959 del 19/0 1/2021, notificato al ricorrente nella sua qualità di CP_1 legale rappresentante propria ditta individuale. L'atto impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi
1) Violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata perché l'ente resistente non ha rispettato il termine di 90 giorni, decorrenti tra l'avvenuta conoscenza dell'omissione e la presunta notifica del verbale di accertamento avvenuta il 19/0 1/2021. Il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito ha natura perentoria e se non osservato l'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria si estingue a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio. Ovviamente il decorso del suddetto termine comporta l'estinzione del diritto di pagare la somma richiesta nell'atto impugnato.
2) Prescrizione delle pretese impositive.
Ferme restando le precedenti questioni trattate in quest'atto, ed anche ammettendo per mera ipotesi dialettica che l'atto di accertamento sia stato regolarmente notificato alla data indicata, in ogni caso l'ente resistente non può riscuotere più le somme indicate nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione. Come è noto, le sanzioni sono soggette al termine prescrizionale breve quinquennale, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23397/2016. L'ordinanza impugnata è dunque nulla per l 'intervenuta prescrizione delle sanzioni azionate dall'ente resistente, prescrizione che formalmente in questa sede si eccepisce.
L pur dopo la nuova notifica fatta nel termine assegnato , restava contumace. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
2 La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di omesso versamento dei contributi previdenziali per annualità del 2019 ( v ordinanza ingiunzione ) .
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge CP_ 689/81 l' non si è costituito e non ha provato la tempestiva preventiva contestazione
Invero pure a considerare l'accertamento notificato il 19.1.2021 , rispetto all'omissione per il 2019 sono decorsi i 90 giorni senza alcuna giustificazione .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Resta assorbito il motivo della prescrizione .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2060/2024 R.G. sul ricorso depositato il 22/04/2024 proposto da (difeso dall' avv. Tiziano Balboni) Parte_1 nei confronti di - (contumace) Controparte_1 viste le note di trattazione del ricorrente, così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2695,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
a) In accoglimento totale del ricorso, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI -002176540 del 1 8/0 3/202 4, notificata il 27/03/2024, per tutti i motivi di cui in ricorso, con ogni provvedimento consequenziale;
b) In accoglimento totale del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva azionata con l'atto impugnato;
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art 93 C.P.C. al procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
Il presente giudizio viene proposto al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-002176540 del 18/03/2024, emessa dal resistente, notificata tramite raccomandata A.R. il
1 27/03/2024, con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 5.698,33, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale.
Il ricorrente, in data 27/0 3/202 4 si vedeva notificare, a mezzo del servizio postale, l'ordinanza ingiunzione avente n. OI -002176540 emessa in data 1 8/0 3/202 4 dall'ente resistente, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di Euro 5.698 ,33.
Tale ordinanza sarebbe relativa alla violazione dell'art. 2, comma 1 - bis, del decreto -legge
12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638, e ss.mm.li, in riferimento all'annualità 201 9. Tale contestazione scaturisce da un presunto atto di accertamento prot. n. .6700.19/0 1/2021.0022959 del 19/0 1/2021, notificato al ricorrente nella sua qualità di CP_1 legale rappresentante propria ditta individuale. L'atto impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi
1) Violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata perché l'ente resistente non ha rispettato il termine di 90 giorni, decorrenti tra l'avvenuta conoscenza dell'omissione e la presunta notifica del verbale di accertamento avvenuta il 19/0 1/2021. Il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito ha natura perentoria e se non osservato l'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria si estingue a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio. Ovviamente il decorso del suddetto termine comporta l'estinzione del diritto di pagare la somma richiesta nell'atto impugnato.
2) Prescrizione delle pretese impositive.
Ferme restando le precedenti questioni trattate in quest'atto, ed anche ammettendo per mera ipotesi dialettica che l'atto di accertamento sia stato regolarmente notificato alla data indicata, in ogni caso l'ente resistente non può riscuotere più le somme indicate nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione. Come è noto, le sanzioni sono soggette al termine prescrizionale breve quinquennale, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23397/2016. L'ordinanza impugnata è dunque nulla per l 'intervenuta prescrizione delle sanzioni azionate dall'ente resistente, prescrizione che formalmente in questa sede si eccepisce.
L pur dopo la nuova notifica fatta nel termine assegnato , restava contumace. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
2 La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di omesso versamento dei contributi previdenziali per annualità del 2019 ( v ordinanza ingiunzione ) .
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge CP_ 689/81 l' non si è costituito e non ha provato la tempestiva preventiva contestazione
Invero pure a considerare l'accertamento notificato il 19.1.2021 , rispetto all'omissione per il 2019 sono decorsi i 90 giorni senza alcuna giustificazione .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Resta assorbito il motivo della prescrizione .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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