Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 285 del 2023, proposto da:
AT VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 52/E.U./2022, prot. n. 20400 del 14 novembre 2022, del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi – notificata al ricorrente il 20.11.2022 – con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali di accertamento e sopralluogo prot. n. 10758 del 23.9.2016 e n. 12980 del 3.11.2016, di cui si ignora compiutamente il contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. OL SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, proprietario, in Amalfi, via San Giovanni d’Amalfi, n. 10 – in catasto fabbricati foglio 10, p.lla n. 477 – di un immobile posto al secondo piano (terzo livello), individuato al detto particellare sub 7, mentre al piano terra vi è un locale commerciale (bar), identificato al particellare 477, sub 2; premesso che dipendenti dell’U.T.C. del Comune di Amalfi avevano effettuato due sopralluoghi nell’anno 2016: a) col verbale di accertamento n. 557/2-1 del 20.9.2016, acquisito al prot. gen. al n. 10758 del 23.9.2016, con riferimento all’immobile “identificato al catasto fabbricati al foglio n. 10, p.lla n. 477 sub 2”, era stata contestata la “sostituzione di preesistente pergolato in pali di castagno, con una tettoia di forma irregolare delle dimensioni in pianta di m 10.65 x m 5.65 x m 11.00 x m 3.45 x m. 2.30 di altezza a monte e m 2.40 di altezza a valle, costituita da struttura portante sia verticale che orizzontale da travi di legno lamellare, il tutto coperto da doghe di legno e sovrastante guaina bituminosa impermeabilizzante, la struttura risultava ancorata su tre lati a preesistenti murature e fissata a valle al parapetto del terrazzo a mezzo piastre metalliche e fischer”; mentre b) col verbale di accertamento n. 5645/2-1 del 31.10.2016, acquisito al prot. gen. al n. 12890 del 3.11.2016, riguardante il medesimo manufatto, era stata contestata la “realizzazione di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa x m 1.40, ottenendo quindi un volume di m 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m 2.30”; lamentava che a distanza di oltre 6 anni da tali verbali, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi aveva emanato l’ordinanza n. 52/E.U./2022, prot. n. 20400 del 14.11.2022, notificata al ricorrente il 20.11.2022, con la quale era stata ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi; ed avverso la stess articolava le seguenti censure in diritto:
1) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE: la tettoia sarebbe stata realizzata con riguardo ad un immobile “identificato al catasto fabbricati al foglio n. 10, p.lla n. 477 sub 2”, corrispondente al locale commerciale, che era totalmente privo di siffatta tettoia, e non era neppure di proprietà del ricorrente;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 6-BIS, 10, 22, 23-TER, 31, 34-BIS, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., DEGLI ARTT. 146 E 149 DEL D.LGS. 42/2004, DEL D.P.R. 31/2017 E DEL RELATIVO ALLEGATO A, E DELLE LL. RR. CAMP. 35/87 E 13/2022. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE: la tesi del ricorrente è che gli interventi sanzionati rientrerebbero nell’art. 6, comma 1 sub b-bis, del d.P.R. 380/2001, come succ. mod. ed int., norma che ricomprende in tale tipologia costruttiva “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio”. L’installazione di tali “pannelli in plexiglass”, così come la “sostituzione di preesistente pergolato in pali di castagno, con una tettoia” avrebbero dovuto essere oggetto solo di una previa comunicazione, la cui omissione, ai sensi del comma 6 dell’art. 37 del citato D.P.R., poteva comportare solo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Inoltre la tettoia, per di più in materiale assolutamente precario, oltre a non essere sottoposta al rilascio del permesso di costruire, non lo era neanche a quello dell’autorizzazione paesaggistica. Conferma di ciò si traeva, attesa la sua natura manutentiva, dal punto di vista paesaggistico, dall’art. 149 del d.lgs. 42/2004 e dai punti A.2, A.9 e A.10 dell’allegato A (o 1) al D.P.R. 31/2017. In via alternativa, la tettoia de qua poteva farsi rientrare anche tra le opere di arredo o funzionali o di finitura di spazi esterni, interventi, questi, rientranti nell’edilizia libera ai sensi del citato art. 6, comma 1, sub e-ter) ed e-quinquies), del D.P.R. 380/2001;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA L. 241/90: l’ordinanza impugnata non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, il che avrebbe impedito al ricorrente di poter partecipare al procedimento rappresentando tutto quanto sopra riferito, il che avrebbe impedito l’emanazione della gravata ingiunzione a demolire;
4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 6 BIS, 10, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01 E DEGLI ARTT. 146, 149 E 167 DEL D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI: l’ordinanza di demolizione impugnata, attese la natura e le caratteristiche degli interventi eseguiti, era illegittima “anche perché l’autore dell’ordinanza impugnata, in violazione degli artt. 36 e 37 indicati in rubrica, non ha previamente accertato la possibilità che le opere sanzionate conseguissero l’accertamento di conformità, istruttoria che, se eseguita, sicuramente avrebbe evitato l’emanazione dell’ingiunzione di demolizione”.
Il Comune di Amalfi non si costituiva in giudizio.
In data 25.02.2026, il ricorrente depositava copia della sentenza della Sezione, n. 1459/2024.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenuta da remoto, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Si rileva preliminarmente che con la sentenza della Sezione, n. 1459/2024, era accolto il ricorso proposto dal ricorrente VA AT avverso il provvedimento del Comune di Amalfi, n. 6060 del 2.4.2024, di rigetto dell’istanza di sanatoria e l’atto, n. 6854 dell’11 aprile 2024, recante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Si riporta, di seguito, il testo della sentenza in questione:
“FATTO e DIRITTO
Premesso che Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un’abitazione ubicata in Amalfi, catastalmente identificata al foglio 10, p.lla n. 477 sub 7; con provvedimento, n. 52/E.U.2022, prot. n. 20400, del 14 novembre 2022, il Comune contestava la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, “di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m. 2.30”; con nota del 13 febbraio 2023, prot. n. 2954, il ricorrente in epigrafe chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; con l’atto n. 3698 del 28.2.2024, erano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta richiesta di sanatoria, qualificando il manufatto tra gli interventi di nuova costruzione; con nota, n. 4825 del 14.3.2024, il ricorrente in epigrafe presentava le osservazioni, deducendo che la copertura era preesistente ed era stata sostituita con una impermeabilizzata, che l’intervento eseguito rientrava tra l’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 380/2001, trattandosi di una struttura amovibile integralmente in vetro, meramente pertinenziale all’immobile; con provvedimento, n. 6060 del 2.4.2024, il Comune rigettava l’istanza de qua, sul presupposto che trattasi di intervento di nuova costruzione non consentito nella zona; con atto, n. 6854 dell’11 aprile 2024, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, sulla scorta del verbale di inottemperanza del 23 febbraio 2023, n. 3726, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00; avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria nonché l’atto irrogativo della sanzione pecuniaria insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso; non resiste in giudizio il Comune intimato; nell’udienza camerale del 10 luglio 2024, la causa è introitata per la decisione; Considerato che Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa; il gravame è accolto; la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e della conseguenziale sanzione pecuniaria; ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i provvedimenti de quibus si appalesano al Collegio illegittimi, stante l’inosservanza della normativa vigente in materia; sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva; com’è noto, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo; il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento; la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017); I tratti qualificanti della nuova costruzione, proprio in ragione della creazione di nuovo volume e nuova superficie, come tale, impattante sull’assetto urbanistico circostante, non si riscontrano nell’opera edilizia in contestazione; la stessa è così descritta: “la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m. 2.30”; è evidente che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico; del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto; assume che la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (T.A.R. Salerno, sez. II, 05/12/2022, n.3289); e tanto basta al Collegio; il gravame è accolto; la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 6060 del 2.4.2024 ed il provvedimento, n. 6854 dell’11.04.2024. Spese compensate”.
Ciò posto, rileva il Collegio che relativamente alle opere, oggetto della gravata ordinanza di demolizione, sub b) in narrativa, è stata presentata richiesta di sanatoria, respinta dal Comune di Amalfi, con provvedimento che, impugnato da parte ricorrente con il ricorso n. R. G. 1013/2024, è stato annullato (unitamente all’irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente, con la sentenza della Sezione, n. 1459/2024, sopra riportata per esteso.
Ne discende che l’odierno gravame, per tale parte, è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, come da avviso dato in udienza alle parti, ex art. 73 c.p.a., essendosi l’interesse del ricorrente ormai definitivamente traslato sul diniego espresso di sanatoria, da parte del Comune, relativamente alle opere sub b) in narrativa, e tanto anche in disparte l’avvenuto annullamento di tale diniego, da parte della Sezione, con la suddetta sentenza n. 1459/2024, con la precisazione che il procedimento di sanatoria riguardante la tettoia, pur non configurabile come intervento di nuova costruzione. dovrà essere portato a conclusione sotto il duplice aspetto, edilizio e paesaggistico.
Resta, quindi, da decidere soltanto l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione, relativa alle opere di cui alla lett. a) in narrativa, vale a dire le seguenti: “sostituzione di preesistente pergolato in pali di castagno, con una tettoia di forma irregolare delle dimensioni in pianta di m 10.65 x m 5.65 x m 11.00 x m 3.45 x m. 2.30 di altezza a monte e m 2.40 di altezza a valle, costituita da struttura portante sia verticale che orizzontale da travi di legno lamellare, il tutto coperto da doghe di legno e sovrastante guaina bituminosa impermeabilizzante; la struttura risultava ancorata su tre lati a preesistenti murature e fissata a valle al parapetto del terrazzo a mezzo piastre metalliche e fischer”.
Relativamente a tale opera, non risulta, diversamente da quella di cui alla lett. b), la presentazione d’istanza d’accertamento di conformità.
Ciò nonostante, il Tribunale ritiene che anche tale opera – per le stesse ragioni, già espresse nella sentenza della Sezione sopra riportata – vale a dire che la stessa “in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico”; e, del resto, “la giurisprudenza (…) assume che la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (T.A.R. Salerno, sez. II, 05/12/2022, n.3289)” non necessitasse, ai fini della sua edificazione, del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico; con l’ulteriore osservazione che, nella specie, s’è trattato della sostituzione di un preesistente pergolato in pali di castagno con la descritta “tettoia di forma irregolare” (…) “ancorata su tre lati a preesistenti murature” la quale ripete quindi le stesse caratteristiche, ritenute proprie dell’opera sub b) della narrativa, “di assenza di creazione di nuova volumetria e di mancata incidenza sui prospetti”; cfr. anche T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 7/01/2021, n. 29: “Il concetto di struttura leggera non corrisponde a quello di struttura poco robusta o precaria. Anche i pergolati presuppongono un'utilizzazione in sicurezza per un tempo indeterminato e dunque possono essere realizzati con materiali in grado di sopportare pesi significativi, e avere un saldo ancoraggio al suolo”, caratteristiche quindi che, estensibili alla tettoia realizzata per “sostituire” il precedente pergolato, paiono presenti nella specie, anche stante l’assenza di contrarie argomentazioni da parte del Comune di Amalfi e quindi in virtù del principio di non contestazione.
Per tale parte, quindi, il gravame va accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Sussistono valide ragioni, stante la peculiarità della specie, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte l’accoglie, e per l’effetto annulla in parte l’ordinanza di demolizione impugnata, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
OL SE, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO