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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5511/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma 20 00075 Lanuvio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104377 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe notificatogli in data 15/11/23 ed emesso dal Comune di Lanuvio in relazione all'IMU 2018, chiedendone in via principale l'annullamento e, in via gradata chiededo la disapplicazione delle sanzioni.
La C.T.P. di Roma, con sentenza n.12245/24, respingeva il ricorso.
Nelle more del passaggio in giudicato della detta sentenza, il Comune di Lanuvio, avendo preso atto delle sentenze emesse in favore del Ricorrente_1 per casi del tutto analoghi a quello in oggetto, relativi ad altre annualità, avanzava proposta di annullamento in autotutela dell'Accertamento in epigrafe e, in data 25/11/25, notificava al contribuente, sig. Ricorrente_1, Atto di annullamento, prot. n.35605. Conseguentemente, ha chiesto formalmente di dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerata la formale richiesta dell'Ente impositore di Annullamento in Autotutela dell'Atto impugnato, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta definizione amministrativa, ai sensi degli art. 61 e 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione in via amministrativa. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5511/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma 20 00075 Lanuvio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104377 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe notificatogli in data 15/11/23 ed emesso dal Comune di Lanuvio in relazione all'IMU 2018, chiedendone in via principale l'annullamento e, in via gradata chiededo la disapplicazione delle sanzioni.
La C.T.P. di Roma, con sentenza n.12245/24, respingeva il ricorso.
Nelle more del passaggio in giudicato della detta sentenza, il Comune di Lanuvio, avendo preso atto delle sentenze emesse in favore del Ricorrente_1 per casi del tutto analoghi a quello in oggetto, relativi ad altre annualità, avanzava proposta di annullamento in autotutela dell'Accertamento in epigrafe e, in data 25/11/25, notificava al contribuente, sig. Ricorrente_1, Atto di annullamento, prot. n.35605. Conseguentemente, ha chiesto formalmente di dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerata la formale richiesta dell'Ente impositore di Annullamento in Autotutela dell'Atto impugnato, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta definizione amministrativa, ai sensi degli art. 61 e 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione in via amministrativa. Spese compensate.