Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
In tema di esercizio della caccia con mezzi vietati, per l'integrazione del reato di cui agli artt. 21 e 30 della legge n. 157 del 1992, è sufficiente che il congegno posseduto da chi è in atteggiamento di caccia (nella specie, un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico) sia in grado di funzionare, potendo la punibilità essere esclusa solo per inidoneità della condotta, con conseguente configurabilità del reato impossibile, qualora l'apparecchio sia del tutto inservibile ai fini venatori, essendone precluso in senso assoluto il funzionamento anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi tecnici di ripristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2013, n. 14431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14431 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 19/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 2804
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 13077/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LO N. IL 18/04/1950;
avverso la sentenza n. 424/2011 Tribunale di AREZZO, del 22.02.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica udienza del 19.9.2013 la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRILLO Renato.
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Prillo Donato di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 22 febbraio 2013, il Tribunale di Arezzo dichiarava RO IO, imputato del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r) e art. 30, comma 1, lett. h),
colpevole del detto reato, infliggendogli la pena di Euro 800,00 di ammenda.
1.2 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo, con unico articolato motivo l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione per manifesta illogicità per avere il Tribunale ritenuto integrato il reato nonostante il mezzo vietato (richiamo acustico- elettromagnetico) detenuto dall'imputato fosse non funzionante:
rileva, al riguardo, che l'impossibilità di funzionamento rende impossibile il reato ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2 e censura come contraddittoria la decisione per avere il Tribunale, per un verso, preso atto del non funzionamento del richiamo e, per altro verso, ritenuto ugualmente non scriminata, per ciò solo, la condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
1.1 Va doverosamente premesso che al RO è stato contestato il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r) e art. 30, comma 1, lett. h) "per avere esercitato la caccia con mezzi vietati ed in particolare, essendo in atteggiamento di caccia, veniva trovato in possesso di un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico".
1.2 Tanto precisato, è fuor di dubbio che un soggetto il quale venga sorpreso in atteggiamento di caccia con mezzi vietati incorre nella violazione di cui alla citata Legge, art. 21, lett. r) e art. 30, lett. h). In particolare, la norma violata dispone al comma 1, lett. r) il divieto, per chiunque, di "usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono" .
1.3 A sua volta la norma sanzionatoria al comma 1, lett. h) prevede "l'ammenda fino a L.
3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami".
1.4 La punibilità della condotta presuppone, in ogni caso, che il soggetto presunto autore del reato sia colto "in atteggiamento da caccia", per tale intendendosi, come da uniforme indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte, non solo - come ovvio - l'attività di cattura e/o uccisione della selvaggina, ma anche "l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere" (v. da ultimo, Sez. 3A 14.3.2013 n. 16207, Roscigno, Rv. 255486): rientrano, pertanto, nella nozione di atteggiamento da caccia tutte quelle condotte caratterizzate dalla disponibilità di strumenti idonei ed utili all'abbattimento o alla cattura della selvaggina e comunque prodromiche e/o funzionali a tali attività (sez. 3A 11.11.2003 n. 48100, Impero e altro, Rv. 229512).
1.5 Perché, però, uno strumento (nel caso de quo, un richiamo) possa considerarsi tale, e dunque, mezzo vietato secondo l'accezione voluta dalla norma, è necessario che esso sia in grado di funzionare: laddove si tratti di un oggetto non funzionante solo per una situazione contingente (come, ad es. per la mancanza della batteria dimenticata in auto o per la mancata accensione dei contatti), tale mezzo dovrà ugualmente ritenersi vietato in quanto la nozione di non funzionamento è diversa dalla nozione di inservibilità, dovuta, invece, ad elementi intrinseci che rendono assolutamente impossibile il funzionamento dell'oggetto anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi di ripristino.
2. Pur non ricorrendo una ampia casistica giurisprudenziale sul concetto di funzionamento del mezzo vietato, questa Corte ha comunque affermato in una isolata decisione - ed in modo, peraltro, incidentale - che al fine di assicurare la prova del reato (si discuteva della legittimità, o meno, del sequestro di un fucile a fini probatori nei confronti di soggetto sorpreso in atteggiamento da caccia ed in possesso di richiamo acustico oltre che del fucile) "è anche necessario accertare che il fucile sequestrato fosse idoneo ad abbattere i volatili attirati dal richiamo abusivo (dal momento che il possesso di un fucile non funzionante per una qualsiasi ragione non integrerebbe il reato de quo)" (Sez. 3A 22.4.2004 n. 26837, Fionda, Rv. 229057).
2.1 La stessa decisione menzionata nella sentenza impugnata secondo la quale "Integra il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. r) l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riproducente canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori" (Sez. 3A 20.5.1997 n. 5593, Taddei, Rv. 208438) mostra di riferirsi ad un concetto di non funzionalità temporanea, tale dovendosi interpretare l'espressione di "apparecchio di registrazione inattivo".
2.2 La intrinseca impossibilità di funzionamento che rende, di fatto, l'oggetto inservibile ed dunque assolutamente inidoneo all'uso (illegittimo) cui è destinato consente di inquadrare la condotta sotto il paradigma del c.d. "reato impossibile" di cui all'art. 49 c.p., comma 2 che la scrimina: perché ciò possa accadere, è
necessario che si versi in una situazione di inidoneità assoluta dell'azione "per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso" (Sez. 2A 14.1.2004 n. 7630, Argenta, Rv. 228557).
2.3 Ed in questo senso non mancano decisioni che, soffermandosi sul possesso di un fucile da parte di soggetto in atteggiamento da caccia (nei termini di cui si è dianzi fatto cenno), hanno ribadito la sussistenza del reato nella ipotesi di introduzione di un fucile da caccia, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta quale una Riserva naturale (Sez. 1A 14.2.2000 n. 2919, Nocentini, Rv. 215508), essendo evidente come l'assenza di munizioni nel fucile non rende di per sè l'arma non in grado di funzionare intrinsecamente o ab origine.
2.4 Come chiarito dalla giurisprudenza di questa S.C. il reato impossibile implica una inefficienza originaria causale dell'azione da valutare in concreto, ma con giudizio "ex ante", affermandosi che "È necessario, quindi, perché un'azione possa essere considerata inidonea, che la sua incapacità a condurre all'evento sia assoluta, intrinseca ed originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale di essa" (Sez. 2A 23.5.1990 n. 3745, Gusatto, Rv. 186770).
3. Sulla base di tali premesse non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo la quale la giustificazione offerta dall'imputato (che, trovandosi pacificamente in atteggiamento da caccia aveva anche ammesso la paternità del richiamo asserendo però che si trattava di apparecchio non funzionante e dimenticato da un anno nella tasca del giubbotto) in ordine al non funzionamento del mezzo non avesse un effetto scriminante, così come non è sufficiente - ed in tal senso la motivazione si configura come inadeguata e manifestamente illogica - dire che non ha alcuna rilevanza il fatto che il richiamo fosse inattivo al momento del controllo, ricollegando la punibilità alla inequivoca destinazione dell'apparecchio alle finalità della caccia (cattura e/o soppressione della selvaggina).
3.1 In realtà il Tribunale, una volta presa contezza della giustificazione offerta dall'imputato, avrebbe dovuto verificare se l'apparecchio da lui posseduto al momento del controllo fosse effettivamente in grado di funzionare ovvero del tutto inidoneo ab origine in quanto inservibile, essendo diversa la nozione di inservibilità da quella di non funzionalità.
3.2 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo che, in tale sede, dovrà verificare la reale situazione dell'apparecchio elettromagnetico al momento del controllo di P.G., uniformandosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014