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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21472 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IC UE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2026 della Corte d'appello di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con domanda ex art. 643 cod. proc. pen. l’Avv. Gian Marco Abeltino, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di NA IC UE, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un indennizzo quantificato in euro 20.000,00 (ovvero nella diversa somma ritenuta equa), deducendo che, con sentenza n. 40 del 16/01/2025, divenuta irrevocabile il 01/06/2025, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta di revisione, aveva revocato il decreto penale di condanna n. 1379 emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 07/09/2011 (per violazioni di cui agli artt. 187, comma 1, e 116, comma 13, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285) assolvendo l’istante per non aver commesso il fatto. Pur in assenza di pena detentiva, la difesa ha evidenziato che l’errore giudiziario ha determinato conseguenze potenzialmente gravissime e difficilmente controllabili, anche perché la condanna, non essendo stata percepita Penale Sent. Sez. 4 Num. 21472 Anno 2026 Presidente: ER AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 tempestivamente dall’interessato, avrebbe potuto emergere solo in sede esecutiva. In concreto, NA avrebbe scoperto casualmente l’esistenza della posizione a ruolo (a titolo di ammenda) recandosi presso l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per verifiche relative a una tassa rifiuti;
e l’esecuzione avrebbe mostrato ulteriori criticità di notifica (precetto inviato al domicilio eletto da altro soggetto;
fermo amministrativo sull’autovettura notificato presso la Casa Comunale di Rimini per asserita irreperibilità, ritenuta non veritiera). La difesa ha, inoltre, rappresentato l’impatto personale e professionale della vicenda: NA svolge attività lavorativa come personal trainer in una palestra di Riccione ed è attivo nel settore della danza (anche quale titolare di scuola di ballo con utenza in prevalenza minorenne), con ricadute reputazionali e familiari connesse alla scoperta di una condanna per un fatto mai commesso, nonché con rischi ulteriori legati alla circolazione stradale in ignara pendenza di provvedimenti incidenti su patente e veicolo (sospensione e fermo). Quanto alla mancanza di dolo o colpa dell’istante, è stato sottolineato che già il 18/08/2009 NA aveva presentato querela denunciando che AN ZU Bibudi aveva fornito agli operanti le generalità di NA in luogo delle proprie. Sotto il profilo del quantum, la difesa ha valorizzato l’incensuratezza dell’istante, il pregiudizio morale e relazionale e il disagio derivante dal dover giustificare in famiglia e sul lavoro la propria estraneità ai fatti, nonché l’impegno nel dimostrare la propria innocenza in sede giudiziaria. 2. La Corte di appello di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza ritenendo che l’istante avesse dato causa all’errore giudiziario per colpa grave, individuata nella mancata opposizione al decreto penale. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che il decreto penale (emesso il 07/09/2011 e depositato il 09/09/2011) sarebbe stato notificato personalmente a NA l’11/10/2011 quale destinatario persona fisica, divenendo esecutivo per mancata opposizione;
e ha quindi concluso che l’interessato si sarebbe disinteressato del processo omettendo di fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria elementi utili a evitare l’errore, pur essendo a conoscenza già dal 2009 della spendita delle proprie generalità. 3. UE NA IC propone ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione. La censura centrale riguarda la relata di notifica del decreto penale: secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la notifica personale, mentre dagli atti emergerebbe che la notifica fu effettuata a Modena, via Medaglie d’Oro n. 84, presso Orefice NZ, e 3 che la ricevuta di ritorno reca addirittura la firma di BU AN”. Tale circostanza, per come ricostruita anche nella sentenza di revisione n. 40/2025 (pagg. 4-5), si inserirebbe nello schema del furto d’identità: Bibudi, privo di documenti e permesso di soggiorno, si sarebbe qualificato nel 2009 agli agenti della municipale con le generalità di NA, e avrebbe poi eletto domicilio presso l’abitazione della propria convivente (Orefice NZ) per intercettare le notifiche intestate a NA e impedirgli di venirne a conoscenza, rendendo così impossibile la tempestiva opposizione al decreto penale. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di riparazione per errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen.), la condizione ostativa è costituita dalla sussistenza del dolo o della colpa grave che abbia dato causa all’errore giudiziario, secondo un criterio più restrittivo rispetto a quello previsto per l’ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ove rileva anche la colpa grave che abbia “dato o concorso a darvi causa”. Ne consegue che, nel procedimento ex art. 643 cod. proc. pen., la verifica deve concentrarsi sull’idoneità della condotta dell’istante non già a concorrere, bensì a determinare causalmente l’errore giudiziario, con motivazione che dia conto, in concreto, del nesso tra comportamento e verificazione dell’errore. 3. Sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga integrata la colpa grave ostativa quando l’interessato, nel corso del processo, mantenga una condotta di incuria o indifferenza, omettendo di fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria elementi utili di cui disponga per evitare l’errore; e sebbene sia stato, altresì, precisato che l’inerzia processuale può assumere rilievo ove connotata da noncuranza e sostanziale disinteresse per le vicende del procedimento, in modo che l’esito sfavorevole divenga evento prevedibile secondo l’ordinaria esperienza, tali situazioni non ricorrono nel caso in esame. 4. L’ordinanza impugnata fonda, infatti, l’affermazione di colpa grave sul presupposto fattuale che il decreto penale sia stato notificato personalmente all’istante l’11/10/2011 e che l’inerzia oppositiva rappresenti un disinteresse 4 colpevole per le sorti del procedimento. Tuttavia, la censura proposta denuncia un travisamento della prova in ordine alla notifica del decreto penale, assumendo che la relata UNEP e la documentazione di ricezione dimostrino, invece, la notifica presso un diverso indirizzo (via Medaglie d’Oro n. 84, presso Orefice NZ) e la ricezione da parte di terzo soggetto (BU AN”), secondo uno schema coerente con la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza di revisione che ha assolto l’istante per non aver commesso il fatto. 5. Orbene, quando la decisione sulla domanda di riparazione è ancorata a un fatto decisivo (la conoscenza legale del decreto e la conseguente colpevole omissione dell’opposizione), il giudice della riparazione è tenuto a motivare sulla base di dati di fatto certi e a verificare, con specificità, se la condotta ascritta all’istante abbia effettivamente “dato causa” all’errore giudiziario, non potendo pervenire al rigetto sulla base di una ricostruzione fattuale smentita dagli atti richiamati e decisiva ai fini dell’esito del giudizio. Nel caso concreto, l’ordinanza mostra di aver travisato il dato della mancata opposizione imputabile a inerzia colpevole dell’istante, posto che, secondo quanto emerge dalla sentenza di revisione e dalla relata di notifica allegata al ricorso il meccanismo notificatorio (e la pregressa elezione di domicilio da parte dell’autore del furto d’identità), non avrebbe potuto ritenersi provata la conoscenza dell’atto e, quindi, la rimproverabilità della condotta omissiva. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame, affinché la Corte territoriale verifichi, alla luce della documentazione relativa alle notifiche e della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio di revisione, se ricorrano effettivamente dolo o colpa grave ostativi e, in particolare, se la condotta dell’istante sia stata concretamente idonea a dare causa all’errore giudiziario, motivando in modo coerente e completo sul nesso causale richiesto dall’art. 643 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT ER 5
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con domanda ex art. 643 cod. proc. pen. l’Avv. Gian Marco Abeltino, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di NA IC UE, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un indennizzo quantificato in euro 20.000,00 (ovvero nella diversa somma ritenuta equa), deducendo che, con sentenza n. 40 del 16/01/2025, divenuta irrevocabile il 01/06/2025, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta di revisione, aveva revocato il decreto penale di condanna n. 1379 emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 07/09/2011 (per violazioni di cui agli artt. 187, comma 1, e 116, comma 13, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285) assolvendo l’istante per non aver commesso il fatto. Pur in assenza di pena detentiva, la difesa ha evidenziato che l’errore giudiziario ha determinato conseguenze potenzialmente gravissime e difficilmente controllabili, anche perché la condanna, non essendo stata percepita Penale Sent. Sez. 4 Num. 21472 Anno 2026 Presidente: ER AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 tempestivamente dall’interessato, avrebbe potuto emergere solo in sede esecutiva. In concreto, NA avrebbe scoperto casualmente l’esistenza della posizione a ruolo (a titolo di ammenda) recandosi presso l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per verifiche relative a una tassa rifiuti;
e l’esecuzione avrebbe mostrato ulteriori criticità di notifica (precetto inviato al domicilio eletto da altro soggetto;
fermo amministrativo sull’autovettura notificato presso la Casa Comunale di Rimini per asserita irreperibilità, ritenuta non veritiera). La difesa ha, inoltre, rappresentato l’impatto personale e professionale della vicenda: NA svolge attività lavorativa come personal trainer in una palestra di Riccione ed è attivo nel settore della danza (anche quale titolare di scuola di ballo con utenza in prevalenza minorenne), con ricadute reputazionali e familiari connesse alla scoperta di una condanna per un fatto mai commesso, nonché con rischi ulteriori legati alla circolazione stradale in ignara pendenza di provvedimenti incidenti su patente e veicolo (sospensione e fermo). Quanto alla mancanza di dolo o colpa dell’istante, è stato sottolineato che già il 18/08/2009 NA aveva presentato querela denunciando che AN ZU Bibudi aveva fornito agli operanti le generalità di NA in luogo delle proprie. Sotto il profilo del quantum, la difesa ha valorizzato l’incensuratezza dell’istante, il pregiudizio morale e relazionale e il disagio derivante dal dover giustificare in famiglia e sul lavoro la propria estraneità ai fatti, nonché l’impegno nel dimostrare la propria innocenza in sede giudiziaria. 2. La Corte di appello di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza ritenendo che l’istante avesse dato causa all’errore giudiziario per colpa grave, individuata nella mancata opposizione al decreto penale. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che il decreto penale (emesso il 07/09/2011 e depositato il 09/09/2011) sarebbe stato notificato personalmente a NA l’11/10/2011 quale destinatario persona fisica, divenendo esecutivo per mancata opposizione;
e ha quindi concluso che l’interessato si sarebbe disinteressato del processo omettendo di fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria elementi utili a evitare l’errore, pur essendo a conoscenza già dal 2009 della spendita delle proprie generalità. 3. UE NA IC propone ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione. La censura centrale riguarda la relata di notifica del decreto penale: secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la notifica personale, mentre dagli atti emergerebbe che la notifica fu effettuata a Modena, via Medaglie d’Oro n. 84, presso Orefice NZ, e 3 che la ricevuta di ritorno reca addirittura la firma di BU AN”. Tale circostanza, per come ricostruita anche nella sentenza di revisione n. 40/2025 (pagg. 4-5), si inserirebbe nello schema del furto d’identità: Bibudi, privo di documenti e permesso di soggiorno, si sarebbe qualificato nel 2009 agli agenti della municipale con le generalità di NA, e avrebbe poi eletto domicilio presso l’abitazione della propria convivente (Orefice NZ) per intercettare le notifiche intestate a NA e impedirgli di venirne a conoscenza, rendendo così impossibile la tempestiva opposizione al decreto penale. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di riparazione per errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen.), la condizione ostativa è costituita dalla sussistenza del dolo o della colpa grave che abbia dato causa all’errore giudiziario, secondo un criterio più restrittivo rispetto a quello previsto per l’ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ove rileva anche la colpa grave che abbia “dato o concorso a darvi causa”. Ne consegue che, nel procedimento ex art. 643 cod. proc. pen., la verifica deve concentrarsi sull’idoneità della condotta dell’istante non già a concorrere, bensì a determinare causalmente l’errore giudiziario, con motivazione che dia conto, in concreto, del nesso tra comportamento e verificazione dell’errore. 3. Sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga integrata la colpa grave ostativa quando l’interessato, nel corso del processo, mantenga una condotta di incuria o indifferenza, omettendo di fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria elementi utili di cui disponga per evitare l’errore; e sebbene sia stato, altresì, precisato che l’inerzia processuale può assumere rilievo ove connotata da noncuranza e sostanziale disinteresse per le vicende del procedimento, in modo che l’esito sfavorevole divenga evento prevedibile secondo l’ordinaria esperienza, tali situazioni non ricorrono nel caso in esame. 4. L’ordinanza impugnata fonda, infatti, l’affermazione di colpa grave sul presupposto fattuale che il decreto penale sia stato notificato personalmente all’istante l’11/10/2011 e che l’inerzia oppositiva rappresenti un disinteresse 4 colpevole per le sorti del procedimento. Tuttavia, la censura proposta denuncia un travisamento della prova in ordine alla notifica del decreto penale, assumendo che la relata UNEP e la documentazione di ricezione dimostrino, invece, la notifica presso un diverso indirizzo (via Medaglie d’Oro n. 84, presso Orefice NZ) e la ricezione da parte di terzo soggetto (BU AN”), secondo uno schema coerente con la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza di revisione che ha assolto l’istante per non aver commesso il fatto. 5. Orbene, quando la decisione sulla domanda di riparazione è ancorata a un fatto decisivo (la conoscenza legale del decreto e la conseguente colpevole omissione dell’opposizione), il giudice della riparazione è tenuto a motivare sulla base di dati di fatto certi e a verificare, con specificità, se la condotta ascritta all’istante abbia effettivamente “dato causa” all’errore giudiziario, non potendo pervenire al rigetto sulla base di una ricostruzione fattuale smentita dagli atti richiamati e decisiva ai fini dell’esito del giudizio. Nel caso concreto, l’ordinanza mostra di aver travisato il dato della mancata opposizione imputabile a inerzia colpevole dell’istante, posto che, secondo quanto emerge dalla sentenza di revisione e dalla relata di notifica allegata al ricorso il meccanismo notificatorio (e la pregressa elezione di domicilio da parte dell’autore del furto d’identità), non avrebbe potuto ritenersi provata la conoscenza dell’atto e, quindi, la rimproverabilità della condotta omissiva. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame, affinché la Corte territoriale verifichi, alla luce della documentazione relativa alle notifiche e della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio di revisione, se ricorrano effettivamente dolo o colpa grave ostativi e, in particolare, se la condotta dell’istante sia stata concretamente idonea a dare causa all’errore giudiziario, motivando in modo coerente e completo sul nesso causale richiesto dall’art. 643 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT ER 5