Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2020, proposto da
LU LO e PE AR RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n.23241 del 14.08.2020 notificata in data 29.08.2020, con cui il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del Comune di Copertino ha irrogato al Ricorrente, “ai sensi del citato art.31 comma 4 bis del DPR 380/01 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00), a seguito di constatata inottemperanza all'ordine di demolizione n.70 del 27.05.2016, accertata in data 10.11.2016, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, ingiungendogli il pagamento della suddetta somma, maggiorata delle spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n.3 del 23.05.2019, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’ordinanza prot. n.23241 del 14.08.2020 notificata in data 29.08.2020, con cui il Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del Comune di Copertino ha irrogato ai ricorrenti, “ai sensi del citato art.31 comma 4 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00), a seguito di constatata inottemperanza all’ordine di demolizione n.70 del 27.05.2016, accertata in data 10.11.2016, fatta salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, ingiungendo il pagamento della suddetta somma, maggiorata delle spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n.3 del 23.05.2019, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE ART.12 L.689/1981 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE SEZIONE I E SEZIONE II DELLA MEDESIMA LEGGE – ERRATA APPLICAZIONE ART.31 COMMA 4 BIS D.P.R.380/2001.
II) IVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGUENTI DELLA L.241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – IRRAZIONALITA’ MANIFESTA
III) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT.12 E 1 DELLA L.689/1981 SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.31 COMMA 4 BIS D.P.R.380/2001.
IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.3 L.241/1990 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A.
1.2. All’udienza di smaltimento del 12 febbraio 2026, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In primo luogo, quanto all’(auto)eccepito difetto di giurisdizione, si osserva che appartengono giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia urbanistica ed edilizia le controversie che investono l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia e l'irrogazione delle sanzioni amministrative corrispondenti e, per quanto interessa ai fini di causa, anche la sanzione stabilita dall'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001.
2.2. Non è fondata neppure la censura con la quale si lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 in quanto la notifica dell’ordine di demolizione n.70 del 27.05.2016, e l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine in data 10.11.2016, soddisfano l’interesse procedimentale di cui all’art. 7 L.241/1990 citato.
2.3. Quanto all’inapplicabilità della sanzione sulla base di criteri adottati successivamente all’accertamento della violazione, si osserva che l'ordinanza di demolizione n. 70/2016 è successiva all'entrata in vigore della norma. Trova pertanto applicazione - a contrario - il principio espresso dal Cons. Stato, (Ad. Plen.), 11/10/2023, n. 16 secondo cui "la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis,D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. L'Adunanza plenaria, sotto questo profilo, ha chiarito che rilevano i seguenti tre principi: 1) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall'art. 1, L. n. 689 del 1981, oltre che dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all'ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva "unicamente" la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria; 3) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l'illecito omissivo (in quanto si è "consumata" la fattispecie acquisitiva), sicché l'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l'applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo".
Nella specie, parte ricorrente ha fatto inutilmente decorrere il termine di 90 giorni a seguito dell'ordinanza n.70/20216 con cui veniva ingiunta la demolizione successivamente all'entrata in vigore della legge L. n. 164 del 2014 e, pertanto, conosceva (o avrebbe dovuto conoscere) il quadro normativo in vigore.
2.4. Con riferimento al quantum della sanzione, la determinazione dello stesso da parte del Comune di Copertino non appare irragionevole o sproporzionata avuto riguardo all’entità e alla rilevanza dell’opera abusiva realizzata ( “immobile da adibire a civile abitazione completo allo stato rustico, realizzato con muri perimetrali e tramezzature interne in conci di tufo, con solaio di copertura in c.a. gettato in opera per una superficie di mq. 165,00 circa completo di linee di carica in conci di tufo per tutto il perimetro della costruzione; nella parte antistante, numero 4 colonne in c.a. gettate in opera; recinzione dell’intero lotto di terreno in conci di tufo, avente altezza mt. 2,75 con interposti pilastri in c.a. gettati in opera”).
Peraltro, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (art. 17 - comma 1, Legge 11 novembre 2014, n. 164), approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 3 del 23.05.2019 ( pienamente in vigore al momento dell’applicazione della sanzione) legittimamente e ragionevolmente stabilisce “in caso di interventi di nuova costruzione, a carattere a carattere residenziale, per una superficie coperta "oltre i 30 mq., ecc." una sanzione pari ad € 17.000,00”.
3. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente essere rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’A.C. intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RO |
IL SEGRETARIO