TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 395
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende le controversie relative all'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, inclusa quella prevista dall'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La notifica dell'ordine di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza soddisfano l'interesse procedimentale del ricorrente.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della sanzione per criteri successivi all'accertamento della violazione

    L'ordinanza di demolizione è successiva all'entrata in vigore della norma sanzionatoria e il termine per la demolizione è decorso dopo tale entrata in vigore, rendendo applicabile la sanzione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e irragionevolezza nella determinazione del quantum della sanzione

    La determinazione della sanzione è ragionevole e proporzionata all'entità dell'abuso edilizio, in conformità con il regolamento comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 395
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 395
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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