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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3438 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RU NI alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore di TA ZI, in relazione al reato di cui agli aitt. 81, 494 cod. pen., per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, presentandosi con un falso nome, indotto in errore la ZI, che accettava la sua richiesta di amicizia, in tal modo consentendogli di introdursi nel proprio profilo Facebook. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen., sebbene non fosse ravvisabile la sussistenza di alcun vantaggio del ricorrente e di alcun danno per la parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento all'attribuzione all'imputato della condotta di cui al capo di imputazione, dal momento che non era stato operato alcun accertamento sull'indirizzo IP di provenienza dei messaggi indirizzati alla donna. In tale contesto, escluso che potesse essere valorizzato il silenzio serbato dall'imputato, costituente esercizio di un diritto previsto dalla legge, il mero invio della foto dell'imputato era un dato equivoco potendo essere stata estrapolata dalla rete o carpita nel corso di un collegamento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte d'appello considerato che il contenuto della querela rivelava il clima di forte ostilità tra la ZI e lo NI e che del tutto irrilevanti erano i precedenti dell'imputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come chiarito dalla ferma giurisprudenza di questa Corte, il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno. (Sez. 5, n. 41012 del 26/05/2014, Cinnadomo, Rv. 260493 - 01; v. anche Sez. 2, n. 4250 del 21/12/2011, dep. 2012, Pinci, Rv. 252203; Sez. 2, n. 2224 del 1 14/11/1969, dep. 1970, Petrocchi, Rv. 114114; vedi anche, più di recente, Sez. 5, n. 3012 del 19/9/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv. 278146). Ora, nel caso di specie, secondo il razionale accertamento dei giudici di merito, la condotta dell'imputato era diretta ad aggirare il blocco del contatto Facebook apposto dalla donna a seguito delle manifestazioni di gelosia del primo. Se poi tali manifestazioni fossero o non giustificate è aspetto che non assume alcun rilievo, riposando la decisione della donna sul suo diritto di frequentare chi voleva e sinché voleva. In tale contesto, l'essersi presentato con falso nome per potere accedere al profilo della parte civile, al fine di poter continuare ad avere un rapporto con quest'ultima, che si era opposta a tali contatti, ed eventualmente continuare ad acquisire informazioni sulla vita privata della stessa è condotta sicuramente diretta a perseguire un vantaggio ancorché di carattere non patrimoniale, appunto da identificarsi nella prosecuzione di una frequentazione ritenuta sgradita dalla donna. Del tutto privo di significato, al fine di escludere la sussistenza del vantaggio, è l'eventuale conferma dei sospetti nutriti dall'uomo sull'attività della donna che si sarebbe prestata a vendere proprie foto erotiche. Lo stesso ricorrente ammette, al termine del terzo motivo, che siffatta attività non può venire in discussione in sé considerata. Resta solo da aggiungere che la scelta eventuale della donna di tenerla occultata all'imputato rappresenta proprio una dimensione della riservatezza e della propria autodeterminazione nella quale si è introdotto, con l'inganno, il ricorrente, provocando un'evidente lesione della sfera personale della ex-convivente. 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, aspirano a porre in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e, in particolare, la riconducibilità all'imputato della condotta della quale si tratta. Ora, la motivazione della Corte territoriale si muove nella cornice della condivisa premessa per la quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3„ cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa (in questo caso, quelle contenute nella querela, alla luce della scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato), le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). 2 In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. E, nel caso di specie, proprio il desiderio di continuare ad intrattenere rapporti che la donna non gradiva più e l'invio, al termine di una conversazione, di una fotografia dell'imputato (nella razionale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, come conferma dell'avvenuta acquisizione delle informazioni delle quali si voleva conferma;
ma, indipendentemente da ciò, non si comprende chi altri avrebbe potuto avere l'interesse a realizzare siffatta complessa messinscena solo per danneggiare il ricorrente) rappresentano indici di razionale conferma delle dichiarazioni della persona offesa. Ne discende che le critiche del ricorrente finiscono per risolversi nella pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. Da ultimo, va rilevato che il riferimento della Corte territoriale all'assenza di spiegazioni alternative fornite dall'imputato non esprime affatto una valorizzazione, in senso pregiudizievole per la posizione di quest'ultimo, del silenzio serbato nell'esercizio di un diritto riconosciuto ad ogni accusato. Esso, piuttosto, si traduce nella puntualizzazione - del tutto logica - che l'univocità dei dati emersi dagli atti utilizzabili non risulta in alcun modo inc:rinata, nella sua efficacia dimostrativa, da altri elementi, ancorché dedotti dall'imputato in termini di necessaria specificità. Al riguardo, va, infatti, chiarito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). In tale contesto il cenno ai precedenti dell'imputato appare elemento di mero contorno, privo di qualunque decisività rispetto agli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3438 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RU NI alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore di TA ZI, in relazione al reato di cui agli aitt. 81, 494 cod. pen., per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, presentandosi con un falso nome, indotto in errore la ZI, che accettava la sua richiesta di amicizia, in tal modo consentendogli di introdursi nel proprio profilo Facebook. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen., sebbene non fosse ravvisabile la sussistenza di alcun vantaggio del ricorrente e di alcun danno per la parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento all'attribuzione all'imputato della condotta di cui al capo di imputazione, dal momento che non era stato operato alcun accertamento sull'indirizzo IP di provenienza dei messaggi indirizzati alla donna. In tale contesto, escluso che potesse essere valorizzato il silenzio serbato dall'imputato, costituente esercizio di un diritto previsto dalla legge, il mero invio della foto dell'imputato era un dato equivoco potendo essere stata estrapolata dalla rete o carpita nel corso di un collegamento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte d'appello considerato che il contenuto della querela rivelava il clima di forte ostilità tra la ZI e lo NI e che del tutto irrilevanti erano i precedenti dell'imputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come chiarito dalla ferma giurisprudenza di questa Corte, il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno. (Sez. 5, n. 41012 del 26/05/2014, Cinnadomo, Rv. 260493 - 01; v. anche Sez. 2, n. 4250 del 21/12/2011, dep. 2012, Pinci, Rv. 252203; Sez. 2, n. 2224 del 1 14/11/1969, dep. 1970, Petrocchi, Rv. 114114; vedi anche, più di recente, Sez. 5, n. 3012 del 19/9/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv. 278146). Ora, nel caso di specie, secondo il razionale accertamento dei giudici di merito, la condotta dell'imputato era diretta ad aggirare il blocco del contatto Facebook apposto dalla donna a seguito delle manifestazioni di gelosia del primo. Se poi tali manifestazioni fossero o non giustificate è aspetto che non assume alcun rilievo, riposando la decisione della donna sul suo diritto di frequentare chi voleva e sinché voleva. In tale contesto, l'essersi presentato con falso nome per potere accedere al profilo della parte civile, al fine di poter continuare ad avere un rapporto con quest'ultima, che si era opposta a tali contatti, ed eventualmente continuare ad acquisire informazioni sulla vita privata della stessa è condotta sicuramente diretta a perseguire un vantaggio ancorché di carattere non patrimoniale, appunto da identificarsi nella prosecuzione di una frequentazione ritenuta sgradita dalla donna. Del tutto privo di significato, al fine di escludere la sussistenza del vantaggio, è l'eventuale conferma dei sospetti nutriti dall'uomo sull'attività della donna che si sarebbe prestata a vendere proprie foto erotiche. Lo stesso ricorrente ammette, al termine del terzo motivo, che siffatta attività non può venire in discussione in sé considerata. Resta solo da aggiungere che la scelta eventuale della donna di tenerla occultata all'imputato rappresenta proprio una dimensione della riservatezza e della propria autodeterminazione nella quale si è introdotto, con l'inganno, il ricorrente, provocando un'evidente lesione della sfera personale della ex-convivente. 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, aspirano a porre in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e, in particolare, la riconducibilità all'imputato della condotta della quale si tratta. Ora, la motivazione della Corte territoriale si muove nella cornice della condivisa premessa per la quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3„ cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa (in questo caso, quelle contenute nella querela, alla luce della scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato), le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). 2 In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. E, nel caso di specie, proprio il desiderio di continuare ad intrattenere rapporti che la donna non gradiva più e l'invio, al termine di una conversazione, di una fotografia dell'imputato (nella razionale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, come conferma dell'avvenuta acquisizione delle informazioni delle quali si voleva conferma;
ma, indipendentemente da ciò, non si comprende chi altri avrebbe potuto avere l'interesse a realizzare siffatta complessa messinscena solo per danneggiare il ricorrente) rappresentano indici di razionale conferma delle dichiarazioni della persona offesa. Ne discende che le critiche del ricorrente finiscono per risolversi nella pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. Da ultimo, va rilevato che il riferimento della Corte territoriale all'assenza di spiegazioni alternative fornite dall'imputato non esprime affatto una valorizzazione, in senso pregiudizievole per la posizione di quest'ultimo, del silenzio serbato nell'esercizio di un diritto riconosciuto ad ogni accusato. Esso, piuttosto, si traduce nella puntualizzazione - del tutto logica - che l'univocità dei dati emersi dagli atti utilizzabili non risulta in alcun modo inc:rinata, nella sua efficacia dimostrativa, da altri elementi, ancorché dedotti dall'imputato in termini di necessaria specificità. Al riguardo, va, infatti, chiarito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). In tale contesto il cenno ai precedenti dell'imputato appare elemento di mero contorno, privo di qualunque decisività rispetto agli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/12/2022