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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400019059000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Indirizzo_1
, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dal quale è rappresentata e difesa, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché contro il Comune di Luzzi, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 03480202400019059000 sull'autovettura BMW X1 2WD SDRIVE18D, targato Targa_1, notificata in data 27/11/2024, relativamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, Ente creditore Comune di Luzzi Ufficio tributi, notificata il 29/02/2024.
La ricorrente ne deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto fondato su una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un avviso di accertamento IMU 2015 già annullato con sentenza n.
6922/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza.
Nello specifico la ricorrente esponeva che:
l'avviso di accertamento n. 10457 del 21/11/2019, prot. n. 13768, notificato il 18/11/2021, relativo all'IMU
2015, era stato annullato per intervenuta decadenza della pretesa impositiva;
la successiva cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, notificata il 29/02/2024, risultava anch'essa priva di valido titolo giuridico;
il preavviso di fermo amministrativo costituiva atto consequenziale illegittimo, lesivo dei diritti della contribuente;
il veicolo sottoposto a fermo era indispensabile per le esigenze lavorative e personali, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedeva pertanto:
l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
la condanna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la cartella di pagamento non risultava sospesa e che il preavviso di fermo costituiva atto dovuto ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973.
Il Comune di Luzzi, sebbene ritualmente evocato, non forniva elementi idonei a contrastare le deduzioni della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 10457 del
21/11/2019, su cui si fonda la cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, è stato annullato con sentenza n. 6922/2024 di questa Corte.
Con tale pronuncia è stato accertato che la pretesa impositiva del Comune di Luzzi era decaduta ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
La cartella di pagamento e la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituiscono atti consequenziali e dipendenti dall'avviso di accertamento annullato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'annullamento dell'atto presupposto travolge automaticamente gli atti consequenziali, i quali restano privi di autonoma efficacia giuridica.
Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata risulta radicalmente illegittima per carenza del titolo esecutivo.
Non può essere accolta la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione secondo cui essa non sarebbe responsabile delle vicende relative al rapporto impositivo.
L'Agente della riscossione ha l'obbligo di verificare la persistenza e la validità del titolo esecutivo, specie quando risulti l'intervenuto annullamento giudiziale della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l'iscrizione del fermo amministrativo, ancorché preceduta da comunicazione preventiva, si fonda su un credito giuridicamente inesistente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può tuttavia trovare accoglimento, non emergendo dagli atti elementi sufficienti a dimostrare il dolo o la colpa grave delle controparti nella resistenza in giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Luzzi, quale ente impositore, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400019059000 notificata il
27/11/2024; dichiara illegittima e inefficace la cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000; rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna il Comune di Luzzi al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, IVA se dovuta, CPA e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1. Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
IO ET
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400019059000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Indirizzo_1
, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dal quale è rappresentata e difesa, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché contro il Comune di Luzzi, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 03480202400019059000 sull'autovettura BMW X1 2WD SDRIVE18D, targato Targa_1, notificata in data 27/11/2024, relativamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, Ente creditore Comune di Luzzi Ufficio tributi, notificata il 29/02/2024.
La ricorrente ne deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto fondato su una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un avviso di accertamento IMU 2015 già annullato con sentenza n.
6922/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza.
Nello specifico la ricorrente esponeva che:
l'avviso di accertamento n. 10457 del 21/11/2019, prot. n. 13768, notificato il 18/11/2021, relativo all'IMU
2015, era stato annullato per intervenuta decadenza della pretesa impositiva;
la successiva cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, notificata il 29/02/2024, risultava anch'essa priva di valido titolo giuridico;
il preavviso di fermo amministrativo costituiva atto consequenziale illegittimo, lesivo dei diritti della contribuente;
il veicolo sottoposto a fermo era indispensabile per le esigenze lavorative e personali, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedeva pertanto:
l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
la condanna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la cartella di pagamento non risultava sospesa e che il preavviso di fermo costituiva atto dovuto ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973.
Il Comune di Luzzi, sebbene ritualmente evocato, non forniva elementi idonei a contrastare le deduzioni della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 10457 del
21/11/2019, su cui si fonda la cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000, è stato annullato con sentenza n. 6922/2024 di questa Corte.
Con tale pronuncia è stato accertato che la pretesa impositiva del Comune di Luzzi era decaduta ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
La cartella di pagamento e la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituiscono atti consequenziali e dipendenti dall'avviso di accertamento annullato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'annullamento dell'atto presupposto travolge automaticamente gli atti consequenziali, i quali restano privi di autonoma efficacia giuridica.
Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata risulta radicalmente illegittima per carenza del titolo esecutivo.
Non può essere accolta la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione secondo cui essa non sarebbe responsabile delle vicende relative al rapporto impositivo.
L'Agente della riscossione ha l'obbligo di verificare la persistenza e la validità del titolo esecutivo, specie quando risulti l'intervenuto annullamento giudiziale della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l'iscrizione del fermo amministrativo, ancorché preceduta da comunicazione preventiva, si fonda su un credito giuridicamente inesistente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può tuttavia trovare accoglimento, non emergendo dagli atti elementi sufficienti a dimostrare il dolo o la colpa grave delle controparti nella resistenza in giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Luzzi, quale ente impositore, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400019059000 notificata il
27/11/2024; dichiara illegittima e inefficace la cartella di pagamento n. 034 2023 0023442433000; rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna il Comune di Luzzi al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, IVA se dovuta, CPA e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1. Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
IO ET