Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
L'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex art. 444 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell'ufficio del pretore), opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale e che, d'altra parte, l'operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (art. 413, commi quinto e sesto, cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AT TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA INTILISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
MINISTERO TESORO, MINISTERO INTERNO, PREFETTURA MESSINA, COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITÀ CIVILI MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1333/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 25/05/00; R.G. 714/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2000 NO CA adiva il Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro, facendo valere, nei confronti dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro, della Prefettura di Messina, della Commissione medica di verifica e dell'Inps, il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. I suindicati Ministeri, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 25 maggio 2000, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale di Barcellona.
A fondamento di tale pronuncia, osservava che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la competenza, a norma dell'art. 444 c.p.c., appartiene al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore. Nella specie doveva quindi ritenersi competente il giudice del lavoro di Barcellona, poiché la ricorrente risiedeva in S. Lucia del Mela.
Contro detta sentenza, non comunicata ne' notificata, il CA ha proposto regolamento di competenza.
Le controparti non si sono costituite, ma l'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 444 c.p.c., osservando che la disciplina di cui all'art. 444, come modificata dal d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 con decorrenza dal 2 giugno 1999, va coordinata con le disposizioni dell'art. 25 c.p.c., in materia di foro erariale, che, nella specie comportano la competenza dell'adito Tribunale di Messina, giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. D'altra parte, la deroga al foro erariale prevista in via eccezionale dall'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 per i giudizi davanti ai pretori e ai giudici di pace non può più trovare applicazione riguardo ai procedimenti che, già di competenza del pretore, sono stati attribuiti alla competenza del tribunale a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado e alla soppressione degli uffici di pretura.
Il proposto regolamento non è fondato.
Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, l'art. 444 c.p.c., nel testo introdotto in occasione della riforma del processo del lavoro attuata con la l. 11 agosto 1973 n. 533, dava rilievo, dal punto di vista della competenza territoriale, alla residenza dell'attore, al fine di rendere agevole l'accesso alla giustizia all'assicurato o al soggetto che chiede una prestazione assistenziale;
tuttavia, ferma restando, come per le cause di lavoro, la competenza per materia del pretore, ai fini di una maggiore specializzazione dei magistrati addetti a tali controversie e per agevolare anche gli enti convenuti, la disposizione indicata concentrava le cause in questione presso i pretori delle località sede di tribunale. Anche quando, come per le controversie in materia di invalidità civile, parte convenuta era un'amministrazione dello Stato, non operava, in primo grado, lo spostamento della competenza relativo all'operare della disciplina del foro erariale, a norma dell'art. 25 c.p.c., poiché la normativa speciale, a cui rinvia tale disposizione, prevedeva per i giudizi davanti ai pretori che rimanessero ferme le norme ordinarie di competenza (art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611). Procedutosi alla soppressione dell'ufficio del pretore in occasione dell'istituzione del giudice unico di primo grado, è stato sostituito il primo comma dell'art. 444 c.p.c., prevedendosi, per le controversie in questione, la "competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza all'attore".
Non potendo più operare, almeno apparentemente, la disposizione del citato art. 7 del r.d. n. 1611/1933 (peraltro Cass. n. 13923/2000 ha ipotizzato che ora l'art. 7 debba essere letto nel senso che, ove è scritto "giudizi innanzi ai pretori", debba leggersi come se si parlasse di "giudizi innanzi ai tribunale in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori", in virtù della norma di coordinamento di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 51/1998), è sorto il problema circa l'operatività o meno del foro erariale nel primo grado delle controversie previdenziali.
Si ritiene che tale operatività debba essere esclusa. In sostanziale concordanza con argomenti già prospettati nelle sue conclusioni scritte dal Procuratore Generale e in precedenti conformi pronunce di questa Corte (Cass. n. 13923/2000 e Cass. n. 2869/2001), si osserva che la nuova riformulazione del primo comma dell'art. 444 c.p.c., compiuta in occasione della recente riforma dell'ordinamento giudiziario e processuale correlata all'istituzione del giudice unico, consente di attribuire alla disposizione stessa il carattere di norma speciale rispetto a quelle sul foro erariale. Ciò è desumibile innanzitutto dal fatto che nelle controversie in materia di assistenza assumono la posizione di parti convenute, in un elevato numero di casi, amministrazioni pubbliche rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, particolarmente qualora si faccia riferimento - come è necessario ai fini in esame - alla disciplina vigente all'epoca in cui è stato emanato il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (riguardo alle controversie in materia di invalidità civile, cfr. la recente Cass. S.U. n. 529/2000). La stessa conclusione trova conferma nella considerazione che dello specifico intervento emendativo è ravvisabile una ratio non limitata all'opportunità di un esplicito adattamento della disposizione del codice alla attuata riforma ordinamentale, che rendesse non necessario il riferimento alla disposizione di chiusura, di carattere generale, di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 51/1998 (secondo cui "salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni", e "le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica").
Al riguardo, va tenuto presente che l'esigenza di facilità di accesso al giudice della parte bisognosa di assistenza sarebbe assai meno validamente soddisfatta nel caso in cui, operando il foro erariale, i relativi giudizi dovessero essere proposti in ogni caso davanti al tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello.
Va anche considerato che una interpretazione diversa da quella qui seguita porrebbe differenziazioni di dubbia legittimità costituzionale tra i potenziali beneficiari di tutele assistenziali aventi come controparte un'amministrazione fruente della difesa erariale e i beneficiari di tutele assistenziali o previdenziali aventi come controparte soggetti non fruenti di tale difesa. Inoltre si verificherebbe un'irrazionale maggiore concentrazione - che non risulta prevista e voluta -, rispetto alla situazione normativa previgente, di una rilevante parte del contenzioso in materia di assistenza presso i tribunali ubicati nelle sedi di corte d'appello. Seguendo un'interpretazione diversa da quella diretta ad attribuire all'attuale art. 444 carattere di specialità rispetto alla normativa del foro erariale, si dovrebbe, poi, ritenere - e ciò appare scarsamente plausibile - che il legislatore del 1999 abbia operato in controtendenza, rispetto a quello del 1998, che, in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ha previsto la competenza del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto, senza deroghe correlate al foro erariale (commi quinto e sesto dell'art. 413 c.p.c., introdotto dall'art. 40 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80).
In conclusione, sembra potersi affermare che i precedenti rilievi riguardo all'incidenza della norma, in relazione al suo oggetto, alle norme ad esse correlate e al momento in cui è intervenuta la sua modifica, concorrono univocamente nel senso dell'interpretazione secondo cui l'attribuzione della competenza per le controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Alla luce di tale risultato interpretativo, risulta corretto il provvedimento adottato dal Tribunale di Messina e quindi il regolamento di competenza va rigettato, con la declaratoria della competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Per le spese del giudizio, stante la natura della controversia, trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale giudice unico del lavoro di Barcellona;
nulla sulle Spese. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001