Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7699
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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L'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex art. 444 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell'ufficio del pretore), opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale e che, d'altra parte, l'operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (art. 413, commi quinto e sesto, cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7699
    Data del deposito : 7 giugno 2001

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