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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25113/2023 R.G. proposto da: AL V2 Ecosistema S.p.a. in liquidazione in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ranucci unitamente all’avvocato Francesco Fimmanò -ricorrente- contro V2 Ecosistema S.r.l. (già S.p.a.) in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello VE -controricorrente- nonché contro TO MM s.n.c., Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2, Procura della Repubblica di Benevento -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Benevento in RG n. 216/2015 depositato il 06/11/2023; Civile Sent. Sez. 1 Num. 10707 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 22/04/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2026 dalla Consigliera AO EL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni TA Nardecchia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, con affermazione del principio di diritto di cui alla memoria scritta;
udito per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. Luciana Francioso. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 4.2.2016 il Tribunale di Benevento, su ricorso ex art. 6 l. fall. del creditore TO MM s.n.c., dichiarò il fallimento di V2 Ecosistema s.p.a. in liquidazione (di seguito V2), società partecipata dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2 (di seguito Consorzio Av2). 1.1. — Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da V2, in cui si costituì il creditore istante e spiegò intervento adesivo dipendente il Consorzio V2, si concluse con sentenza di rigetto della Corte d’appello di Napoli, che V2 impugnò con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui solo il AL resistette con controricorso, mentre né TO MM s.n.c. né il Consorzio Av2 svolsero difese. 1.2. — Con ordinanza n. 6323 del 2.3.2023, questa Corte accolse il primo motivo di ricorso per violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, accertando (mediante riscontro della cancelleria del Tribunale di Benevento) che la notificazione ex art. 15 l. fall. aveva avuto ad oggetto «unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall.». Di conseguenza, cassò la sentenza della Corte d’appello di Napoli e dispose il rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, comma 1, c.p.c. 1.3. — Con ricorso del 18.5.2023 il curatore fallimentare ha riassunto il giudizio nei confronti di V2 (che costituendosi ne ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva), del creditore istante TO MM (costituitosi in data 10.7.2023) e del pubblico ministero. 3 1.4. — Con decreto del 2.11.2023 il Tribunale di Benevento, esclusa l’efficacia sanante della costituzione tardiva del creditore istante (intervenuta oltre il termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza di cassazione con rinvio), ha dichiarato estinto il giudizio, stante l’inammissibilità della sua riassunzione da parte del curatore di un AL definitivamente caducato – e perciò con organo invero cessato dalla carica – evidenziando la diversità rispetto all’ipotesi dell’impugnazione della revoca della sentenza di fallimento (ove gli effetti non si stabilizzano sino alla definitività della pronuncia), stante la regressione -nella vicenda- alla fase antecedente l’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità della disciplina sulla insolvenza degli imprenditori commerciali (ove tale potesse qualificarsi la debitrice), poiché «la legge speciale (art. 12, d.l. 195/2009, conv. con modif. dalla l. 26/2010) prevede una procedura amministrativa di liquidazione dei consorzi campani di gestione dei rifiuti, entro cui si collocano le società quale la resistente, con effetti altresì sulle società consorziate». 2. — Avverso detto decreto il AL V2 Ecosistema s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui hanno resistito V2 Ecosistema s.r.l. (già S.p.a.) in liquidazione e il Consorzio smaltimento rifiuti V2 con unico controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 392, 393 e 394 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 15 l. fall., in quanto il tribunale, con provvedimento “abnorme”, avrebbe disposto l’estinzione del giudizio per difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a riassumerlo, sul presupposto che la caducazione della sentenza di fallimento (e degli organi con essa nominati) per effetto dell’ordinanza della Corte di cassazione fosse stata istantanea e definitiva, mentre il passaggio in giudicato della pronuncia sarebbe potuto derivare 4 «soltanto dalla mancata riassunzione e/o errata riassunzione del giudizio di rinvio», che invece era stato tempestivamente riassunto dal curatore. Aggiunge il ricorrente che, all’esito del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (fase rescindente), si svolge, su impulso della parte interessata, un'ulteriore fase del processo di merito (fase rescissoria), destinata a concludersi con una nuova sentenza, resa in ottemperanza al dictum della Cassazione. In tale giudizio di rinvio in funzione prosecutoria del processo originario – che in quanto disciplinato nella stessa Sezione III del Capo dedicato al ricorso per Cassazione dovrebbe qualificarsi come «parte integrante del giudizio di Cassazione» – le parti conserverebbero «la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata» (art. 394 c.p.c.). Non sussisterebbe allora il difetto di legittimazione del curatore a riassumere il giudizio, allo stesso modo che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, non essendo configurabile una carenza di legittimazione del curatore, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca» (Cass. 4632/2009). 2.2. — Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 10 e 15 l.fall. nonché dell’art. 12 l. reg. n. 195 del 2009 (modificata dalla l. n. 26 del 2010), per «mancata conformazione all’ordinanza di remissione della corte», stante la confusione fatta dal Tribunale in merito alla affermata non fallibilità di V2 (essendo in realtà il Consorzio V2 ad essere stato posto in liquidazione -non concorsuale- per effetto della citata legge regionale) e la sussistenza dello stato di insolvenza e degli ulteriori requisiti soggettivi della dichiarazione di fallimento di V2, avendo la Corte di cassazione in sede rescindente espressamente escluso la sua riconducibilità allo statuto dell’ente pubblico, o i connotati del fenomeno cd. in house providing, nonostante la natura pubblicistica dell’attività esercitata (ciclo integrato dei rifiuti urbani ex art. 23 d.lgs. n. 5 22/1997) e la detenzione dell’80% del capitale sociale da parte di un soggetto pubblico (il Consorzio V2, consorzio obbligatorio tra i Comuni del “bacino Av2”). 2.3. — Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 307 e 393 c.p.c., con riguardo alla pronuncia sul merito della (non) fallibilità di V2, che sarebbe stata preclusa dalla dichiarata improcedibilità per estinzione del giudizio. 3. — Ritiene il Collegio che l’odierno ricorso straordinario per cassazione sia inammissibile, con conseguente superfluità dell’esame dei singoli motivi. 3.1. — Il provvedimento impugnato – con cui il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando in sede di rinvio, ha ritenuto improcedibile il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in quanto inammissibilmente proposto dal curatore di un AL ormai caducato, e, per l’effetto, dichiarato estinto il giudizio – non integra un provvedimento “abnorme”, come prospettato dal ricorrente, ma un provvedimento avente natura di sentenza (ex art. 307, comma 4, c.p.c.), o comunque contenuto decisorio;
esso è infatti idoneo a determinare la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, e come tale impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 22917/2010, 2837/2016, 20977/2018, 21586/2018, 23997/2019, 18499/2021); nel caso di specie, segnatamente, il reclamo ex art. 22 l. fall. (che risulta in effetti parimenti proposto dalla curatela fallimentare). 3.2. — A fronte del consolidato indirizzo nomofilattico appena richiamato, il più risalente arresto invocato dal ricorrente (Cass. 1603/1982), in base al quale «nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di un decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso un decreto del tribunale fallimentare, che deve svolgersi col rito camerale a termini del combinato disposto degli artt. 394 c.p.c. e 22 l. fall., l'ordinanza, con la quale il giudice di rinvio dichiari l'estinzione del processo, per inosservanza del termine di cui all'art. 392 c.p.c., integra un provvedimento decisorio non altrimenti impugnabile, avverso il quale, 6 pertanto, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.», risulta sostanzialmente isolato e recessivo. 3.3. — Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto di estinzione con gli ordinari rimedi impugnatori, piuttosto che con il ricorso straordinario per cassazione, rispetto al quale difetta, in limine, l’imprescindibile requisito della definitività del provvedimento impugnato. 4. — La vicenda merita comunque l’affermazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c. 4.1. — Il fatto che l’art. 392, comma 1, c.p.c. abiliti «ciascuna delle parti» alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (purché non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione) potrebbe indurre a ritenere che la sola qualità di parte processuale nel giudizio rescindente di cassazione – nella specie pacificamente assunta dal curatore fallimentare (e non anche dal creditore TO MM s.n.c. né dal Consorzio Av2) – sia sufficiente ad abilitarla alla riassunzione. In realtà, non possono non considerarsi le peculiarità del rinvio. 4.2. — Come visto, questa Corte, con l’ordinanza n. 6323 del 2023, dopo aver dato atto di aver «acquisito riscontro dalla cancelleria del Tribunale di Benevento che la notificazione ha riguardato unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall. per la dichiarazione di fallimento proposto dalla “TO MM” s.n.c.», ha affermato che «la violazione della regola-cardine del contraddittorio, cagionata dalla irrituale convocazione del debitore in camera di consiglio, determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento», con la conseguenza che «la sentenza della Corte d’appello di Napoli va cassata» e, «ai sensi degli artt. 383, 3° co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale di Benevento, in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3-4.2.2016». Di qui il dispositivo: «cassa in relazione al primo motivo la sentenza n. 80 del 13/31.5.2016 della Corte 7 d’Appello di Napoli e rinvia, ai sensi dell’art. 383, 3° co., cod. proc. civ., al Tribunale di Benevento, in composizione diversa». 4.3. — E’ allora evidente che, a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento, e del rinvio della causa direttamente al giudice di primo grado, si viene a determinare uno scenario tale per cui: per un verso, il ruolo del curatore fallimentare viene automaticamente meno (e con esso le sue funzioni), in quanto eliminato dal mondo giuridico in uno alla sentenza che lo aveva nominato (secondo il brocardo quod nullum est nullum producit effectum); per altro verso e decisivamente, il giudizio viene retrocesso allo stadio iniziale del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l. fall., anteriore alla sua invalida apertura, perciò senza che alla originaria iniziativa del creditore istante possa sostituirsi quella di un curatore fallimentare ormai non più giuridicamente operante, nei confronti di un debitore da considerarsi mai fallito e ancora in bonis. 4.4. — In altri termini, la peculiarità della vicenda risiede nel fatto che non si ha, qui, un rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1, c.p.c. (cassazione con rinvio) – come nel caso in cui la sentenza della corte d’appello resa in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. venga cassata con rinvio allo stesso giudice d’appello, in diversa composizione – bensì un rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c. (rinvio al giudice di primo grado per nullità del giudizio), in cui il processo, a causa della rilevata nullità per violazione del contraddittorio, deve appunto ricominciare daccapo dinanzi al tribunale, per il combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per addivenire ad una nuova declaratoria di fallimento, diversa e autonoma rispetto a quella precedente, avente quindi, se del caso, efficacia ex nunc. Il rinvio al tribunale comporta invero che vi sia pronuncia sulla domanda di fallimento, in un contesto istruttorio cui per definizione non può appartenere il curatore. 5. — Viene affermato il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c.: 8 “Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina”. 6. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026. La Consigliera Estensore AO EL Il Presidente SI RO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni TA Nardecchia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, con affermazione del principio di diritto di cui alla memoria scritta;
udito per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. Luciana Francioso. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 4.2.2016 il Tribunale di Benevento, su ricorso ex art. 6 l. fall. del creditore TO MM s.n.c., dichiarò il fallimento di V2 Ecosistema s.p.a. in liquidazione (di seguito V2), società partecipata dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2 (di seguito Consorzio Av2). 1.1. — Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da V2, in cui si costituì il creditore istante e spiegò intervento adesivo dipendente il Consorzio V2, si concluse con sentenza di rigetto della Corte d’appello di Napoli, che V2 impugnò con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui solo il AL resistette con controricorso, mentre né TO MM s.n.c. né il Consorzio Av2 svolsero difese. 1.2. — Con ordinanza n. 6323 del 2.3.2023, questa Corte accolse il primo motivo di ricorso per violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, accertando (mediante riscontro della cancelleria del Tribunale di Benevento) che la notificazione ex art. 15 l. fall. aveva avuto ad oggetto «unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall.». Di conseguenza, cassò la sentenza della Corte d’appello di Napoli e dispose il rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, comma 1, c.p.c. 1.3. — Con ricorso del 18.5.2023 il curatore fallimentare ha riassunto il giudizio nei confronti di V2 (che costituendosi ne ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva), del creditore istante TO MM (costituitosi in data 10.7.2023) e del pubblico ministero. 3 1.4. — Con decreto del 2.11.2023 il Tribunale di Benevento, esclusa l’efficacia sanante della costituzione tardiva del creditore istante (intervenuta oltre il termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza di cassazione con rinvio), ha dichiarato estinto il giudizio, stante l’inammissibilità della sua riassunzione da parte del curatore di un AL definitivamente caducato – e perciò con organo invero cessato dalla carica – evidenziando la diversità rispetto all’ipotesi dell’impugnazione della revoca della sentenza di fallimento (ove gli effetti non si stabilizzano sino alla definitività della pronuncia), stante la regressione -nella vicenda- alla fase antecedente l’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità della disciplina sulla insolvenza degli imprenditori commerciali (ove tale potesse qualificarsi la debitrice), poiché «la legge speciale (art. 12, d.l. 195/2009, conv. con modif. dalla l. 26/2010) prevede una procedura amministrativa di liquidazione dei consorzi campani di gestione dei rifiuti, entro cui si collocano le società quale la resistente, con effetti altresì sulle società consorziate». 2. — Avverso detto decreto il AL V2 Ecosistema s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui hanno resistito V2 Ecosistema s.r.l. (già S.p.a.) in liquidazione e il Consorzio smaltimento rifiuti V2 con unico controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 392, 393 e 394 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 15 l. fall., in quanto il tribunale, con provvedimento “abnorme”, avrebbe disposto l’estinzione del giudizio per difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a riassumerlo, sul presupposto che la caducazione della sentenza di fallimento (e degli organi con essa nominati) per effetto dell’ordinanza della Corte di cassazione fosse stata istantanea e definitiva, mentre il passaggio in giudicato della pronuncia sarebbe potuto derivare 4 «soltanto dalla mancata riassunzione e/o errata riassunzione del giudizio di rinvio», che invece era stato tempestivamente riassunto dal curatore. Aggiunge il ricorrente che, all’esito del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (fase rescindente), si svolge, su impulso della parte interessata, un'ulteriore fase del processo di merito (fase rescissoria), destinata a concludersi con una nuova sentenza, resa in ottemperanza al dictum della Cassazione. In tale giudizio di rinvio in funzione prosecutoria del processo originario – che in quanto disciplinato nella stessa Sezione III del Capo dedicato al ricorso per Cassazione dovrebbe qualificarsi come «parte integrante del giudizio di Cassazione» – le parti conserverebbero «la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata» (art. 394 c.p.c.). Non sussisterebbe allora il difetto di legittimazione del curatore a riassumere il giudizio, allo stesso modo che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, non essendo configurabile una carenza di legittimazione del curatore, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca» (Cass. 4632/2009). 2.2. — Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 10 e 15 l.fall. nonché dell’art. 12 l. reg. n. 195 del 2009 (modificata dalla l. n. 26 del 2010), per «mancata conformazione all’ordinanza di remissione della corte», stante la confusione fatta dal Tribunale in merito alla affermata non fallibilità di V2 (essendo in realtà il Consorzio V2 ad essere stato posto in liquidazione -non concorsuale- per effetto della citata legge regionale) e la sussistenza dello stato di insolvenza e degli ulteriori requisiti soggettivi della dichiarazione di fallimento di V2, avendo la Corte di cassazione in sede rescindente espressamente escluso la sua riconducibilità allo statuto dell’ente pubblico, o i connotati del fenomeno cd. in house providing, nonostante la natura pubblicistica dell’attività esercitata (ciclo integrato dei rifiuti urbani ex art. 23 d.lgs. n. 5 22/1997) e la detenzione dell’80% del capitale sociale da parte di un soggetto pubblico (il Consorzio V2, consorzio obbligatorio tra i Comuni del “bacino Av2”). 2.3. — Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 307 e 393 c.p.c., con riguardo alla pronuncia sul merito della (non) fallibilità di V2, che sarebbe stata preclusa dalla dichiarata improcedibilità per estinzione del giudizio. 3. — Ritiene il Collegio che l’odierno ricorso straordinario per cassazione sia inammissibile, con conseguente superfluità dell’esame dei singoli motivi. 3.1. — Il provvedimento impugnato – con cui il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando in sede di rinvio, ha ritenuto improcedibile il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in quanto inammissibilmente proposto dal curatore di un AL ormai caducato, e, per l’effetto, dichiarato estinto il giudizio – non integra un provvedimento “abnorme”, come prospettato dal ricorrente, ma un provvedimento avente natura di sentenza (ex art. 307, comma 4, c.p.c.), o comunque contenuto decisorio;
esso è infatti idoneo a determinare la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, e come tale impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 22917/2010, 2837/2016, 20977/2018, 21586/2018, 23997/2019, 18499/2021); nel caso di specie, segnatamente, il reclamo ex art. 22 l. fall. (che risulta in effetti parimenti proposto dalla curatela fallimentare). 3.2. — A fronte del consolidato indirizzo nomofilattico appena richiamato, il più risalente arresto invocato dal ricorrente (Cass. 1603/1982), in base al quale «nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di un decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso un decreto del tribunale fallimentare, che deve svolgersi col rito camerale a termini del combinato disposto degli artt. 394 c.p.c. e 22 l. fall., l'ordinanza, con la quale il giudice di rinvio dichiari l'estinzione del processo, per inosservanza del termine di cui all'art. 392 c.p.c., integra un provvedimento decisorio non altrimenti impugnabile, avverso il quale, 6 pertanto, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.», risulta sostanzialmente isolato e recessivo. 3.3. — Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto di estinzione con gli ordinari rimedi impugnatori, piuttosto che con il ricorso straordinario per cassazione, rispetto al quale difetta, in limine, l’imprescindibile requisito della definitività del provvedimento impugnato. 4. — La vicenda merita comunque l’affermazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c. 4.1. — Il fatto che l’art. 392, comma 1, c.p.c. abiliti «ciascuna delle parti» alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (purché non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione) potrebbe indurre a ritenere che la sola qualità di parte processuale nel giudizio rescindente di cassazione – nella specie pacificamente assunta dal curatore fallimentare (e non anche dal creditore TO MM s.n.c. né dal Consorzio Av2) – sia sufficiente ad abilitarla alla riassunzione. In realtà, non possono non considerarsi le peculiarità del rinvio. 4.2. — Come visto, questa Corte, con l’ordinanza n. 6323 del 2023, dopo aver dato atto di aver «acquisito riscontro dalla cancelleria del Tribunale di Benevento che la notificazione ha riguardato unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall. per la dichiarazione di fallimento proposto dalla “TO MM” s.n.c.», ha affermato che «la violazione della regola-cardine del contraddittorio, cagionata dalla irrituale convocazione del debitore in camera di consiglio, determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento», con la conseguenza che «la sentenza della Corte d’appello di Napoli va cassata» e, «ai sensi degli artt. 383, 3° co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale di Benevento, in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3-4.2.2016». Di qui il dispositivo: «cassa in relazione al primo motivo la sentenza n. 80 del 13/31.5.2016 della Corte 7 d’Appello di Napoli e rinvia, ai sensi dell’art. 383, 3° co., cod. proc. civ., al Tribunale di Benevento, in composizione diversa». 4.3. — E’ allora evidente che, a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento, e del rinvio della causa direttamente al giudice di primo grado, si viene a determinare uno scenario tale per cui: per un verso, il ruolo del curatore fallimentare viene automaticamente meno (e con esso le sue funzioni), in quanto eliminato dal mondo giuridico in uno alla sentenza che lo aveva nominato (secondo il brocardo quod nullum est nullum producit effectum); per altro verso e decisivamente, il giudizio viene retrocesso allo stadio iniziale del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l. fall., anteriore alla sua invalida apertura, perciò senza che alla originaria iniziativa del creditore istante possa sostituirsi quella di un curatore fallimentare ormai non più giuridicamente operante, nei confronti di un debitore da considerarsi mai fallito e ancora in bonis. 4.4. — In altri termini, la peculiarità della vicenda risiede nel fatto che non si ha, qui, un rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1, c.p.c. (cassazione con rinvio) – come nel caso in cui la sentenza della corte d’appello resa in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. venga cassata con rinvio allo stesso giudice d’appello, in diversa composizione – bensì un rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c. (rinvio al giudice di primo grado per nullità del giudizio), in cui il processo, a causa della rilevata nullità per violazione del contraddittorio, deve appunto ricominciare daccapo dinanzi al tribunale, per il combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per addivenire ad una nuova declaratoria di fallimento, diversa e autonoma rispetto a quella precedente, avente quindi, se del caso, efficacia ex nunc. Il rinvio al tribunale comporta invero che vi sia pronuncia sulla domanda di fallimento, in un contesto istruttorio cui per definizione non può appartenere il curatore. 5. — Viene affermato il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c.: 8 “Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina”. 6. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026. La Consigliera Estensore AO EL Il Presidente SI RO