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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65525/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Soldini e Renato Pietro Taccone, per delega in Parte_1 atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Fiore e Carlo Taormina, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione era nato un figlio ( , in data 2.5.2001), che il Tribunale di Roma, con Per_1 sentenza n. 15116/2021 aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava lo scioglimento del matrimonio, un assegno per il figlio a titolo di mantenimento pari ad euro 2.000,00 mensili, a far data dal suo allontanamento dalla casa materna da corrispondersi direttamente allo stesso, oltre al 100% delle spese universitarie concordate tra le parti ed al 50% delle spese ulteriori di cui al protocollo di questo
Tribunale.
Costituendosi in giudizio, la resistente nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, chiedendo un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 10.000,00 mensili ed un assegno divorzile pari ad euro 30.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per il figlio a carico del marito (in subordine, con applicazione del protocollo di questo Tribunale).
In sede di precisazione delle conclusioni la si riportava alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., CP_1 oltre che alla comparsa di risposta, chiedendo la conferma dele statuizioni assunte in sede di separazione, dunque euro 6.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio ed euro 18.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre alle spese straordinarie per il figlio come già chieste.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, all'epoca vigenti quelli della ordinanza presidenziale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 18.000,00 mensili e per il figlio pari ad euro 6.000,00 mensili, oltre Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale a carico del . Pt_1
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalla con le note CP_1 conclusionali per la parte non già in atti, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio;
deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, risultando superflue le richieste ulteriori delle parti, atteso che la ricostruzione del patrimonio delle stesse, e delle loro complessive capacità economiche, “…non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Quanto all'aspetto economico, va innanzitutto riportata l'ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione, qui confermata dal Presidente f.f., di seguito riportata: “… visto l'elevato tenore di vita mantenuto negli anni dalla coppia, come si evince dalle dichiarazioni anche del solo relative alle Pt_1 spese familiari annuali (circa euro 150.000,00 annuali), con l'aggiunta di quelle per i viaggi pari a decine di migliaia di euro l'anno (ad esempio nell'anno 2017 la coppia spendeva per un solo viaggio la somma di euro
58.619,00, oltre ad euro 18.000,00 circa per altri due brevi viaggi); rilevato che ad oggi il reddito annuo netto dichiarato dal , a suo dire fortemente ridimensionato dal 2017 e pari ad euro 8.000,00 euro Pt_1 circa mensili, non si ritiene verosimile, a fronte delle spese che lo stesso dichiarava di sostenere (euro
8.000,00 mensili per i figli, euro 4.000,00 mensili per il canone di locazione dell'abitazione dove vive, euro
3.000,00 per i due collaboratori familiari, da ritenersi come stipendio mensile da corrispondere loro), senza che siano state provate le deduzioni relative all'accesso al credito bancario per poter sostenere l'attuale costo della vita;
rilevato che, inoltre, dalla vendita di una sua proprietà in Brasile a gennaio 2020 il Pt_1 dichiarava di avere percepito la somma di euro 3 milioni e mezzo netti, senza che siano stati provati i pagamenti o i debiti che, a suo dire, avrebbero esaurito sostanzialmente la somma;
rilevato che l'attività di personal trainer della (dalla moglie contestata), comunque allo stato priva di elementi a supporto, CP_1 non sarebbe certamente tale da poter sostenere un livello di vita come quello matrimoniale (lo stesso
quantificava la somma mensile a suo dire ricavata dall'attività lavorativa della moglie in euro Pt_1
4.500,00/5.000,00 mensili); rilevato che non risulta in contestazione che il figlio delle parti sia economicamente dipendente dai genitori e che abbia deciso di non vivere più con il padre (con il quale avrebbe trascorso un periodo durante il lockdown), poi collocato nell'abitazione dove vivono anche i figli del primo matrimonio della come del resto dichiarato dal ragazzo all'udienza citata;
rilevato che il figlio CP_1 dichiarava che in un'ottica futura la sua convivenza sarebbe stata con la madre, con la quale ora non conviveva per l'impossibilità per la stessa di poter stare in casa con i figli, dati gli spazi già ristretti dell'appartamento che consentivano di ospitare a fatica i soli ragazzi;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 18.000,00 mensili e per il figlio pari ad euro 6.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza ottobre 2020 (da versarsi alla CP_1 entro il g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio), oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale,…”.
In ordine alle capacità economiche del , poi, si deve dare atto del fatto che lo stesso non depositava Pt_1 quanto richiesto, cioè gli estratti conto degli anni 2022, 2023 e primo semestre 2024, anche delle società di cui lo stesso è socio (indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), avendo il ricorrente prodotto unicamente i saldi dei numerosi conti allo stesso riferibili (tranne che per uno, con movimenti, però, prodotti solo parzialmente), condotta processuale che deve ritenersi miri a celare le sue effettive condizioni patrimoniali. In ogni caso, dalle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emergono le decine di unità immobiliari allo stesso intestate (da ritenersi come producibili di reddito), con un'unica accertata entrata mensile da locazione pari ad euro 5.080,00 mensili (cfr. conto corrente relativo al secondo trimestre
2024, in atti); le numerose società allo stesso intestate parrebbero tutte in perdita, dai bilanci al 2023 depositati, ad eccezione di una, senza che tuttavia, di tutte siano stati depositati i relativi conti correnti con i relativi movimenti, come detto ed imposto dalla citata ordinanza del G.I.; dai redditi complessivi delle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emerge, poi, la cifra pari ad euro 144.000,00 circa, comunque difficilmente verificabile, per quanto ora detto. Dalla citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio emerge anche che il spende, per il mantenimento dei figli avuti dal precedente matrimonio, per la propria Pt_1 abitazione e per il proprio mantenimento, circa euro 8.000,00 mensili, cifra che, già da sola, è incompatibile con i redditi allora dichiarati di euro 91.789,00 netti (e ancora inferiori per i due anni precedenti).
Quanto alla dalle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emergono redditi unicamente CP_1 dall'assegno del coniuge (nessuna entrata derivante da una sua attività emerge dai conti correnti depositati). Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, emerge che la stessa è onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive, pari ad euro 2.500,00 mensili, è priva di proprietà immobiliari e di redditi propri, è proprietaria di autovetture acquistate dal coniuge, e specificamente di un Porsche
Cayenne del 2008, di una Toyota Aygo del 2006, di una Mercedes Classe A del 2010, nonchè di un motoveicolo Honda SH 300 del 2017 e di un Aprilia Scarabeo 50 del 2015. Dall'istruttoria orale espletata non emerge un'attività lavorativa della attuale, mentre, con riguardo all'attività espletata durante il CP_1 matrimonio, comunque non accertata per tutti gli anni del rapporto coniugale, vi è la prova che la CP_1 esercitava attività lavorativa di personal trainer a domicilio, pur avendo rallentato molto, per poi smettere, dopo la nascita del figlio (la coppia, tuttavia, si sposava dopo vari anni dalla nascita del figlio, nel Per_1
2012, e il personale di servizio, che frequentava regolarmente la casa, ha dichiarato che la svolgeva CP_1 attività lavorativa anche negli ultimi anni del matrimonio).
Ebbene, quanto all'assegno divorzile, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che la sposava il quando aveva già alle spalle un CP_1 Pt_1 precedente matrimonio e due figli, all'età di 53 anni, certamente non potendosi affermare che la stessa abbia contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge, il quale all'epoca, peraltro, aveva già 61 anni, ciò che esclude l'assegno divorzile per la parte relativa alla natura compensativa;
tuttavia, dalla enorme discrepanza dei redditi che emerge tra le parti, dal fatto che non risultano all'attualità entrate dall'attività lavorativa della come insegnante fitness o personal trainer CP_1
(né è possibile rilevare una condotta processuale non trasparente della resistente nella produzione della documentazione bancaria, anche valutate le considerazioni svolte dal circa la non corrispondenza Pt_1 di giroconti rispetto agli estratti conto in atti, in quanto, in realtà, all'entrata su un conto corrisponde un'uscita dall'altro), discende il riconoscimento della natura assistenziale dell'assegno divorzile, comunque valutata la capacità lavorativa della non posta in discussione. CP_1
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla sentenza non definitiva di divorzio, un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat, Pt_1 CP_1 da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese.
Quanto alla domanda inerente il mantenimento del figlio, che ha concluso i suoi studi universitari l'estate scorsa ma che non è ancora economicamente autonomo, circostanze incontestate, non vi è dubbio che debba essere posto un assegno a carico del padre, vivendo il ragazzo con la madre (altro fatto pacifico) , che si ritiene di quantificare in quello già vigente, euro 6.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, ponendo anche il 100% delle spese straordinarie di CP_1 cui al protocollo di questo Tribunale per il figlio a carico del (da rigettarsi la domanda di Pt_1 versamento diretto al ragazzo, in quanto il , non essendo creditore, non è a ciò legittimato). Pt_1
In vista della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
determina un assegno divorzile a carico del ed in favore della con decorrenza dalla Pt_1 CP_1 pronuncia sullo status di cui alla sentenza non definitiva n. 2139/2023, pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre
Istat, da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese;
conferma l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del come già vigente, pari ad euro Per_1 Pt_1
6.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio a carico del di cui al protocollo di questo Pt_1
Tribunale;
spese di lite compensate.
Roma, 4.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65525/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Soldini e Renato Pietro Taccone, per delega in Parte_1 atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Fiore e Carlo Taormina, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione era nato un figlio ( , in data 2.5.2001), che il Tribunale di Roma, con Per_1 sentenza n. 15116/2021 aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava lo scioglimento del matrimonio, un assegno per il figlio a titolo di mantenimento pari ad euro 2.000,00 mensili, a far data dal suo allontanamento dalla casa materna da corrispondersi direttamente allo stesso, oltre al 100% delle spese universitarie concordate tra le parti ed al 50% delle spese ulteriori di cui al protocollo di questo
Tribunale.
Costituendosi in giudizio, la resistente nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, chiedendo un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 10.000,00 mensili ed un assegno divorzile pari ad euro 30.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per il figlio a carico del marito (in subordine, con applicazione del protocollo di questo Tribunale).
In sede di precisazione delle conclusioni la si riportava alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., CP_1 oltre che alla comparsa di risposta, chiedendo la conferma dele statuizioni assunte in sede di separazione, dunque euro 6.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio ed euro 18.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre alle spese straordinarie per il figlio come già chieste.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, all'epoca vigenti quelli della ordinanza presidenziale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 18.000,00 mensili e per il figlio pari ad euro 6.000,00 mensili, oltre Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale a carico del . Pt_1
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalla con le note CP_1 conclusionali per la parte non già in atti, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio;
deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, risultando superflue le richieste ulteriori delle parti, atteso che la ricostruzione del patrimonio delle stesse, e delle loro complessive capacità economiche, “…non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605).
Quanto all'aspetto economico, va innanzitutto riportata l'ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione, qui confermata dal Presidente f.f., di seguito riportata: “… visto l'elevato tenore di vita mantenuto negli anni dalla coppia, come si evince dalle dichiarazioni anche del solo relative alle Pt_1 spese familiari annuali (circa euro 150.000,00 annuali), con l'aggiunta di quelle per i viaggi pari a decine di migliaia di euro l'anno (ad esempio nell'anno 2017 la coppia spendeva per un solo viaggio la somma di euro
58.619,00, oltre ad euro 18.000,00 circa per altri due brevi viaggi); rilevato che ad oggi il reddito annuo netto dichiarato dal , a suo dire fortemente ridimensionato dal 2017 e pari ad euro 8.000,00 euro Pt_1 circa mensili, non si ritiene verosimile, a fronte delle spese che lo stesso dichiarava di sostenere (euro
8.000,00 mensili per i figli, euro 4.000,00 mensili per il canone di locazione dell'abitazione dove vive, euro
3.000,00 per i due collaboratori familiari, da ritenersi come stipendio mensile da corrispondere loro), senza che siano state provate le deduzioni relative all'accesso al credito bancario per poter sostenere l'attuale costo della vita;
rilevato che, inoltre, dalla vendita di una sua proprietà in Brasile a gennaio 2020 il Pt_1 dichiarava di avere percepito la somma di euro 3 milioni e mezzo netti, senza che siano stati provati i pagamenti o i debiti che, a suo dire, avrebbero esaurito sostanzialmente la somma;
rilevato che l'attività di personal trainer della (dalla moglie contestata), comunque allo stato priva di elementi a supporto, CP_1 non sarebbe certamente tale da poter sostenere un livello di vita come quello matrimoniale (lo stesso
quantificava la somma mensile a suo dire ricavata dall'attività lavorativa della moglie in euro Pt_1
4.500,00/5.000,00 mensili); rilevato che non risulta in contestazione che il figlio delle parti sia economicamente dipendente dai genitori e che abbia deciso di non vivere più con il padre (con il quale avrebbe trascorso un periodo durante il lockdown), poi collocato nell'abitazione dove vivono anche i figli del primo matrimonio della come del resto dichiarato dal ragazzo all'udienza citata;
rilevato che il figlio CP_1 dichiarava che in un'ottica futura la sua convivenza sarebbe stata con la madre, con la quale ora non conviveva per l'impossibilità per la stessa di poter stare in casa con i figli, dati gli spazi già ristretti dell'appartamento che consentivano di ospitare a fatica i soli ragazzi;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 18.000,00 mensili e per il figlio pari ad euro 6.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza ottobre 2020 (da versarsi alla CP_1 entro il g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio), oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale,…”.
In ordine alle capacità economiche del , poi, si deve dare atto del fatto che lo stesso non depositava Pt_1 quanto richiesto, cioè gli estratti conto degli anni 2022, 2023 e primo semestre 2024, anche delle società di cui lo stesso è socio (indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), avendo il ricorrente prodotto unicamente i saldi dei numerosi conti allo stesso riferibili (tranne che per uno, con movimenti, però, prodotti solo parzialmente), condotta processuale che deve ritenersi miri a celare le sue effettive condizioni patrimoniali. In ogni caso, dalle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emergono le decine di unità immobiliari allo stesso intestate (da ritenersi come producibili di reddito), con un'unica accertata entrata mensile da locazione pari ad euro 5.080,00 mensili (cfr. conto corrente relativo al secondo trimestre
2024, in atti); le numerose società allo stesso intestate parrebbero tutte in perdita, dai bilanci al 2023 depositati, ad eccezione di una, senza che tuttavia, di tutte siano stati depositati i relativi conti correnti con i relativi movimenti, come detto ed imposto dalla citata ordinanza del G.I.; dai redditi complessivi delle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emerge, poi, la cifra pari ad euro 144.000,00 circa, comunque difficilmente verificabile, per quanto ora detto. Dalla citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio emerge anche che il spende, per il mantenimento dei figli avuti dal precedente matrimonio, per la propria Pt_1 abitazione e per il proprio mantenimento, circa euro 8.000,00 mensili, cifra che, già da sola, è incompatibile con i redditi allora dichiarati di euro 91.789,00 netti (e ancora inferiori per i due anni precedenti).
Quanto alla dalle dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024, in atti, emergono redditi unicamente CP_1 dall'assegno del coniuge (nessuna entrata derivante da una sua attività emerge dai conti correnti depositati). Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, emerge che la stessa è onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive, pari ad euro 2.500,00 mensili, è priva di proprietà immobiliari e di redditi propri, è proprietaria di autovetture acquistate dal coniuge, e specificamente di un Porsche
Cayenne del 2008, di una Toyota Aygo del 2006, di una Mercedes Classe A del 2010, nonchè di un motoveicolo Honda SH 300 del 2017 e di un Aprilia Scarabeo 50 del 2015. Dall'istruttoria orale espletata non emerge un'attività lavorativa della attuale, mentre, con riguardo all'attività espletata durante il CP_1 matrimonio, comunque non accertata per tutti gli anni del rapporto coniugale, vi è la prova che la CP_1 esercitava attività lavorativa di personal trainer a domicilio, pur avendo rallentato molto, per poi smettere, dopo la nascita del figlio (la coppia, tuttavia, si sposava dopo vari anni dalla nascita del figlio, nel Per_1
2012, e il personale di servizio, che frequentava regolarmente la casa, ha dichiarato che la svolgeva CP_1 attività lavorativa anche negli ultimi anni del matrimonio).
Ebbene, quanto all'assegno divorzile, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che la sposava il quando aveva già alle spalle un CP_1 Pt_1 precedente matrimonio e due figli, all'età di 53 anni, certamente non potendosi affermare che la stessa abbia contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge, il quale all'epoca, peraltro, aveva già 61 anni, ciò che esclude l'assegno divorzile per la parte relativa alla natura compensativa;
tuttavia, dalla enorme discrepanza dei redditi che emerge tra le parti, dal fatto che non risultano all'attualità entrate dall'attività lavorativa della come insegnante fitness o personal trainer CP_1
(né è possibile rilevare una condotta processuale non trasparente della resistente nella produzione della documentazione bancaria, anche valutate le considerazioni svolte dal circa la non corrispondenza Pt_1 di giroconti rispetto agli estratti conto in atti, in quanto, in realtà, all'entrata su un conto corrisponde un'uscita dall'altro), discende il riconoscimento della natura assistenziale dell'assegno divorzile, comunque valutata la capacità lavorativa della non posta in discussione. CP_1
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla sentenza non definitiva di divorzio, un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat, Pt_1 CP_1 da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese.
Quanto alla domanda inerente il mantenimento del figlio, che ha concluso i suoi studi universitari l'estate scorsa ma che non è ancora economicamente autonomo, circostanze incontestate, non vi è dubbio che debba essere posto un assegno a carico del padre, vivendo il ragazzo con la madre (altro fatto pacifico) , che si ritiene di quantificare in quello già vigente, euro 6.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, ponendo anche il 100% delle spese straordinarie di CP_1 cui al protocollo di questo Tribunale per il figlio a carico del (da rigettarsi la domanda di Pt_1 versamento diretto al ragazzo, in quanto il , non essendo creditore, non è a ciò legittimato). Pt_1
In vista della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
determina un assegno divorzile a carico del ed in favore della con decorrenza dalla Pt_1 CP_1 pronuncia sullo status di cui alla sentenza non definitiva n. 2139/2023, pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre
Istat, da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese;
conferma l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del come già vigente, pari ad euro Per_1 Pt_1
6.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio a carico del di cui al protocollo di questo Pt_1
Tribunale;
spese di lite compensate.
Roma, 4.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi