Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all' art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all' art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .