CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2024, n. 25889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25889 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UK AG nato in [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 07/11/2023 del tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Vernacchio Giuseppe che in via principale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata e in via subordinata di riformare il predetto provvedimento in via più favorevole all'indagato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito nell'interesse di UK AG avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto UK AG, rigettava la domanda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25889 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza UK AG, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Il ricorrente sarebbe estraneo a tutti i reati in tema di traffico di droga ipotizzati a suo carico. Con particolare riferimento al capo c), il ricorrente sarebbe estraneo alla fattispecie ipotizzata, per assenza di rapporti o comunque per assenza di rapporti rilevanti con i coindagati, e a fronte della sua ubicazione altrove al momento dell'arresto di GU SL e del sequestro di stupefacenti. Inoltre, non sarebbe altresì comprensibile lo svolgimento della cessione di stupefacenti al Cuni e al GU e il modo in cui sarebbe giunta la droga nel garage interessato come luogo di cessione, ove mai il ricorrente fu presente. Ulteriori plurime circostanze sono riportate in ricorso come indicative della estraneità del ricorrente ai fatti e si aggiunge che i giudici avrebbero travisato i fatti medesimi. Si rappresenta, infine, il reale significato di talune intercettazioni assunte come rilevanti nei confronti del ricorrente e afferenti colloqui tra il medesimo e il GU. Quanto ai reati di cui ai capi d), e), f), il ricorrente mai avrebbe inteso sottrarsi alle sue responsabilità. Ritornando al contestato reato ex art. 110 c.p. e 73 DPR 309/90 di cui al capo c), si esclude la sussistenza di elementi che fondino tale ipotesi di reato, e si richiamano diverse decisioni giurisprudenziali in ordine al tema della mera connivenza nel reato ovvero della irrilevanza di condotte meramente passive. Quanto, poi, alla fattispecie ex art. 512 bis c.p. di cui agli altri capi, se ne esclude la sussistenza a carico dell'indagato, in mancanza di elementi in tal senso significativi, laddove l'indagato si sarebbe solo meramente vantato - per apparire più autorevole con alcune ragazze - di essere responsabile del locale notturno "Il Dollaro" e del "Bar Pinocchio". 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., che sarebbero del tutto insufficienti. Si osserva, in proposito, che il ricorrente non sarebbe mai stato condannato per reati in materia di droga e non vi sarebbero elementi dimostrativi della sua pericolosità sociale. Inoltre, l'assenza di pericolo di reiterazione di reati deriverebbe dal non avere mai il ric:orrente commesso alcun reato e dal dovere essere presunta la sua innocenza. Peraltro, richiamati plurimi indirizzi giurisprudenziali in tema di rinvenibilità delle esigenze cautelari, si osserva che i giudici della cautela non avrebbero approfondito la valutazione 2 del fatto contestato di cui al capo c), né verificato la personalità dell'indagato, e il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto, e si ribadisce come il ricorrente sarebbe anche stato prosciolto da una originaria accusa ex art. 74 del DPR 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente, siccome connotati dalle stesse modalità di redazione. In particolare, il ricorrente, da una parte, indugia in un astratto richiamo di indirizzi giurisprudenziali, dall'altra, utilizza il medesimo metodo critico, consistente nella mera attestazione, apodittica e priva di ogni allegazione - con violazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso - dimostrativa della assenza di elementi in grado di supportare un adeguato quadro indiziario e cautelare. Il tutto anche incorrendo in eclatanti errori di diritto sul piano dell'analisi probatoria, come l'affermazione dell'intervenuto travisamento dei "fatti" da parte dei giudici laddove, come noto, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01). Sul piano della redazione corretta del ricorso in cassazione, emerge, per vero, anche la palese assenza di una puntuale individuazione e confronto con specifici passaggi motivazionali, con indicazione e specificazione dei vizi di cui si ritengono affetti. In proposito, si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della 3 causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20.02.2024.
avverso la ordinanza del 07/11/2023 del tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Vernacchio Giuseppe che in via principale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata e in via subordinata di riformare il predetto provvedimento in via più favorevole all'indagato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito nell'interesse di UK AG avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto UK AG, rigettava la domanda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25889 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza UK AG, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Il ricorrente sarebbe estraneo a tutti i reati in tema di traffico di droga ipotizzati a suo carico. Con particolare riferimento al capo c), il ricorrente sarebbe estraneo alla fattispecie ipotizzata, per assenza di rapporti o comunque per assenza di rapporti rilevanti con i coindagati, e a fronte della sua ubicazione altrove al momento dell'arresto di GU SL e del sequestro di stupefacenti. Inoltre, non sarebbe altresì comprensibile lo svolgimento della cessione di stupefacenti al Cuni e al GU e il modo in cui sarebbe giunta la droga nel garage interessato come luogo di cessione, ove mai il ricorrente fu presente. Ulteriori plurime circostanze sono riportate in ricorso come indicative della estraneità del ricorrente ai fatti e si aggiunge che i giudici avrebbero travisato i fatti medesimi. Si rappresenta, infine, il reale significato di talune intercettazioni assunte come rilevanti nei confronti del ricorrente e afferenti colloqui tra il medesimo e il GU. Quanto ai reati di cui ai capi d), e), f), il ricorrente mai avrebbe inteso sottrarsi alle sue responsabilità. Ritornando al contestato reato ex art. 110 c.p. e 73 DPR 309/90 di cui al capo c), si esclude la sussistenza di elementi che fondino tale ipotesi di reato, e si richiamano diverse decisioni giurisprudenziali in ordine al tema della mera connivenza nel reato ovvero della irrilevanza di condotte meramente passive. Quanto, poi, alla fattispecie ex art. 512 bis c.p. di cui agli altri capi, se ne esclude la sussistenza a carico dell'indagato, in mancanza di elementi in tal senso significativi, laddove l'indagato si sarebbe solo meramente vantato - per apparire più autorevole con alcune ragazze - di essere responsabile del locale notturno "Il Dollaro" e del "Bar Pinocchio". 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., che sarebbero del tutto insufficienti. Si osserva, in proposito, che il ricorrente non sarebbe mai stato condannato per reati in materia di droga e non vi sarebbero elementi dimostrativi della sua pericolosità sociale. Inoltre, l'assenza di pericolo di reiterazione di reati deriverebbe dal non avere mai il ric:orrente commesso alcun reato e dal dovere essere presunta la sua innocenza. Peraltro, richiamati plurimi indirizzi giurisprudenziali in tema di rinvenibilità delle esigenze cautelari, si osserva che i giudici della cautela non avrebbero approfondito la valutazione 2 del fatto contestato di cui al capo c), né verificato la personalità dell'indagato, e il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto, e si ribadisce come il ricorrente sarebbe anche stato prosciolto da una originaria accusa ex art. 74 del DPR 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente, siccome connotati dalle stesse modalità di redazione. In particolare, il ricorrente, da una parte, indugia in un astratto richiamo di indirizzi giurisprudenziali, dall'altra, utilizza il medesimo metodo critico, consistente nella mera attestazione, apodittica e priva di ogni allegazione - con violazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso - dimostrativa della assenza di elementi in grado di supportare un adeguato quadro indiziario e cautelare. Il tutto anche incorrendo in eclatanti errori di diritto sul piano dell'analisi probatoria, come l'affermazione dell'intervenuto travisamento dei "fatti" da parte dei giudici laddove, come noto, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01). Sul piano della redazione corretta del ricorso in cassazione, emerge, per vero, anche la palese assenza di una puntuale individuazione e confronto con specifici passaggi motivazionali, con indicazione e specificazione dei vizi di cui si ritengono affetti. In proposito, si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della 3 causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20.02.2024.