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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2902/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2902/2021 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 e vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Aprea, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia, via XX Settembre n. 10;
opponente
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Mario Barberini, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC iscritto nel REGINDE:
Email_1 opposto
Oggetto
Opposizione ex 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 24.09.2025 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 9.08.2021, in forza della sentenza del Tribunale di Latina n.
1507/2019, con cui l'avv. aveva intimato il pagamento delle spese di lite, distratte in suo Parte_2 favore, per il complessivo importo di euro 8.403,07. Ha dedotto a sostegno dell'opposizione: a) la duplicazione illegittima ed ingiustificata di precetti, stante la pendenza di altro giudizio di opposizione avente ad oggetto altro atto di precetto notificato il 7.6.2021 (R.G. N. 2178/21); b) l'assenza di pagina 1 di 7 attestazione di conformità, in quanto non riferibile alla citata sentenza;
l'assenza di sottoscrizione del legale sull'attestazione di conformità della citata sentenza e l'illeggibilità degli estremi dell'atto giudiziario, non essendo quindi possibile identificare il provvedimento notificato;
c) la nullità del precetto stante l'assenza di procura alle liti e della sottoscrizione del legale, e l'assenza di attestazione dell'Ufficiale Giudiziario con la quale lo stesso dichiara di aver ricevuto le copie dal difensore e la conformità all'originale sottoscritto. Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1507/19 del Tribunale di Latina per tutti i motivi innanzi rappresentati;
Nel Merito accogliere la spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c. e/o 617 c.p.c. per tutti i motivi così come innanzi rappresentati;
il tutto con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la somma che verrà ritenuta equa di giustizia, avendo notificato due atti di precetto per lo stesso assunto titolo esecutivo, e comunque per aver agito con abuso di strumento processuale in violazione dell'art. 481 c.p.c.”.
Si è costituito contestando l'opposizione proposta da controparte, e chiedendone Parte_2 il rigetto, con vittoria delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
All'udienza del 23.12.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente e disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa, all'udienza del 24.11.2025, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Vanno preliminarmente qualificati i motivi di opposizione proposti da . Il Parte_1 motivo relativo all'abuso dello strumento processuale e alla duplicazione dell'atto di precetto va qualificato come opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., essendo stato contestato il diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno del primo. Le restanti doglianze vanno invece qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., essendo stati fatti valere vizi relativi alla regolarità formale del precetto.
2.1. Il motivo di opposizione qualificato ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. si ritiene infondato.
Deve osservarsi che la possibilità di reiterare più precetti è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero". Si ribadisce che "libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e pagina 2 di 7 solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza (Cass. 2 marzo 2007, n.
4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164; Cass. sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013 (Rv. 627858 -
01)).
Ne consegue, pertanto, che se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass. 7207/2014).
Nel caso di specie, parte opponente ha lamentato il fatto che, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2272/2019, era stato notificato al sig. un Pt_1 primo atto di precetto, in data 7.6.21. Parte opposta ha dedotto che tale precetto è stato notificato per conto dei sigg. e (pag. 3 comparsa), circostanza, questa, non Controparte_1 Parte_3 contestata dal e comunque desumibile dall'atto di opposizione relativo al giudizio R.G. n. Pt_1
2178/21 (doc. 2 atto citazione).
Diversamente, l'atto di precetto oggetto dell'opposizione di cui al presente giudizio è stato notificato dall'Avv. in proprio (cfr. doc. 1 citazione). Parte_2
Pertanto, considerato che i due atti di precetto, pur notificati in forza del medesimo titolo esecutivo, sono riferibili a due diversi soggetti, il primo ai sigg. e e il secondo CP_1 Parte_3 all'avv. essendo dunque riconducibili a differenti pretese creditorie, non può paventarsi alcuna Pt_2 duplicazione dell'atto di precetto o abuso di strumento processuale. Ad ogni modo, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, l'eventuale notificazione del precetto in rinnovazione determinerebbe soltanto la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente (relativa alle spese del precedente precetto), che nella specie non è in alcun modo desumibile dagli atti, posto che l'opponente non ha specificamente dedotto nulla al riguardo né ha depositato il precedente atto di precetto da cui evincere l'eventuale duplicazione di costi (comunque non astrattamente configurabile, giova ribadirlo, stante la diversità dei soggetti intimanti).
3. Gli ulteriori motivi di opposizione, ex art. 617 c.p.c., pur ammissibili in quanto tempestivamente proposti (entro il termine perentorio di venti giorni), sono infondati.
Anzitutto, l'opponente ha lamentato l'assenza di attestazione di conformità, deducendo che la stessa, effettuata di seguito al precetto, non è riferibile alla sentenza n. 1507/2019.
pagina 3 di 7 A tal riguardo, deve evidenziarsi che il titolo notificato unitamente al precetto è la sentenza del
Tribunale di Latina, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 4550/2012, e con numero di rep. 2272/2019. Pur non essendo leggibile dal titolo notificato il numero della sentenza, esso lo si evince dalla formula esecutiva del 29.3.2021, dove è indicato il medesimo numero del ruolo generale
(R.G. n. 4550/2012), e in cui è indicato anche il numero della sentenza de qua, n. 1507/2019. Pertanto, deve ritenersi che tale formula esecutiva sia riferibile alla sentenza in questione emessa all'esito del procedimento identificato dal suddetto numero di ruolo (leggibile questo anche dal titolo notificato).
Per quanto concerne poi la disciplina relativa all'attestazione di conformità, il disposto dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, comma 9-bis, prevede che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della 3. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
Nel caso di specie, l'attestazione è stata posta in essere dall'avv. e riguardava la Pt_2 conformità della copia analogica ad un documento informatico. Unitamente alla sentenza, è stata notificata la formula esecutiva apposta e firmata digitalmente dal cancelliere, anche questa munita di attestazione di conformità da parte dello stesso.
Il fatto che nell'attestazione di conformità effettuata di seguito al precetto non vi sia anche il riferimento all'apposizione della formula esecutiva non costituisce causa di nullità del precetto, dovendosi considerare sufficiente il richiamo alla sentenza estratta dal fascicolo telematico (i cui estremi sono chiaramente individuabili per le ragioni anzidette) e l'avvenuta notifica del titolo, munito di formula esecutiva.
pagina 4 di 7 Tantomeno può ritenersi che l'atto di precetto sia inficiato da nullità per il fatto che l'attestazione di conformità sia stata effettuata dall'avv. parte creditrice e odierno opposto, e Pt_2 non dall'avvocato che ha proceduto alla relativa notifica.
A tal riguardo l'art. 16-bis comma 9-bis del d.l. 179/2012, attribuisce in via generale al difensore di estrarre copia di provvedimenti con modalità telematiche e attestarne la conformità all'originale, con poteri certificativi propri di un pubblico ufficiale. La norma non impone affatto che il difensore che accerta la conformità sia lo stesso che si avvale di tale attestazione (ad esempio per eseguire una notifica). Una volta che sia stata estratta una copia di cui è attestata la conformità all'originale da parte di un soggetto a ciò abilitato, dunque, chiunque può usufruire di tale attestazione per gli scopi consentiti dall'ordinamento.
Poiché nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza del potere di accertare la conformità all'originale da parte del difensore che ha estratto la copia informatica notificata, ne deriva l'insussistenza della denunciata irregolarità nella notifica del titolo esecutivo.
Parimenti, va respinta anche la doglianza relativa al difetto di attestazione dell'Ufficiale
Giudiziario notificate in cui lo stesso dovrebbe dichiarare di aver ricevuto le copie dal difensore e che le stesse siano conformi all'originali.
Al riguardo, deve richiamarsi il condivisibile principio di portata generale secondo cui
"L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato" (Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019).
La Suprema Corte, pur evidenziando che la proposizione della opposizione non vale come sanatoria, ha altresì affermato che la parte che intenda far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Nel caso di specie, l'opponente nel denunciare detta irregolarità non ha indicato quale sia stato l'effettivo pregiudizio derivante ai suoi diritti di difesa, dovendosi pertanto dichiarare l'inammissibilità della relativa doglianza per carenza di interesse.
4. Infine, va disattesa la doglianza relativa al difetto di procura per l'atto di precetto. pagina 5 di 7 In linea generale deve osservarsi che il precetto, costituendo un atto stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un procuratore ad negotia, nonché da un avvocato che agisca in rappresentanza del creditore, pur se sprovvisto di procura alle liti. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che il creditore ratifichi l'operato del difensore privo di procura, ad esempio conferendogli un mandato postumo subito dopo la notifica del precetto, purché fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Cass. civ. sez. III, 08 maggio 2006, n.
10497; vedi anche Cass. 1997, n. 9873 e Sez. 3, Sentenza n.
10497 del 08/05/2006: L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ..
Non trattandosi di atto processuale, dunque, la giurisprudenza ritiene che la procura ben possa essere rilasciata in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di
"sanatoria" potrà intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale (Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10497/2006),
La ratifica può essere espressa, ma anche implicita, come quando il creditore rilasci il mandato al difensore per costituirsi nella causa promossa dal debitore in opposizione all'atto di precetto. Pertanto, la nullità del precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore dell'istante potrà essere sanata dalla valida procura conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Nella specie, il creditore precettante ha conferito il mandato al difensore (avv. Mario Barberini) che aveva sottoscritto il precetto in relazione al processo riguardante l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore. Con tale conferimento di mandato viene infatti implicitamente ratificato dal creditore il precedente operato del difensore, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della sola fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo). pagina 6 di 7 Non si ritiene comunque di dover accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , da Parte_1 Parte_2 distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pari a euro 3.397,00 oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2902/2021 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 e vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Aprea, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia, via XX Settembre n. 10;
opponente
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Mario Barberini, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC iscritto nel REGINDE:
Email_1 opposto
Oggetto
Opposizione ex 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 24.09.2025 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 9.08.2021, in forza della sentenza del Tribunale di Latina n.
1507/2019, con cui l'avv. aveva intimato il pagamento delle spese di lite, distratte in suo Parte_2 favore, per il complessivo importo di euro 8.403,07. Ha dedotto a sostegno dell'opposizione: a) la duplicazione illegittima ed ingiustificata di precetti, stante la pendenza di altro giudizio di opposizione avente ad oggetto altro atto di precetto notificato il 7.6.2021 (R.G. N. 2178/21); b) l'assenza di pagina 1 di 7 attestazione di conformità, in quanto non riferibile alla citata sentenza;
l'assenza di sottoscrizione del legale sull'attestazione di conformità della citata sentenza e l'illeggibilità degli estremi dell'atto giudiziario, non essendo quindi possibile identificare il provvedimento notificato;
c) la nullità del precetto stante l'assenza di procura alle liti e della sottoscrizione del legale, e l'assenza di attestazione dell'Ufficiale Giudiziario con la quale lo stesso dichiara di aver ricevuto le copie dal difensore e la conformità all'originale sottoscritto. Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1507/19 del Tribunale di Latina per tutti i motivi innanzi rappresentati;
Nel Merito accogliere la spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c. e/o 617 c.p.c. per tutti i motivi così come innanzi rappresentati;
il tutto con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la somma che verrà ritenuta equa di giustizia, avendo notificato due atti di precetto per lo stesso assunto titolo esecutivo, e comunque per aver agito con abuso di strumento processuale in violazione dell'art. 481 c.p.c.”.
Si è costituito contestando l'opposizione proposta da controparte, e chiedendone Parte_2 il rigetto, con vittoria delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
All'udienza del 23.12.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente e disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa, all'udienza del 24.11.2025, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Vanno preliminarmente qualificati i motivi di opposizione proposti da . Il Parte_1 motivo relativo all'abuso dello strumento processuale e alla duplicazione dell'atto di precetto va qualificato come opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., essendo stato contestato il diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno del primo. Le restanti doglianze vanno invece qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., essendo stati fatti valere vizi relativi alla regolarità formale del precetto.
2.1. Il motivo di opposizione qualificato ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. si ritiene infondato.
Deve osservarsi che la possibilità di reiterare più precetti è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero". Si ribadisce che "libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e pagina 2 di 7 solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza (Cass. 2 marzo 2007, n.
4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164; Cass. sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013 (Rv. 627858 -
01)).
Ne consegue, pertanto, che se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass. 7207/2014).
Nel caso di specie, parte opponente ha lamentato il fatto che, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2272/2019, era stato notificato al sig. un Pt_1 primo atto di precetto, in data 7.6.21. Parte opposta ha dedotto che tale precetto è stato notificato per conto dei sigg. e (pag. 3 comparsa), circostanza, questa, non Controparte_1 Parte_3 contestata dal e comunque desumibile dall'atto di opposizione relativo al giudizio R.G. n. Pt_1
2178/21 (doc. 2 atto citazione).
Diversamente, l'atto di precetto oggetto dell'opposizione di cui al presente giudizio è stato notificato dall'Avv. in proprio (cfr. doc. 1 citazione). Parte_2
Pertanto, considerato che i due atti di precetto, pur notificati in forza del medesimo titolo esecutivo, sono riferibili a due diversi soggetti, il primo ai sigg. e e il secondo CP_1 Parte_3 all'avv. essendo dunque riconducibili a differenti pretese creditorie, non può paventarsi alcuna Pt_2 duplicazione dell'atto di precetto o abuso di strumento processuale. Ad ogni modo, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, l'eventuale notificazione del precetto in rinnovazione determinerebbe soltanto la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente (relativa alle spese del precedente precetto), che nella specie non è in alcun modo desumibile dagli atti, posto che l'opponente non ha specificamente dedotto nulla al riguardo né ha depositato il precedente atto di precetto da cui evincere l'eventuale duplicazione di costi (comunque non astrattamente configurabile, giova ribadirlo, stante la diversità dei soggetti intimanti).
3. Gli ulteriori motivi di opposizione, ex art. 617 c.p.c., pur ammissibili in quanto tempestivamente proposti (entro il termine perentorio di venti giorni), sono infondati.
Anzitutto, l'opponente ha lamentato l'assenza di attestazione di conformità, deducendo che la stessa, effettuata di seguito al precetto, non è riferibile alla sentenza n. 1507/2019.
pagina 3 di 7 A tal riguardo, deve evidenziarsi che il titolo notificato unitamente al precetto è la sentenza del
Tribunale di Latina, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 4550/2012, e con numero di rep. 2272/2019. Pur non essendo leggibile dal titolo notificato il numero della sentenza, esso lo si evince dalla formula esecutiva del 29.3.2021, dove è indicato il medesimo numero del ruolo generale
(R.G. n. 4550/2012), e in cui è indicato anche il numero della sentenza de qua, n. 1507/2019. Pertanto, deve ritenersi che tale formula esecutiva sia riferibile alla sentenza in questione emessa all'esito del procedimento identificato dal suddetto numero di ruolo (leggibile questo anche dal titolo notificato).
Per quanto concerne poi la disciplina relativa all'attestazione di conformità, il disposto dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, comma 9-bis, prevede che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della 3. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
Nel caso di specie, l'attestazione è stata posta in essere dall'avv. e riguardava la Pt_2 conformità della copia analogica ad un documento informatico. Unitamente alla sentenza, è stata notificata la formula esecutiva apposta e firmata digitalmente dal cancelliere, anche questa munita di attestazione di conformità da parte dello stesso.
Il fatto che nell'attestazione di conformità effettuata di seguito al precetto non vi sia anche il riferimento all'apposizione della formula esecutiva non costituisce causa di nullità del precetto, dovendosi considerare sufficiente il richiamo alla sentenza estratta dal fascicolo telematico (i cui estremi sono chiaramente individuabili per le ragioni anzidette) e l'avvenuta notifica del titolo, munito di formula esecutiva.
pagina 4 di 7 Tantomeno può ritenersi che l'atto di precetto sia inficiato da nullità per il fatto che l'attestazione di conformità sia stata effettuata dall'avv. parte creditrice e odierno opposto, e Pt_2 non dall'avvocato che ha proceduto alla relativa notifica.
A tal riguardo l'art. 16-bis comma 9-bis del d.l. 179/2012, attribuisce in via generale al difensore di estrarre copia di provvedimenti con modalità telematiche e attestarne la conformità all'originale, con poteri certificativi propri di un pubblico ufficiale. La norma non impone affatto che il difensore che accerta la conformità sia lo stesso che si avvale di tale attestazione (ad esempio per eseguire una notifica). Una volta che sia stata estratta una copia di cui è attestata la conformità all'originale da parte di un soggetto a ciò abilitato, dunque, chiunque può usufruire di tale attestazione per gli scopi consentiti dall'ordinamento.
Poiché nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza del potere di accertare la conformità all'originale da parte del difensore che ha estratto la copia informatica notificata, ne deriva l'insussistenza della denunciata irregolarità nella notifica del titolo esecutivo.
Parimenti, va respinta anche la doglianza relativa al difetto di attestazione dell'Ufficiale
Giudiziario notificate in cui lo stesso dovrebbe dichiarare di aver ricevuto le copie dal difensore e che le stesse siano conformi all'originali.
Al riguardo, deve richiamarsi il condivisibile principio di portata generale secondo cui
"L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato" (Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019).
La Suprema Corte, pur evidenziando che la proposizione della opposizione non vale come sanatoria, ha altresì affermato che la parte che intenda far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Nel caso di specie, l'opponente nel denunciare detta irregolarità non ha indicato quale sia stato l'effettivo pregiudizio derivante ai suoi diritti di difesa, dovendosi pertanto dichiarare l'inammissibilità della relativa doglianza per carenza di interesse.
4. Infine, va disattesa la doglianza relativa al difetto di procura per l'atto di precetto. pagina 5 di 7 In linea generale deve osservarsi che il precetto, costituendo un atto stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un procuratore ad negotia, nonché da un avvocato che agisca in rappresentanza del creditore, pur se sprovvisto di procura alle liti. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che il creditore ratifichi l'operato del difensore privo di procura, ad esempio conferendogli un mandato postumo subito dopo la notifica del precetto, purché fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (cfr. Cass. civ. sez. III, 08 maggio 2006, n.
10497; vedi anche Cass. 1997, n. 9873 e Sez. 3, Sentenza n.
10497 del 08/05/2006: L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ..
Non trattandosi di atto processuale, dunque, la giurisprudenza ritiene che la procura ben possa essere rilasciata in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di
"sanatoria" potrà intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale (Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10497/2006),
La ratifica può essere espressa, ma anche implicita, come quando il creditore rilasci il mandato al difensore per costituirsi nella causa promossa dal debitore in opposizione all'atto di precetto. Pertanto, la nullità del precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore dell'istante potrà essere sanata dalla valida procura conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Nella specie, il creditore precettante ha conferito il mandato al difensore (avv. Mario Barberini) che aveva sottoscritto il precetto in relazione al processo riguardante l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore. Con tale conferimento di mandato viene infatti implicitamente ratificato dal creditore il precedente operato del difensore, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della sola fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo). pagina 6 di 7 Non si ritiene comunque di dover accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , da Parte_1 Parte_2 distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pari a euro 3.397,00 oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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