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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento per l'imposta TARI emesso dal Comune di Lesina.
Il ricorrente sostiene che l'atto è illegittimo per intervenuta prescrizione, carente motivazione e difetto di notifica.
In giudizio il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che il ricorrente non ha assolto l'onere di attestare l'avvenuta, regolare e tempestiva notifica del ricorso alla controparte, non costituta in giudizio, che risulta, infatti, recapitato ad un indirizzo di posta elettronica
("Email_2”) non corretto per la effettiva prova della ricezione e messa a conoscenza dello stesso in favore dell'ente locale.
Alla luce di tali preliminari considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendovi prova della corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte.
Tanto premesso
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 31/10/2025
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-5531-2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento per l'imposta TARI emesso dal Comune di Lesina.
Il ricorrente sostiene che l'atto è illegittimo per intervenuta prescrizione, carente motivazione e difetto di notifica.
In giudizio il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che il ricorrente non ha assolto l'onere di attestare l'avvenuta, regolare e tempestiva notifica del ricorso alla controparte, non costituta in giudizio, che risulta, infatti, recapitato ad un indirizzo di posta elettronica
("Email_2”) non corretto per la effettiva prova della ricezione e messa a conoscenza dello stesso in favore dell'ente locale.
Alla luce di tali preliminari considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendovi prova della corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte.
Tanto premesso
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 31/10/2025