Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 329
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica del ricorso

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha assolto all'onere di attestare l'avvenuta, regolare e tempestiva notifica del ricorso alla controparte, non costituita in giudizio, che risulta, infatti, recapitato ad un indirizzo di posta elettronica non corretto per l'effettiva prova della ricezione e messa a conoscenza dello stesso in favore dell'ente locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 329
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 329
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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