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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5093/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARSU/TIA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030623161000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030623161000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione – Ufficio di Palermo e del Comune di Palermo, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n. 29620249027274944000 notificatale in data 10 ottobre
2024, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 5.918,87, in parte relativa alle cartelle esattoriali:
- n.296 2018 0030623161000, dell'importo di €. 1.719,32, asseritamente notificata in data 25/05/2018, per omesso versamento TARI - anni 2011 e 2012;
- e n.296 2019 0032803990000, dell'importo di €. 3.261,14, asseritamente notificata in data 08/05/2019 per omesso versamento TARI - anni 2013, 2014 e 2015.
Espressamente segnalava come l'opposizione non si estendesse alla cartella n. 296 2023 0055021117000, dell'importo di €. 938,41, pure essa inclusa nel provvedimento oggi impugnato.
Eccepiva parte ricorrente:
1. L'omessa notifica degli atti presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, quale atto conseguente;
2. L'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese impositive contenute nella intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate – Riscossione (ADER), rappresentata ed assistita dall'avvocato
Difensore_2, controdeducendo alle eccezioni suddette e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Comune di Palermo.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249027274944000, limitatamente ai carichi fiscali di cui alle cartelle nn. 29620180030623161000 e 29620190032803990000, assumendo che detti provvedimenti impoesattivi non le erano stati notificati e che la presa fiscale era illegittima giacchè prescritta.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, attraverso puntuale ed incontestata allegazione documentale, l'ADER ha dimostrato che entrambi i suddetti atti presupposto erano stati ritualmente portati alla sfera giuridica di conoscenza della contribuente, stante che:
1) la cartella di pagamento n. 29620180030623161000 (ente impositore: Comune di Palermo Settore servizi tributari servizio TARSU – TARI) è stata notificata, il 25.5.2018, a mani del portiere dello stabile ove risiedeva la Ricorrente_1; al riguardo, va rilevato che l'Ente impositore, com'è sua facoltà, ha inviato l'atto a mezzo RR gestita dal servizio postale – cd “raccomandata bianca” - sicchè in applicazione delle regole che disciplinano il relativo servizio, non occorreva nel caso di specie il successivo invio di atto informativo al destinatario, essendosi validamente concluso il procedimento notificatorio con la consegna del plico al portiere.
2) La cartella n. 29620190032803990000 (ente impositore: Comune di Palermo Settore servizi tributari servizio TARSU - TARI) è stata notificata l'8.5.2019, mediante consegna del piego raccomandato presso il domicilio del destinatario con l'apposizione sull'avviso di ricevimento della firma di un “familiare convivente, come disse”: anche in questo caso il procedimento notificatorio deve ritenersi positivamente portato a termine.
Ebbene, dalla regolare notificazione delle cartelle di pagamento deriva la cd. irretrattabilità del credito, che osta alla utile proposizione di eccezioni nei confronti del provvedimento a suo tempo non impugnato, che la contribuente avrebbe potuto e dovuto formulare mediate tempestiva proposizione del ricorso (ivi comprese quelle afferenti alla prescrizione del debito fiscale maturatasi in epoca antecedente alla notificazione degli atti non impugnati, ovvero alla omessa notificazione degli antecedenti avvisi di accertamento).
Per quanto, infine, attiene al preteso maturarsi della prescrizione (quinquennale) nel lasso temporale intercorrente tra la notifica delle due cartelle presupposto e la notifica del susseguente atto interruttivo (nella specie, l'impugnata intimazione), va ricordato che a causa dell'emergenza sanitaria pandemica da OV
19, l'attività di accertamento e riscossione, ex D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” e succ. mod. e integrazioni
(cfr. D.L. n. 23/2020, D.L. n. 41/2021, cd. “Decreto Sostegni” e D.L. n. 73/2021, cd. “Decreto Sostegni-bis”)
è stata sospesa per 2 anni, sicchè, al momento della notifica della intimazione di pagamento n.
29620249027274944000, la pretesa fiscale non era ancora prescritta.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, non rimane che rigettare il ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore di ADE delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese relativamente al Comune di Palermo, non costituitosi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di lite che liquida nella misura di euro 800.00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Nulla per le spese relativamente al Comune di Palermo, non costituitosi. Così deciso in Palermo il
16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5093/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027274944000 TARSU/TIA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030623161000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030623161000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190032803990000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione – Ufficio di Palermo e del Comune di Palermo, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n. 29620249027274944000 notificatale in data 10 ottobre
2024, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 5.918,87, in parte relativa alle cartelle esattoriali:
- n.296 2018 0030623161000, dell'importo di €. 1.719,32, asseritamente notificata in data 25/05/2018, per omesso versamento TARI - anni 2011 e 2012;
- e n.296 2019 0032803990000, dell'importo di €. 3.261,14, asseritamente notificata in data 08/05/2019 per omesso versamento TARI - anni 2013, 2014 e 2015.
Espressamente segnalava come l'opposizione non si estendesse alla cartella n. 296 2023 0055021117000, dell'importo di €. 938,41, pure essa inclusa nel provvedimento oggi impugnato.
Eccepiva parte ricorrente:
1. L'omessa notifica degli atti presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, quale atto conseguente;
2. L'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese impositive contenute nella intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate – Riscossione (ADER), rappresentata ed assistita dall'avvocato
Difensore_2, controdeducendo alle eccezioni suddette e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Comune di Palermo.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249027274944000, limitatamente ai carichi fiscali di cui alle cartelle nn. 29620180030623161000 e 29620190032803990000, assumendo che detti provvedimenti impoesattivi non le erano stati notificati e che la presa fiscale era illegittima giacchè prescritta.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, attraverso puntuale ed incontestata allegazione documentale, l'ADER ha dimostrato che entrambi i suddetti atti presupposto erano stati ritualmente portati alla sfera giuridica di conoscenza della contribuente, stante che:
1) la cartella di pagamento n. 29620180030623161000 (ente impositore: Comune di Palermo Settore servizi tributari servizio TARSU – TARI) è stata notificata, il 25.5.2018, a mani del portiere dello stabile ove risiedeva la Ricorrente_1; al riguardo, va rilevato che l'Ente impositore, com'è sua facoltà, ha inviato l'atto a mezzo RR gestita dal servizio postale – cd “raccomandata bianca” - sicchè in applicazione delle regole che disciplinano il relativo servizio, non occorreva nel caso di specie il successivo invio di atto informativo al destinatario, essendosi validamente concluso il procedimento notificatorio con la consegna del plico al portiere.
2) La cartella n. 29620190032803990000 (ente impositore: Comune di Palermo Settore servizi tributari servizio TARSU - TARI) è stata notificata l'8.5.2019, mediante consegna del piego raccomandato presso il domicilio del destinatario con l'apposizione sull'avviso di ricevimento della firma di un “familiare convivente, come disse”: anche in questo caso il procedimento notificatorio deve ritenersi positivamente portato a termine.
Ebbene, dalla regolare notificazione delle cartelle di pagamento deriva la cd. irretrattabilità del credito, che osta alla utile proposizione di eccezioni nei confronti del provvedimento a suo tempo non impugnato, che la contribuente avrebbe potuto e dovuto formulare mediate tempestiva proposizione del ricorso (ivi comprese quelle afferenti alla prescrizione del debito fiscale maturatasi in epoca antecedente alla notificazione degli atti non impugnati, ovvero alla omessa notificazione degli antecedenti avvisi di accertamento).
Per quanto, infine, attiene al preteso maturarsi della prescrizione (quinquennale) nel lasso temporale intercorrente tra la notifica delle due cartelle presupposto e la notifica del susseguente atto interruttivo (nella specie, l'impugnata intimazione), va ricordato che a causa dell'emergenza sanitaria pandemica da OV
19, l'attività di accertamento e riscossione, ex D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” e succ. mod. e integrazioni
(cfr. D.L. n. 23/2020, D.L. n. 41/2021, cd. “Decreto Sostegni” e D.L. n. 73/2021, cd. “Decreto Sostegni-bis”)
è stata sospesa per 2 anni, sicchè, al momento della notifica della intimazione di pagamento n.
29620249027274944000, la pretesa fiscale non era ancora prescritta.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, non rimane che rigettare il ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore di ADE delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese relativamente al Comune di Palermo, non costituitosi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di lite che liquida nella misura di euro 800.00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Nulla per le spese relativamente al Comune di Palermo, non costituitosi. Così deciso in Palermo il
16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi