Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di indulto, la riduzione dello stesso, in sede esecutiva, entro i limiti di legge, quando questi siano stati superati a causa di plurime applicazioni del medesimo beneficio da parte di giudici diversi, è legittima ove tale superamento sia derivato da presumibile difetto di reciproca conoscenza dei vari provvedimenti applicativi, mentre è vietata quando vi sia la ragionevole certezza che esso sia derivato da consapevole inosservanza o disapplicazione della norma; condizione, quest'ultima, che non può, tuttavia, ritenersi sussistente per il solo fatto che l'applicazione dell'indulto che ha dato luogo al superamento del limite sia successiva di diversi anni a quella precedente, ove non risulti certo che all'atto di detta successiva pronuncia il giudice disponesse di un certificato penale debitamente aggiornato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2003, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 04/12/2003
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 5753
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014567/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ LT N. IL 22/08/1933;
avverso ORDINANZA del 14/01/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR CEDRANGOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 14.1.2003 la Corte di Appello di Venezia, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione su istanza di NZ LT, rigettava la domanda del predetto, diretta ad ottenere l'annullamento del decreto di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 24.9.2002 dal Procuratore Generale in sede, con il quale era stato ridimensionato nei limiti di legge l'indulto di cui al D.P.R. 22.12.1990 n. 394, oggetto di plurime applicazioni in sede cognitiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il EV, deducendo:
1) violazione degli artt. 174 c.p., 665, 666 e 674 c.p.p., sotto il profilo che spettava esclusivamente al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la revoca dei provvedimenti di clemenza applicati in sede di cognizione, mentre nella specie tale potere era stato esercitato dal P.M., per di più senza il rispetto del contraddittorio;
2) violazione dell'alt. 663 c.p.p., sul rilievo che la riduzione degli indulti, già concessi dal giudice di merito, sarebbe nella fattispecie preclusa dalla esistenza del giudicato, non potendosi affermare che l'applicazione del beneficio oltre i limiti massimi in sede cognitiva sia derivata da difetto di conoscenza dei provvedimenti applicativi da parte di altri giudici;
3) violazione di legge per non essere stata accolta la sua richiesta di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 16.12.1986 n. 865 e, comunque, della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, del quale non aveva mai goduto;
4) omesso esame della sua domanda di applicazione in sede esecutiva del regime del reato continuato.
Ciò premesso osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
1. Per quanto attiene al primo motivo di gravame, va ribadito che, in sede esecutiva, va riconosciuto al P.M. competente ad emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, il potere di rideterminare la pena che deve essere eseguita nei confronti del condannato, anche mediante il ridimensionamento dell'indulto eventualmente concesso in misura eccedente il massimo consentito dalla legge.
Questa Corte ha già da tempo affermato il principio, condiviso da questa Collegio, secondo cui "Nel caso di plurime applicazioni dello stesso indulto, effettuate in giudizi diversi o in fase esecutiva, è il pubblico ministero l'organo che, nel procedere all'unificazione delle pene, a norma dell'ari. 663 c.p.p., deve, in linea con i suoi compiti istituzionali, provvedere alla riduzione del beneficio concesso in misura superiore al limite stabilito, alfine di assicurare l'esatta osservanza, oltre che della specifica norma contenuta nel relativo decreto presidenziale, anche della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 174 cod. pen., che regola l'applicazione definitiva del beneficio nella sua entità quantitativa sulla pena complessiva risultante dal cumulo delle pene concorrenti", (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 4526 del 1-7-1997, Ciurlo;
e, negli stessi termini, Sez. 5^, sent. n. 10882 del 9.11.1983, Marini).
Nè in tal caso è ravvisatale alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto il condannato, qualora non condivida l'operato del P.M., ha facoltà di richiedere, a norma degli artt. 665 e 666 c.p.p., l'intervento del giudice dell'esecuzione, il quale,
nell'ambito del procedimento camerale previsto dal citato art. 666 e nel pieno rispetto del contraddittorio, potrà confermare ovvero modificare in tutto o in parte il provvedimento - avente comunque natura amministrativa e, in quanto tale, non suscettibile di passaggio in giudicato - emesso dal P.M..
Nella specie è proprio quello che è accaduto, dal momento che il EV ha potuto contestare l'operato del P.M. e si è rivolto al giudice, proponendo incidente precedente applicazione del medesimo beneficio e che, quindi, potesse operare la preclusione del giudicato, che rendeva intangibile la misura più ampia erroneamente applicata con le singole sentenze.
Vero è che la riduzione dell'indulto in sede esecutiva entro i limiti consentiti è legittima quando la plurima applicazione del beneficio sia derivata da difetto di conoscenza dell'operato degli altri giudici. Ma è altrettanto vero che il divieto di riduzione dell'indulto in sede esecutiva opera quando risulti in maniera esplicita che l'erronea plurima applicazione sia derivata da una consapevole inosservanza o disapplicazione della normativa sul condono da parte del giudice della cognizione, e non quando sia derivata dalla mancata conoscenza, anche implicitamente supposta, dell'avvenuta precedente applicazione del medesimo beneficio. È necessario, cioè, che si abbia la ragionevole certezza che il giudice della fase cognitiva abbia volutamente e consapevolmente ritenuto di potere applicare il medesimo condono nonostante la precedente concessione dello stesso beneficio.
Diversamente opinando, si giustificherebbe una duplice violazione di legge (quella che riguarda il contenuto del provvedimento di clemenza e quella della disposizione di cui all'art. 174 C.P.), solo in base ad una semplice (ed indimostrata) presunzione di conoscenza. Nè tale ragionevole certezza può ricavarsi soltanto dalla semplice constatazione che la precedente concessione di indulto risaliva a quasi quattro anni prima ad opera della medesima autorità giudiziaria, mancando la sicurezza che il certificato allegato al fascicolo relativo al processo successivo fosse stato tempestivamente aggiornato.
3. Per ciò che riguarda, invece, il terzo motivo di censura, va rilevato che la mancata concessione dell'indulto di cui al D.P.R. 865/86 appare pienamente giustificata, ai sensi dell'art. 11 del predetto provvedimento di clemenza, dalla commissione, da parte del EV, di un reato nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del suddetto D.P.R., reato per il quale ha riportato condanna a pena superiore ad un anno (anni 2 di reclusione con sentenza 6.7.2000 della Corte di Appello di Venezia, esecutiva il 17.5.2002). Ed infatti tale condanna comporterebbe indubbiamente, in ogni caso, la revoca del beneficio. Nè, ovviamente, è invocabile la intangibilità del giudicato, operando la revoca ex lege. Totalmente priva di fondamento appare anche la doglianza concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di beneficio concedibile esclusivamente in sede di cognizione.
4. Per quanto riguarda, infine, la doglianza, per altro genericamente formulata, relativa al mancato esame della domanda di applicazione della continuazione, la stessa non ha alcuna attinenza con la tematica svolta e, comunque, può essere presentata in qualsiasi momento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004