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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. V.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 934/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.05.1967 e residente in [...],
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
21.08.1966 ed ivi residente a[...]2,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Dario Bergamo, presso il cui studio sito in Scalea (CS), Via G. Oberdan, 3 sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 CP_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 23 settembre 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (Cs) in data 19.10.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 29, Parte 2 Serie A, anno 1996, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati a Praia a Mare (CS) i figli in data 30.09.1997 e in data 22.08.2000, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti ed in atto conviventi con il padre.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che è stata pronunciata da parte del Tribunale di Paola la loro separazione personale con sentenza n. 556/2020, pronunciata l'8 ottobre 2020;
- che la sentenza di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale al Sig. affinché potesse abitarvi con i figli, la corresponsione da parte CP_1 della Sig.ra al Sig. di un assegno di mantenimento per il figlio pari Pt_1 CP_1 Per_2 ad € 100,00 mensili e di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € Per_1
100,00 mensili, oltre al 30% delle spese sanitarie, scolastiche e dovute a svago e tempo libero;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza dell'8.10.2020 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 CP_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. disporre che la casa coniugale sita in SA LA AR (CS) alla via Timpone 13/2 sia assegnata a perché possa abitarvi con i figli;
CP_1
2. disporre che , entro il giorno cinque di ogni mese, versi alla figlia Parte_1
a titolo di mantenimento, un assegno pari a euro 117,20 rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat;
3. disporre che , entro il giorno cinque di ogni mese, versi al figlio Parte_1
, a titolo di mantenimento, un assegno pari a euro 117,20 rivalutabile secondo Per_2 gli indici Istat;
4. disporre che concorra alle spese straordinarie inerenti alla Parte_1 prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo (spese sanitarie e di istruzione) nella misura del 30%;
5. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Praia a Mare (CS) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 934/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e Parte_1 [...] in Praia a Mare (CS) in data 19.10.1996 e regolarmente trascritto presso il CP_1
Registro degli atti del predetto Comune atto n. 29, parte II, serie A, anno 1996;
- omologa le condizioni relative ai figli non economicamente indipendenti e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Praia a Mare (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
Dr. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 934/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.05.1967 e residente in [...],
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
21.08.1966 ed ivi residente a[...]2,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Dario Bergamo, presso il cui studio sito in Scalea (CS), Via G. Oberdan, 3 sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 CP_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 23 settembre 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (Cs) in data 19.10.1996 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 29, Parte 2 Serie A, anno 1996, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati a Praia a Mare (CS) i figli in data 30.09.1997 e in data 22.08.2000, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti ed in atto conviventi con il padre.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che è stata pronunciata da parte del Tribunale di Paola la loro separazione personale con sentenza n. 556/2020, pronunciata l'8 ottobre 2020;
- che la sentenza di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale al Sig. affinché potesse abitarvi con i figli, la corresponsione da parte CP_1 della Sig.ra al Sig. di un assegno di mantenimento per il figlio pari Pt_1 CP_1 Per_2 ad € 100,00 mensili e di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € Per_1
100,00 mensili, oltre al 30% delle spese sanitarie, scolastiche e dovute a svago e tempo libero;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza dell'8.10.2020 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 CP_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. disporre che la casa coniugale sita in SA LA AR (CS) alla via Timpone 13/2 sia assegnata a perché possa abitarvi con i figli;
CP_1
2. disporre che , entro il giorno cinque di ogni mese, versi alla figlia Parte_1
a titolo di mantenimento, un assegno pari a euro 117,20 rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat;
3. disporre che , entro il giorno cinque di ogni mese, versi al figlio Parte_1
, a titolo di mantenimento, un assegno pari a euro 117,20 rivalutabile secondo Per_2 gli indici Istat;
4. disporre che concorra alle spese straordinarie inerenti alla Parte_1 prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo (spese sanitarie e di istruzione) nella misura del 30%;
5. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Praia a Mare (CS) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 934/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e Parte_1 [...] in Praia a Mare (CS) in data 19.10.1996 e regolarmente trascritto presso il CP_1
Registro degli atti del predetto Comune atto n. 29, parte II, serie A, anno 1996;
- omologa le condizioni relative ai figli non economicamente indipendenti e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Praia a Mare (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
Dr. Filippo Leonardo
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