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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1265/2020 depositato il 12/05/2020
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1865/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 14/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 028206.T PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte di Dogre S.r.l., in qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per conto del Comune di Lecce, dell'avviso di accertamento n. 28206 alla Ricorrente_1, in data 02/03/2018, relativi all'omessa dichiarazione dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'esposizione di mezzi pubblicitari posizionati su diversi Silos presso cantieri edilizi ubicati in differenti località nell'anno 2018;
Ricorrente 1 proponeva opposizione con ricorso depositato in data 02.03.2018 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1865/2020 depositata il 14/10/2019, rigettava il ricorso, dichiarando la legittimità degli atti impugnati e compensando le spese di giudizio.
La società Ricorrente_1, in data 14/04/2020 proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 507/1993, l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di metro quadrato, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato.
Per "messaggi pubblicitari" devono intendersi, secondo la normativa vigente e la consolidata interpretazione giurisprudenziale, tutte le scritte e le raffigurazioni grafiche presenti sul supporto.
Pertanto, nel caso di specie, rientrano nel concetto di messaggio pubblicitario:
. la scritta "Nome Ricorrente 1";
• gli slogan quali "Qualità per l'edilizia" e "A misura di natura";
le raffigurazioni grafiche, come il simbolo della farfalla,
e non, come erroneamente sostenuto dall'appellante, la sola scritta "Nome Ricorrente 1".
Ciò posto, l'avviso di accertamento esplicita lo sviluppo dell'imposta dovuta con riferimento ai singoli mezzi pubblicitari accertati, come di seguito indicato:
primo rigo dell'avviso di accertamento: scritta bifacciale "Fassa Bortolo - Qualità per l'edilizia", apposta su n. 1 silos ubicato in Indirizzo_1, con superficie imponibile complessiva pari a 6 mq, corrispondenti a 3 mq per ciascuna facciata, determinata sulla base della misura effettiva del messaggio (base cm 140 x altezza cm 200);
secondo rigo dell'avviso di accertamento: scritte monofacciali "Fassa Bortolo con farfalle", apposte
.
su n. 3 silos ubicati in Indirizzo_2, con superficie imponibile complessiva pari a 9 mq, corrispondenti a 3 mq per ciascun silos, anch'esse determinate sulla base della misura effettiva del messaggio (base cm 140 x altezza cm 200).
L'assunto dell'appellante, risulta di conseguenza destituito di fondamento poichè esclude illegittimamente parte integrante del messaggio pubblicitario dalla base imponibile.
In particolare, la ricorrente, mediante la produzione di elaborati grafici astratti e non rappresentativi dello stato effettivo dei luoghi, pretende di dimostrare che ciascun marchio di fabbrica apposto sui silos - che la stessa dichiara essere alti m 6,717 - avrebbe una superficie pari a soli 1,16 mq, sostenendo conseguentemente che la pretesa impositiva dovrebbe essere calcolata su 1,16 mq per ciascun silos con scritta monofacciale e su 2,32 mq per il solo silos con scritta bifacciale.
Tale impostazione è del tutto priva di fondamento, in quanto, oltre a non considerare le ulteriori scritte e le raffigurazioni grafiche presenti, omette di applicare correttamente il criterio normativo dell'arrotondamento della superficie effettiva stabilito dal predetto art. 7 comma 2.
Per cui la superficie imponibile non potrebbe comunque essere inferiore a 2 mq per ciascun silos con scritta monofacciale e, conseguentemente, a 4 mq complessivi per il silo con scritta bifacciale, per effetto dell'arrotondamento al metro quadrato superiore.
Ne consegue la correttezza della superficie imponibile determinata dall'ente impositore e, per l'effetto, della quantificazione dell'imposta accertata
La questione è stata affrontata in numerose occasioni dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Lecce e dalla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, che hanno espresso un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nel senso del rigetto delle pretese avanzate dalla ricorrente. In fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, sono state pronunciate, tra le altre, le seguenti sentenze: CTP Lecce, Sez. I, sent. n. 2123 del 28/04/2017; CTP Lecce, Sez. IV, sent. n. 1104 del
23/05/2019; CTP Lecce, Sez. V, sent. n. 2499 del 25/11/2019; CGT di Lecce, Sez. I, sent. n. 1216/2021 del 13/10/2021; CGT di Lecce, Sez. II, sent. n. 862/2023 del 25/05/2023; CGT della Puglia, Sez. XXII, sent. n. 609/2025 del 14/01/2025
le spese seguono la soccomenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e codanna parte appellante al pagamento delle spese di liete che liquida in complessivi €1500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1265/2020 depositato il 12/05/2020
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1865/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 14/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 028206.T PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte di Dogre S.r.l., in qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per conto del Comune di Lecce, dell'avviso di accertamento n. 28206 alla Ricorrente_1, in data 02/03/2018, relativi all'omessa dichiarazione dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'esposizione di mezzi pubblicitari posizionati su diversi Silos presso cantieri edilizi ubicati in differenti località nell'anno 2018;
Ricorrente 1 proponeva opposizione con ricorso depositato in data 02.03.2018 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1865/2020 depositata il 14/10/2019, rigettava il ricorso, dichiarando la legittimità degli atti impugnati e compensando le spese di giudizio.
La società Ricorrente_1, in data 14/04/2020 proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 507/1993, l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di metro quadrato, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato.
Per "messaggi pubblicitari" devono intendersi, secondo la normativa vigente e la consolidata interpretazione giurisprudenziale, tutte le scritte e le raffigurazioni grafiche presenti sul supporto.
Pertanto, nel caso di specie, rientrano nel concetto di messaggio pubblicitario:
. la scritta "Nome Ricorrente 1";
• gli slogan quali "Qualità per l'edilizia" e "A misura di natura";
le raffigurazioni grafiche, come il simbolo della farfalla,
e non, come erroneamente sostenuto dall'appellante, la sola scritta "Nome Ricorrente 1".
Ciò posto, l'avviso di accertamento esplicita lo sviluppo dell'imposta dovuta con riferimento ai singoli mezzi pubblicitari accertati, come di seguito indicato:
primo rigo dell'avviso di accertamento: scritta bifacciale "Fassa Bortolo - Qualità per l'edilizia", apposta su n. 1 silos ubicato in Indirizzo_1, con superficie imponibile complessiva pari a 6 mq, corrispondenti a 3 mq per ciascuna facciata, determinata sulla base della misura effettiva del messaggio (base cm 140 x altezza cm 200);
secondo rigo dell'avviso di accertamento: scritte monofacciali "Fassa Bortolo con farfalle", apposte
.
su n. 3 silos ubicati in Indirizzo_2, con superficie imponibile complessiva pari a 9 mq, corrispondenti a 3 mq per ciascun silos, anch'esse determinate sulla base della misura effettiva del messaggio (base cm 140 x altezza cm 200).
L'assunto dell'appellante, risulta di conseguenza destituito di fondamento poichè esclude illegittimamente parte integrante del messaggio pubblicitario dalla base imponibile.
In particolare, la ricorrente, mediante la produzione di elaborati grafici astratti e non rappresentativi dello stato effettivo dei luoghi, pretende di dimostrare che ciascun marchio di fabbrica apposto sui silos - che la stessa dichiara essere alti m 6,717 - avrebbe una superficie pari a soli 1,16 mq, sostenendo conseguentemente che la pretesa impositiva dovrebbe essere calcolata su 1,16 mq per ciascun silos con scritta monofacciale e su 2,32 mq per il solo silos con scritta bifacciale.
Tale impostazione è del tutto priva di fondamento, in quanto, oltre a non considerare le ulteriori scritte e le raffigurazioni grafiche presenti, omette di applicare correttamente il criterio normativo dell'arrotondamento della superficie effettiva stabilito dal predetto art. 7 comma 2.
Per cui la superficie imponibile non potrebbe comunque essere inferiore a 2 mq per ciascun silos con scritta monofacciale e, conseguentemente, a 4 mq complessivi per il silo con scritta bifacciale, per effetto dell'arrotondamento al metro quadrato superiore.
Ne consegue la correttezza della superficie imponibile determinata dall'ente impositore e, per l'effetto, della quantificazione dell'imposta accertata
La questione è stata affrontata in numerose occasioni dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Lecce e dalla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, che hanno espresso un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nel senso del rigetto delle pretese avanzate dalla ricorrente. In fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, sono state pronunciate, tra le altre, le seguenti sentenze: CTP Lecce, Sez. I, sent. n. 2123 del 28/04/2017; CTP Lecce, Sez. IV, sent. n. 1104 del
23/05/2019; CTP Lecce, Sez. V, sent. n. 2499 del 25/11/2019; CGT di Lecce, Sez. I, sent. n. 1216/2021 del 13/10/2021; CGT di Lecce, Sez. II, sent. n. 862/2023 del 25/05/2023; CGT della Puglia, Sez. XXII, sent. n. 609/2025 del 14/01/2025
le spese seguono la soccomenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e codanna parte appellante al pagamento delle spese di liete che liquida in complessivi €1500,00 oltre accessori come per legge.