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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2847/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Socio Unico Soc. Incorporante In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238160 03 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238196 39 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00239142 55 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238401 58 701 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2847/2023 RGA la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 988/5/2023 dalla Corte di Giustizia di primo grado di Bari, depositata il 09/06/2023, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso quattro cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe, aventi ad oggetto crediti erariali di diverse società fuse nella società ricorrente il 10/10/2020. Detta società Ricorrente_1 S.r.l. aveva presentato in data 18/12/2020 ricorso, c.d. in bianco, per l'ammissione al concordato preventivo con continuità indiretta, concordato omologato dal
Tribunale di Bari con decreto del 27/07/2022
Nel merito, la società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento delle impugnate cartelle di pagamento, sia con riferimento all'evidente sovrapposizione delle cartelle medesime al proprio atto costituito dalla certificazione di cui all'allegato 6) del ricorso introduttivo sia con riferimento agli oneri di riscossione non spettanti.
Con rituali controdeduzioni depositate l'11/01/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni depositate il 02/02/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del gravame in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, per la società contribuente, la Dott.ssa Nominativo_2, in delega del Dott. Difensore_1, e per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Avv. Difensore_2, nonchè la Dott.ssa Nominativo_1 , presente di persona, in delega dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciali di Bari, i quali, riportandosi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'appello la società contribuente critica la sentenza di prime cure per aver dichiarato la legittimità delle impugnate cartelle per aver fatto valere un credito erariale ulteriore rispetto alla certificazione, a suo tempo emessa dall'Agenzia delle Entrate, prodotta nel giudizio di primo grado con il documento n. 6, allegato al ricorso introduttivo, con la consequenziale illegittima duplicazione delle imposte pretese nei confronti della società contribuente, nonché per l'illegittima creazione, secondo tale prospettazione difensiva, di un nuovo credito costituito dagli aggi.
L'Agenzia delle Entrate con le proprie controdeduzioni ha, innanzitutto, precisato che la Corte d'Appello di
Bari con Ordinanza in data 28/02/2023 ha accolto il reclamo presentato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 183 della legge fallimentare e, per l'effetto, ha revocato il decreto di omologazione del concordato preventivo fatto valere dalla società contribuente con il proprio gravame, decreto che, pertanto, è, a tutt'oggi, da considerarsi tam quam non esset.
Quanto, invece, agli oneri di riscossione l'Ufficio ha precisato che l'onere di contro dedurre su tale censura non spetta ad esso ma rientra nell'ambito di competenza dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, l'Ufficio rileva che la sentenza di prime cure è immune dalle censure della società contribuente in quanto l'Ordinanza della Corte di Cassazione, richiamata dai giudici di prime cure, ha ribadito un principio di diritto consolidato secondo cui la cartella di pagamento, notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, è legittima in quanto corrispondendo al ruolo del precetto nel processo civile non comporta l'apertura della procedura esecutiva che, invece, inizia soltanto con il pignoramento.
Osserva il Collegio che l'affermazione che in tal senso si legge nelle controdeduzioni dell'Ufficio è pienamente condivisibile alla luce della stessa motivazione di detta Ordinanza della Corte di Cassazione in cui, significativamente, si legge: <in conclusione, la peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l'emissione e notifica stessa anche dopo “presentazione” domanda concordato preventivo, costituendo l'inizio procedura esecutiva, il cui incipit rappresentato dal pignoramento, rientrando, quindi nel periodo all'articolo 168 l.f. esercizio azione esecutiva>>.
Va, peraltro, rilevato che essendo stato revocato dalla Corte d'Appello di Bari, come si è visto, con Ordinanza del 28/02/2023, il decreto del Tribunale di Bari di omologa del concordato, la doglianza della società contribuente è, in ogni caso, infondata nel merito essendo venuto meno il presupposto della stessa censura rappresentato dalla esistenza del decreto di Bari di omologa del concordato.
2) Con l'ulteriore censura, la società contribuente contesta la misura dei compensi di riscossione spettante all'ADER.
Sul punto, le controdeduzioni dell'Agente della Riscossione hanno precisato che il compenso è disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, il quale stabilisce che agli Agenti della Riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento dei servizi.
Osserva il Collegio che tali rilievi dell'ADER sono condivisibili in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
112/1999, l'aggio è dovuto in parti uguali dal contribuente e dall'ente creditore qualora il contribuente assolva al debito fiscale entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella mentre è totalmente a carico del contribuente qualora il pagamento avvenga oltre tale termine.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello della società contribuente va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi dichiarare la legittimità delle quattro impugnate cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe.
4) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello della società contribuente e, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità delle quattro impugnate cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2847/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Socio Unico Soc. Incorporante In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238160 03 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238196 39 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00239142 55 701 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2021 00238401 58 701 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2847/2023 RGA la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 988/5/2023 dalla Corte di Giustizia di primo grado di Bari, depositata il 09/06/2023, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso quattro cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe, aventi ad oggetto crediti erariali di diverse società fuse nella società ricorrente il 10/10/2020. Detta società Ricorrente_1 S.r.l. aveva presentato in data 18/12/2020 ricorso, c.d. in bianco, per l'ammissione al concordato preventivo con continuità indiretta, concordato omologato dal
Tribunale di Bari con decreto del 27/07/2022
Nel merito, la società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento delle impugnate cartelle di pagamento, sia con riferimento all'evidente sovrapposizione delle cartelle medesime al proprio atto costituito dalla certificazione di cui all'allegato 6) del ricorso introduttivo sia con riferimento agli oneri di riscossione non spettanti.
Con rituali controdeduzioni depositate l'11/01/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni depositate il 02/02/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del gravame in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, per la società contribuente, la Dott.ssa Nominativo_2, in delega del Dott. Difensore_1, e per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Avv. Difensore_2, nonchè la Dott.ssa Nominativo_1 , presente di persona, in delega dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciali di Bari, i quali, riportandosi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'appello la società contribuente critica la sentenza di prime cure per aver dichiarato la legittimità delle impugnate cartelle per aver fatto valere un credito erariale ulteriore rispetto alla certificazione, a suo tempo emessa dall'Agenzia delle Entrate, prodotta nel giudizio di primo grado con il documento n. 6, allegato al ricorso introduttivo, con la consequenziale illegittima duplicazione delle imposte pretese nei confronti della società contribuente, nonché per l'illegittima creazione, secondo tale prospettazione difensiva, di un nuovo credito costituito dagli aggi.
L'Agenzia delle Entrate con le proprie controdeduzioni ha, innanzitutto, precisato che la Corte d'Appello di
Bari con Ordinanza in data 28/02/2023 ha accolto il reclamo presentato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 183 della legge fallimentare e, per l'effetto, ha revocato il decreto di omologazione del concordato preventivo fatto valere dalla società contribuente con il proprio gravame, decreto che, pertanto, è, a tutt'oggi, da considerarsi tam quam non esset.
Quanto, invece, agli oneri di riscossione l'Ufficio ha precisato che l'onere di contro dedurre su tale censura non spetta ad esso ma rientra nell'ambito di competenza dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, l'Ufficio rileva che la sentenza di prime cure è immune dalle censure della società contribuente in quanto l'Ordinanza della Corte di Cassazione, richiamata dai giudici di prime cure, ha ribadito un principio di diritto consolidato secondo cui la cartella di pagamento, notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, è legittima in quanto corrispondendo al ruolo del precetto nel processo civile non comporta l'apertura della procedura esecutiva che, invece, inizia soltanto con il pignoramento.
Osserva il Collegio che l'affermazione che in tal senso si legge nelle controdeduzioni dell'Ufficio è pienamente condivisibile alla luce della stessa motivazione di detta Ordinanza della Corte di Cassazione in cui, significativamente, si legge: <in conclusione, la peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l'emissione e notifica stessa anche dopo “presentazione” domanda concordato preventivo, costituendo l'inizio procedura esecutiva, il cui incipit rappresentato dal pignoramento, rientrando, quindi nel periodo all'articolo 168 l.f. esercizio azione esecutiva>>.
Va, peraltro, rilevato che essendo stato revocato dalla Corte d'Appello di Bari, come si è visto, con Ordinanza del 28/02/2023, il decreto del Tribunale di Bari di omologa del concordato, la doglianza della società contribuente è, in ogni caso, infondata nel merito essendo venuto meno il presupposto della stessa censura rappresentato dalla esistenza del decreto di Bari di omologa del concordato.
2) Con l'ulteriore censura, la società contribuente contesta la misura dei compensi di riscossione spettante all'ADER.
Sul punto, le controdeduzioni dell'Agente della Riscossione hanno precisato che il compenso è disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, il quale stabilisce che agli Agenti della Riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento dei servizi.
Osserva il Collegio che tali rilievi dell'ADER sono condivisibili in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
112/1999, l'aggio è dovuto in parti uguali dal contribuente e dall'ente creditore qualora il contribuente assolva al debito fiscale entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella mentre è totalmente a carico del contribuente qualora il pagamento avvenga oltre tale termine.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello della società contribuente va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi dichiarare la legittimità delle quattro impugnate cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe.
4) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello della società contribuente e, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità delle quattro impugnate cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026