Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 344
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità delle cartelle di pagamento in pendenza di concordato preventivo

    La Corte ritiene condivisibile l'affermazione dell'Ufficio, richiamando un principio di diritto consolidato secondo cui la cartella di pagamento, notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, è legittima in quanto corrispondendo al ruolo del precetto nel processo civile non comporta l'apertura della procedura esecutiva che, invece, inizia soltanto con il pignoramento. Inoltre, il decreto di omologa del concordato è stato revocato, venendo meno il presupposto della censura.

  • Rigettato
    Legittimità degli oneri di riscossione

    Il Collegio ritiene condivisibili i rilievi dell'ADER, in quanto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, l'aggio è dovuto in parti uguali dal contribuente e dall'ente creditore qualora il contribuente assolva al debito fiscale entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, mentre è totalmente a carico del contribuente qualora il pagamento avvenga oltre tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 344
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 344
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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