TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2550
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Carenza assoluta di motivazione, violazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL e aderita dalla ricorrente, sulla base delle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. Si evidenzia che le doglianze vertono sulle modalità e sui tempi della regressione tariffaria, configurando atti paritetici che incidono sull'entità del corrispettivo spettante, e non sull'esercizio di poteri autoritativi. Pertanto, la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, poiché le doglianze attengono alla quantificazione del corrispettivo in un rapporto contrattuale, configurando un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2550
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2550
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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