Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/12/2025, n. 22829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22829 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10316/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10316 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto della Prefettura di Viterbo n. -OMISSIS- del 26 agosto 2024 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 settembre 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto della Prefettura di Viterbo n. -OMISSIS- del 26 agosto 2024 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 settembre 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa l’indisponibilità “di adeguati mezzi economici di sostentamento”, ovvero di un reddito conforme ai parametri di legge.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge, illogicità manifesta dell’atto, eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli art. 9 comma 1 lettera f) della legge 91/92; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 362/1994 e della circolare ministeriale K.60.1/86 del 07.11.1996 .
Lamenta in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’operato della Prefettura di Viterbo, la quale una volta rilevata la presenza di irregolarità o la mancanza di documenti essenziali sotto il profilo reddituale, avrebbe omesso di invitare la parte interessata a sanare o ad integrare la documentazione mancante, dando le opportune indicazioni entro il termine perentorio di 30 giorni statuito dall’art. 2 del d.P.R. n. 362/94.
II. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 05/02/1992 n. 91; omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana; violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 12, 18 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006; violazione degli artt. 21, 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; violazione degli artt. 8 e 14 CEDU; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; travisamento dei fatti; omessa ponderazione comparativa degli interessi .
Oltre che sotto il profilo procedurale, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo e dunque meritevole di annullamento, avendo l’Amministrazione incentrato il tardivo provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza in esame su una superficiale valutazione della posizione reddituale complessiva del richiedente, limitandosi ad attribuire valenza ostativa alla rilevata insufficienza reddituale per il solo anno 2023, senza considerare la produzione documentale effettuata dal ricorrente con il deposito della memoria difensiva ex art. 10 bis l. 241/1990 in risposta al preavviso di inammissibilità.
La Prefettura di Viterbo e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 8 novembre 2024 il ricorrente ha ribadito la violazione del termine di cui all’art. 2 del d.P.R. n. n. 362/94, non avendo d’altra parte ricevuto alcun avviso circa la eventuale esistenza di elementi ostativi.
Con ordinanza n. 5151 del 15 novembre 2024, adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto di soddisfare le esigenze cautelari di parte ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito alla data del 10 dicembre 2025; indi la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco, è emersa una non irrilevante carenza reddituale per il periodo di imposta 2023, in cui il ricorrente ha percepito appena € 6.916,14, chiaramente insufficiente rispetto ai sopra riportati parametri di legge.
Occorre inoltre rilevare che quanto percepito nella predetta annualità non è comunque computabile ai fini del raggiungimento della soglia limite prevista per l’acquisizione della cittadinanza, trattandosi di indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, ovvero di mero beneficio economico connesso ad una condizione personale del richiedente, comprovante invero l’inadeguatezza della capacità reddituale.
E ciò coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla base del richiesto requisito reddituale “vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).
Non può d’altra parte assurgere ad indice di integrazione nel tessuto economico-sociale e di capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di contribuire all’adempimento degli obblighi di solidarietà sociale, neppure il reddito percepito nel 2023 dal fratello convivente, che seppur astrattamente idoneo a superar la rilevata carenza reddituale per tale annualità, non può comunque assurgere a fattore di reddito determinante per la concessione della cittadinanza, risultando cessata l’appartenenza al medesimo nucleo familiare dell’istante quanto meno dall’annualità d’imposta 2024, come da certificazione di stato di famiglia acquisita in data 29 luglio 2024 (cfr. allegato 7 di parte ricorrente).
Occorre nondimeno evidenziare, che neppure le giustificazioni prodotte a sostegno dell’asserito superamento della carenza reddituale per l’anno 2024, appaiono suscettibili di positiva valutazione, posto e considerato che la comunicazione obbligatoria UNILAV di nuova assunzione è datata 12 luglio 2024 ed è relativa ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di un mese, con scadenza il 31 agosto 2024, che oltre a confermare la mancanza di attività lavorativa dal 1° gennaio 2023 e fino al luglio 2024, non sopperisce nemmeno alla carenza reddituale dell’anno in corso, in quanto risulta un’unica mensilità lavorata per il 2024 a cui non possono essere ora integrati i redditi conseguiti dal fratello, non più convivente.
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, quantomeno per l’annualità a ridosso del provvedimento impugnato, il quale è stato pertanto legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento della sua adozione, in ottemperanza al principio “tempus regit actum” .
Non coglie da ultimo nel segno neppure l’asserita violazione del termine procedurale di cui all’art. 2 d.P.R. n. 362/1994 e della circolare ministeriale k.60.1/86 del 07/11/1996, atteso che nel caso di specie la domanda di cittadinanza è stata istruita nei termini di lavorazione previsti dalla normativa vigente (cfr. art. 4, commi 4 e 7) il cui termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione è ridotto 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi -, in quanto a fronte di una domanda inviata il 30 settembre 2022, con scadenza formale il 29 settembre 2024, l’emissione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/90 è avvenuta il 9 luglio 2024.
Valga inoltre osservare che il termine di trenta giorni, indicato dalla difesa di parte ricorrente per l’emissione della comunicazione di avvio del procedimento di chiusura e della successiva inammissibilità, si riferisce unicamente al tempo disponibile per l’Ufficio per un primo vaglio della domanda preordinato alla sola verifica della completezza documentale.
Diversamente, la corrispondenza dei requisiti dichiarati, avviene successivamente, nel corso di due anni, anche attraverso il coinvolgimento nel procedimento istruttorio di altri Enti e Amministrazioni (Questura, Comparto Sicurezza, Comuni di residenza, Ambasciate/Consolati esteri per la verifica dei certificati esteri, Agenzia delle Entrate).
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.