Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 2
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 659 cod. pen., nel concetto di mestiere rumoroso rientra solo l'attività professionale o imprenditoriale in senso stretto, non anche qualsiasi esplicazione di attività ludiche o fondate sulla cooperazione o sul volontariato, in quanto nel significato lessicale di professione o mestiere non rientra quello di gioco o divertimento. E invero, la minore sanzione penale per il disturbo causato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, rispetto a quello causato nello svolgimento delle altre attività umane, trova giustificazione nella ritenuta minore gravità del comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua normale attività lavorativa. Per le attività ludiche, invece, anche se svolte sistematicamente e ispirate a principi di cooperazione o di volontariato, non sussiste alcuna esigenza di tutela del lavoro, intellettuale o materiale, e non vi è, perciò, motivo per differenziarle da tutte le altre attività rumorose svolte per libera scelta e non per poter esercitare un mestiere o una professione che per loro natura siano rumorosi.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di inibizione a un circolo ricreativo allo svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia (nella specie tre decibel) è da ritenere dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti dal circolo medesimo, a norma dell'art. 844 cod. civ. Ne consegue che il comportamento diretto a eluderne l'esecuzione, mediante il superamento della soglia di rumore fissata nell'ordinanza, integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., e non la contravvenzione di cui all'art. 650 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 05/03/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 00261
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 00585/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di BOLOGNAnei confronti di:
RN IL N. IL 27.01.1946
avverso sentenza del 21.10.1997 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui al paco a) perché estinto per prescrizione;
annullamento con rinvio relativamente al capo b);
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giulio Bigi;
Udito il difensore Avv. Cecilia Felsani;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 28/1/1997 il Pretore di Reggio Emilia ha dichiarato AC ER colpevole dei reati previsti dagli artt.659 co.1 e 388 co.2 c.p. per fatti commessi nella sua qualità di legale rappresentante del circolo ARCI di Villa Cella ed accertati nel luglio 1993. In particolare il Pretore ha ritenuto provata l'esistenza di abuso di strumenti sonori nonché di urla e schiamazzi, anche in ore notturne, e la attività diretta ad eludere l'esecuzione della ordinanza ex art.700 c.p.p. con la quale è stato inibito di svolgere attività comportanti un aumento della rumorosità di fondo superiore a tre decibel. Con la concessione delle attenuanti generiche ha condannato il AC alla pena di lire 200.000 di ammenda per la contravvenzione e di lire 700.000 di multa per il delitto, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con una provvisionale di lire 10.000.000 in favore di ciascuna.
Con sentenza di secondo grado, pronunciata il 21/10/1997, la Corte di Appello di Bologna ha modificato le imputazioni in quelle rispettivamente previste dagli artt.659 co.2 e 650 c.p., dichiarando perciò estinta per prescrizione la prima contravvenzione. Ha quindi determinato la pena per la seconda contravvenzione in lire 200.000 di ammenda, confermando la condanna al risarcimento dei danni, in favore delle parti civili, ma escludendo la provvisionale. Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il P.G. e l'imputato.
Il P.G. ha dedotto, con due motivi, la erronea qualificazione giuridica dei fatti. Con riferimento alla contravvenzione di cui all'art.659 c.p. ha affermato che l'ipotesi di reato ravvisabile è quella del primo comma, non potendo essere considerato come mestiere o professione lo svolgimento di una attività ludica come quella del circolo ARCI. Con riferimento invece alla elusione della esecuzione del provvedimento di urgenza emesso ex art.700 c.p.c., ha affermato che l'ipotesi correttamente ravvisabile è quella delittuosa prevista dall'art.388 co.2 c.p. originariamente contestata, poiché il provvedimento eluso mirava a tutelare anche la proprietà e non solo la salute delle persone che lo avevano richiesto.
L'imputato, dopo aver riconosciuto corretta la qualificazione dei fatti, ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.650 c.p. Mancherebbe la prova dello svolgimento di attività rumorose dopo la comunicazione della ordinanza ex art.700 c.p.p. e del superamento del limite di rumorosità in essa indicato, ne' la sentenza di appello avrebbe motivato sul punto.
Le parti civili si sono costituite anche in questo grado ed hanno depositato note difensive di adesione alle tesi del ricorrente P.G., relative alla qualificazione dei fatti, e di contrasto al ricorso dell'imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.G. è fondato con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
1 - Anzitutto va rilevato che l'accoglimento del ricorso del P.G. per quanto riguarda l'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art.659 c.p. non produce conseguenze pratiche perché anche tale reato è prescritto.
Il fatto contestato all'imputato è quello di aver disturbato le occupazioni e il riposo delle persone abitanti nelle vicinanze del circolo ARCI di Villa Cella, di cui era legale rappresentante, mediante abuso di strumenti sonori. urla e schiamazzi anche in ore notturne. La sentenza di appello ha ripristinato la originaria imputazione del secondo comma dell'art.659 c.p., invece di quella del primo comma contestata in udienza, affermando che nel concetto di mestiere rumoroso rientra non solo la attività professionale o imprenditoriale in senso stretto, ma anche qualsiasi "esplicazione sistematica di attività ludiche o fondate sulla cooperazione o sul volontariato". La affermazione è certamente inesatta e contraria al significato lessicale di professione o mestiere, ben distinto da quello di gioco o divertimento.
La minore severità della sanzione penale per il disturbo causato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, rispetto a quello causato nello svolgimento delle altre attività umane, trova giustificazione nella ritenuta minore gravità del comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua normale attività lavorativa. Per tali soggetti, infatti, la sanzione penale, oltre che di minore entità, è anche esclusa quando non siano superati i limiti posti dalla legge o dalla autorità, anche se i rumori emessi rechino in concreto disturbo a coloro che devono subirli.
Per le attività ludiche, invece, anche se svolte sistematicamente e ispirate a principi di cooperazione o di volontariato, non sussiste alcuna esigenza di tutela del lavoro, intellettuale o materiale, e non vi è perciò motivo per differenziarle da tutte le altre attività rumorose svolte per libera scelta e non per poter esercitare una professione o un mestiere che per loro natura siano rumorosi.
Così precisata la qualificazione giuridica del fatto, si deve constatare la estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine previsto dall'art. 157 co.1 n.5 c.p., sia pure con il prolungamento della metà per effetto della interruzione conseguente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, a sensi dell'art.160 co.3 c.p.p. Il reato è stato infatti commesso ed accertato nel mese di luglio 1993 e il termine è perciò scaduto entro il mese di gennaio 1998.
Tale causa di estinzione del reato deve essere immediatamente dichiarata, a sensi dell'art.129 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna sul punto.
2 - Fondato è anche il secondo motivo del ricorso del P.G. con il quale è censurata la qualificazione del fatto costituito dalla mancata esecuzione della ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Reggio Emilia, emessa il 29/6/1993 a sensi dell'art.700 c.p.p. La sentenza di appello ha ritenuto, riformando sul punto quella di primo grado, che il fatto rientra nella previsione dell'art. 650 c.p., piuttosto che in quella contestata dell'art.388 c.2 c.p.,
perché il provvedimento di urgenza del giudice civile mirava a tutelare la salute delle persone che lo avevano richiesto e non anche il loro diritto di proprietà o il loro possesso.
La decisione è errata perché parte da una inesatta interpretazione della ordinanza del giudice civile. Essa infatti è stata emessa, in via di urgenza ex art.700 c.p.p., per tutelare il diritto dei proprietari o possessori degli appartamenti vicini ad escludere o limitare le immissioni, dannose alla salute, provenienti dall'immobile ove svolgeva la sua attività il circolo ARCI, diritto tutelato dall'art.844 c.c. che pone limiti alle immissioni dannose provenienti dai fondi vicini. Nella motivazione della ordinanza del giudice civile è indicata espressamente detta norma e la conseguente tutela del diritto di proprietà, in accoglimento della tesi sostenuta nel ricorso dei proprietari confinanti i quali avevano invocato la tutela del diritto di proprietà oltre che quello alla salute psicofisica, entrambi danneggiati dalle immissioni rumorose provenienti dal circolo. Il giudice istruttore ha analizzato il diritto alla salute dei ricorrenti ed ha enunciato la necessità di tutelarlo in via cautelare con un provvedimento di urgenza, ma ha anche fondato il provvedimento sul disposto dell'art.844 c.c. e sui limiti che esso pone al godimento della proprietà immobiliare in materia di immissioni, richiamando, anche per le immissioni sonore, il criterio della normale tollerabilità adottato dal legislatore per disciplinare le immissioni di fumo, calore, odore e rumore da un fondo all'altro.
In conclusione appare evidente che con la ordinanza di urgenza il giudice civile ha tutelato, in via cautelare, congiuntamente la salute e la proprietà, oltre che il possesso, dei proprietari confinanti i quali, a causa dei rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti dal vicino circolo ricreativo, hanno dovuto subire una limitazione del godimento della proprietà e del possesso oltre che un pregiudizio per la salute.
Così chiarito il contenuto della ordinanza cautelare del giudice civile, ne consegue che il comportamento diretto ad eluderne la esecuzione, mediante il superamento del limite sonoro di 3 decibel fissato nella detta ordinanza, integra il delitto previsto dall'art.388 co.2 c.p. originariamente contestato. La sentenza di appello deve essere perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza in concreto del suddetto reato.
3 - Il ricorso dell'imputato resta in gran parte assorbito nell'accoglimento del ricorso del P.G., dovendo essere riesaminata in sede di rinvio la responsabilità con riferimento alla ipotesi delittuosa dolosa prevista dal detto art.388 co.2 c.p. La sentenza di appello si è infatti limitata a valutare la condotta, con riferimento all'art.650 c.p., sotto il profilo della inosservanza "anche solo colposa", del provvedimento di urgenza. Esso è inoltre infondato e deve essere rigettato nella parte in cui pretende di tenere ferma la qualificazione del fatto come contravvenzione ex art.650 e censura la motivazione con argomenti attinenti alla volontarietà del comportamento omissivo.
4 - L'annullamento della decisione di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e la conseguente necessità del giudizio di rinvio per valutare la responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto previsto dall'art.388 co.2 c.p., consigliano di riservare alla decisione del giudice di rinvio la statuizione sulle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte, qualificato il reato di cui al capo A quale contravvenzione prevista dall'art.659 primo comma c.p., annulla sul punto la sentenza impugnata senza rinvio, per intervenuta prescrizione;
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B, qualificato come delitto previsto e punito dall'art.388 secondo comma c.p., e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna;
rigetta nel resto il ricorso dell'imputato;
riserva al definitivo la statuizione sulle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998