Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 3769
CASS
Sentenza 5 marzo 1998

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Ai fini dell'applicabilità dell'art. 659 cod. pen., nel concetto di mestiere rumoroso rientra solo l'attività professionale o imprenditoriale in senso stretto, non anche qualsiasi esplicazione di attività ludiche o fondate sulla cooperazione o sul volontariato, in quanto nel significato lessicale di professione o mestiere non rientra quello di gioco o divertimento. E invero, la minore sanzione penale per il disturbo causato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, rispetto a quello causato nello svolgimento delle altre attività umane, trova giustificazione nella ritenuta minore gravità del comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua normale attività lavorativa. Per le attività ludiche, invece, anche se svolte sistematicamente e ispirate a principi di cooperazione o di volontariato, non sussiste alcuna esigenza di tutela del lavoro, intellettuale o materiale, e non vi è, perciò, motivo per differenziarle da tutte le altre attività rumorose svolte per libera scelta e non per poter esercitare un mestiere o una professione che per loro natura siano rumorosi.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di inibizione a un circolo ricreativo allo svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia (nella specie tre decibel) è da ritenere dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti dal circolo medesimo, a norma dell'art. 844 cod. civ. Ne consegue che il comportamento diretto a eluderne l'esecuzione, mediante il superamento della soglia di rumore fissata nell'ordinanza, integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., e non la contravvenzione di cui all'art. 650 stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 3769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3769
    Data del deposito : 5 marzo 1998

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