CASS
Sentenza 4 novembre 2020
Sentenza 4 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2020, n. 30782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30782 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA CO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2020 del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IA SI GI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, sezione riesame, con ordinanza del 23/03/2020 rigettava il gravame proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale impositivo nei confronti di CO SA della misura della custodia carceraria per i delitti di cui agli art. 74 e 73, Penale Sent. Sez. 6 Num. 30782 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 29/09/2020 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricati ai capi A), C), M) e N) dell'incolpazione provvisoria. Il Tribunale, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per mancato deposito presso la Cancelleria del Tribunale dei file contenenti le registrazioni, nel richiamare l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato la gravità e l'univocità del quadro indiziario circa l'effettiva esistenza e operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A), capeggiata da ET UR con la partecipazione di AL e CO AP, OM Lo PR, SI TR, OM SS e RL ON. Con precipuo riguardo alla posizione dell'indagato, il Tribunale rappresentava che egli agiva consapevolmente per conto del sodalizio in un contesto organizzato, assicurando un variegato e stabile apporto all'attività di procacciamento e smercio di sostanze stupefacenti. Quanto ai reati-fine il quadro gravemente indiziario era comprovato da conversazioni captate e dalle video riprese effettuate nei pressi dell'abitazione di ET UR (cognato dell'indagato), da cui si evinceva che detta dimora, assiduamente frequentata da SA, era la principale base logistica dei sodali. I giudici di merito non hanno ritenuto verosimile la versione alternativa dell'indagato circa la frequentazione della dimora di UR per motivi conviviali determinati dal rapporto di affinità, né la pretesa estraneità a qualunque attività di spaccio, né tantomeno la sostenuta carenza di affectio societatis in capo a SA. Il Tribunale prendeva inoltre in esame e disattendeva le censure del ricorrente per i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per: 2.1. violazione di legge con riguardo alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei file audio e delle registrazioni delle conversazioni intercettate, non potendosi considerare la mera trascrizione di brani quale adempimento equipollente alle procedure di ostensione dei relativi atti;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui alli art. 74 d.P.R. 309/90 - in essere dal settembre 2018 all'attualità (ossia al febbraio 2019) - nonostante che SA fino al 24 gennaio 2019 fosse ristretto in carcere per espiazione pena. Il Tribunale non ha dimostrato adeguatamente la consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione per un periodo di tempo così ridotto;
2.3. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza del quadro indiziario per il reato di cui al capo C) (detenzione e 2 cessione in concorso di circa 4,5 chilogrammi (principio attivo pari a grammi 546,00) di sostanza stupefacente del tipo "leggero"), dal momento che gli elementi di prova - costituiti unicamente dai risultati delle captazioni ambientali non sono univoci;
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del quadro indiziario in ordine ai reati di cui ai capi M) e N) (cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente) basato sulle risultanze delle video riprese;
la frequentazione costante dell'abitazione del cognato si spiega alla luce della convivialità cui le famiglie erano aduse, né sono emersi ulteriori elementi, tanto che all'interno della abitazione vi era sempre un componente della famiglia UR;
2.5. violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, nonostante il ricorrente fosse gravato unicamente da precedenti remoti;
altresì, per avere ritenuto l'attualità dell'esigenza cautelare, apoditticamente e senza indicare le possibilità della concreta ricaduta a delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. la circostanza che il Pubblico Ministero, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092). Tali principi ben si attagliano al caso in esame laddove il contenuto delle videoriprese e delle conversazioni intercettate è stato di fatto riprodotto negli atti di P.G. e che negli atti sono comunque presenti le immagini fotografiche estrapolate dalle videoriprese. Lo stesso difensore ha peraltro rappresentato di avere chiesto e ottenuto dall'Ufficio di Procura (che aveva precedentemente rappresentato di non ritenere di dovere inviare null'altro al Tribunale del riesame rispetto agli atti già trasmessi) copia dei file audio e delle videoriprese, pur non in tempo utile per l'udienza avanti il Tribunale del 23/03/2020, non indicando tuttavia la data di avvenuta consegna. Come sottolineato dal Tribunale, non viene peraltro in alcun 3 modo prospettata la circostanza che i brogliacci utilizzati dal Giudice per valutare i presupposti di applicazione della misura non corrispondano a quanto registrato nei supporti delle intercettazioni e delle riprese video. 2. Le doglianze del ricorrente riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame, risultano in parte sprovviste del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. 3. Il Tribunale, con diffuso e logico apparato argomentativo, incensurabile in sede di controllo di legittimità, ha dato conto delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi probatori più significativi e rilevanti in punto di partecipazione dello stesso all'associazione criminale de qua (capo A), quali le plurime conversazioni ambientali nelle quali SA risulta interlocutore diretto il 02/02/2019 allorché egli si era recato a Catania in compagnia dei coindagati UR, AL AP e SS, ove si era concluso l'acquisto di oltre quattro chili di sostanza stupefacente di tipo leggero, poi sequestrata. Il Tribunale ha evidenziato che al momento della consegna dello stupefacente proprio SA aveva provveduto a contare a voce alta le banconote per un importo di 6.200,00 euro che dovevano essere consegnata quale corrispettivo;
lo stesso aveva altresì rappresentato al suo interlocutore catanese (con cui aveva condiviso un periodo di detenzione) le ragioni per cui si era ivi recato ("vedi che sono salito apposta io, uno per vederti e due per quel fatto che ti ho detto ora"). Anche la sua assidua presenza presso l'abitazione del cognato, ove le telecamere registravano giornalmente il sopraggiungere di varie decine di soggetti che si intrattenevano brevemente davanti alla porta per poi allontanarsi, evidenzia l'intraneità di SA. Alla stregua del descritto quadro indiziario i giudici del riesame hanno ricostruito l'invero consistente, concreto, ripetuto e consapevole contributo individuale dell'indagato all'attività dell'associazione criminale, indipendentemente dal periodo necessariamente ridotto, posto che SA aveva appena terminato un lungo periodo di carcerazione per espiare la pena. Non risponde peraltro allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti 4 sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione dei fatti. Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito per sottolineare la solidità e la gravità del quadro indiziario non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4. Con riferimento al motivo di ricorso per il reato di cui al capo C) valgono le valutazioni sopra riportate relativamente all'attività posta in essere da SA il 02/02/2019. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto invece un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di recare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (v. per tutte Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465). Ed invero, il Tribunale, con diffuso e logico apparato argomentativo, incensurabile in sede di controllo di legittimità, ha dato conto - come già detto sub 3 - delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi probatori più significativi e rilevanti, come il conteggio ad alta voce delle banconote costituenti il corrispettivo dello stupefacente acquistato. Altrettanto congruamente il Tribunale ha motivato circa l'inattendibilità della versione difensiva dell'indagato circa l'intenzione manifestata all'amico catanese di "fare il bravo", cui non poteva essere conferito un significato positivo a fronte di un viaggio effettuato in compagnia di tre persone al solo evidente fine di ricevere la sostanza. 5. Analoghe considerazioni valgono per i motivi di ricorso relativi ai reati di cui ai capi M) e N) ove pure le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito per sottolineare la solidità e la gravità del quadro indiziario non paiono sindacabili. Il Tribunale ha preso in considerazione e vagliato criticamente tutti gli elementi dimostrativi del pieno coinvolgimento dell'indagato nell'attività di spaccio di sostanza stupefacente, con utilizzazione dell'abitazione di UR quale base logistica ove le videoriprese hanno consentito di appurare il quotidiano sopraggiungere di decine di soggetti. Il ricorrente ha sostenuto che il rapporto di affinità determinava la assidua frequentazione per ragioni puramente conviviali. Tuttavia i giudici del merito hanno congruamente argomentato nel senso che una presenza - pur intermittente - dalle 8.10 del mattino fino alle 18 circa si spiegava 5 61( Il Pre idente Gior piuttosto con l'esigenza di prestare un fattivo contributo alla intensa attività di smercio di sostanze stupefacenti che aveva luogo presso la detta abitazione. 6. Anche con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, con adeguato e logico apparato argomentativo, coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto significative, ai fini delle ragioni dimostrative della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, le circostanze inerenti sia alle modalità dell'attività illecita, di recente perpetrazione, sia al profilo personologico dell'indagato, il cui curriculum è dimostrativo di una variegata propensione al crimine, avendo lo stesso riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, evasione e delitti contro il patrimonio. Sottolineano altresì i giudici di merito che l'indagato è immediatamente ricaduto nel delitto, non appena riacquistata la libertà dopo un lungo periodo di carcerazione. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si sia sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della personalità del prevenuto, sollecitando un non consentito riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2020 Il Consigliere estensore IA SI GI
udita la relazione svolta dal consigliere IA SI GI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, sezione riesame, con ordinanza del 23/03/2020 rigettava il gravame proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale impositivo nei confronti di CO SA della misura della custodia carceraria per i delitti di cui agli art. 74 e 73, Penale Sent. Sez. 6 Num. 30782 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 29/09/2020 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricati ai capi A), C), M) e N) dell'incolpazione provvisoria. Il Tribunale, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per mancato deposito presso la Cancelleria del Tribunale dei file contenenti le registrazioni, nel richiamare l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato la gravità e l'univocità del quadro indiziario circa l'effettiva esistenza e operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A), capeggiata da ET UR con la partecipazione di AL e CO AP, OM Lo PR, SI TR, OM SS e RL ON. Con precipuo riguardo alla posizione dell'indagato, il Tribunale rappresentava che egli agiva consapevolmente per conto del sodalizio in un contesto organizzato, assicurando un variegato e stabile apporto all'attività di procacciamento e smercio di sostanze stupefacenti. Quanto ai reati-fine il quadro gravemente indiziario era comprovato da conversazioni captate e dalle video riprese effettuate nei pressi dell'abitazione di ET UR (cognato dell'indagato), da cui si evinceva che detta dimora, assiduamente frequentata da SA, era la principale base logistica dei sodali. I giudici di merito non hanno ritenuto verosimile la versione alternativa dell'indagato circa la frequentazione della dimora di UR per motivi conviviali determinati dal rapporto di affinità, né la pretesa estraneità a qualunque attività di spaccio, né tantomeno la sostenuta carenza di affectio societatis in capo a SA. Il Tribunale prendeva inoltre in esame e disattendeva le censure del ricorrente per i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per: 2.1. violazione di legge con riguardo alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei file audio e delle registrazioni delle conversazioni intercettate, non potendosi considerare la mera trascrizione di brani quale adempimento equipollente alle procedure di ostensione dei relativi atti;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui alli art. 74 d.P.R. 309/90 - in essere dal settembre 2018 all'attualità (ossia al febbraio 2019) - nonostante che SA fino al 24 gennaio 2019 fosse ristretto in carcere per espiazione pena. Il Tribunale non ha dimostrato adeguatamente la consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione per un periodo di tempo così ridotto;
2.3. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza del quadro indiziario per il reato di cui al capo C) (detenzione e 2 cessione in concorso di circa 4,5 chilogrammi (principio attivo pari a grammi 546,00) di sostanza stupefacente del tipo "leggero"), dal momento che gli elementi di prova - costituiti unicamente dai risultati delle captazioni ambientali non sono univoci;
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del quadro indiziario in ordine ai reati di cui ai capi M) e N) (cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente) basato sulle risultanze delle video riprese;
la frequentazione costante dell'abitazione del cognato si spiega alla luce della convivialità cui le famiglie erano aduse, né sono emersi ulteriori elementi, tanto che all'interno della abitazione vi era sempre un componente della famiglia UR;
2.5. violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, nonostante il ricorrente fosse gravato unicamente da precedenti remoti;
altresì, per avere ritenuto l'attualità dell'esigenza cautelare, apoditticamente e senza indicare le possibilità della concreta ricaduta a delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. la circostanza che il Pubblico Ministero, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092). Tali principi ben si attagliano al caso in esame laddove il contenuto delle videoriprese e delle conversazioni intercettate è stato di fatto riprodotto negli atti di P.G. e che negli atti sono comunque presenti le immagini fotografiche estrapolate dalle videoriprese. Lo stesso difensore ha peraltro rappresentato di avere chiesto e ottenuto dall'Ufficio di Procura (che aveva precedentemente rappresentato di non ritenere di dovere inviare null'altro al Tribunale del riesame rispetto agli atti già trasmessi) copia dei file audio e delle videoriprese, pur non in tempo utile per l'udienza avanti il Tribunale del 23/03/2020, non indicando tuttavia la data di avvenuta consegna. Come sottolineato dal Tribunale, non viene peraltro in alcun 3 modo prospettata la circostanza che i brogliacci utilizzati dal Giudice per valutare i presupposti di applicazione della misura non corrispondano a quanto registrato nei supporti delle intercettazioni e delle riprese video. 2. Le doglianze del ricorrente riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame, risultano in parte sprovviste del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. 3. Il Tribunale, con diffuso e logico apparato argomentativo, incensurabile in sede di controllo di legittimità, ha dato conto delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi probatori più significativi e rilevanti in punto di partecipazione dello stesso all'associazione criminale de qua (capo A), quali le plurime conversazioni ambientali nelle quali SA risulta interlocutore diretto il 02/02/2019 allorché egli si era recato a Catania in compagnia dei coindagati UR, AL AP e SS, ove si era concluso l'acquisto di oltre quattro chili di sostanza stupefacente di tipo leggero, poi sequestrata. Il Tribunale ha evidenziato che al momento della consegna dello stupefacente proprio SA aveva provveduto a contare a voce alta le banconote per un importo di 6.200,00 euro che dovevano essere consegnata quale corrispettivo;
lo stesso aveva altresì rappresentato al suo interlocutore catanese (con cui aveva condiviso un periodo di detenzione) le ragioni per cui si era ivi recato ("vedi che sono salito apposta io, uno per vederti e due per quel fatto che ti ho detto ora"). Anche la sua assidua presenza presso l'abitazione del cognato, ove le telecamere registravano giornalmente il sopraggiungere di varie decine di soggetti che si intrattenevano brevemente davanti alla porta per poi allontanarsi, evidenzia l'intraneità di SA. Alla stregua del descritto quadro indiziario i giudici del riesame hanno ricostruito l'invero consistente, concreto, ripetuto e consapevole contributo individuale dell'indagato all'attività dell'associazione criminale, indipendentemente dal periodo necessariamente ridotto, posto che SA aveva appena terminato un lungo periodo di carcerazione per espiare la pena. Non risponde peraltro allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti 4 sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione dei fatti. Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito per sottolineare la solidità e la gravità del quadro indiziario non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4. Con riferimento al motivo di ricorso per il reato di cui al capo C) valgono le valutazioni sopra riportate relativamente all'attività posta in essere da SA il 02/02/2019. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto invece un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di recare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (v. per tutte Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465). Ed invero, il Tribunale, con diffuso e logico apparato argomentativo, incensurabile in sede di controllo di legittimità, ha dato conto - come già detto sub 3 - delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi probatori più significativi e rilevanti, come il conteggio ad alta voce delle banconote costituenti il corrispettivo dello stupefacente acquistato. Altrettanto congruamente il Tribunale ha motivato circa l'inattendibilità della versione difensiva dell'indagato circa l'intenzione manifestata all'amico catanese di "fare il bravo", cui non poteva essere conferito un significato positivo a fronte di un viaggio effettuato in compagnia di tre persone al solo evidente fine di ricevere la sostanza. 5. Analoghe considerazioni valgono per i motivi di ricorso relativi ai reati di cui ai capi M) e N) ove pure le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito per sottolineare la solidità e la gravità del quadro indiziario non paiono sindacabili. Il Tribunale ha preso in considerazione e vagliato criticamente tutti gli elementi dimostrativi del pieno coinvolgimento dell'indagato nell'attività di spaccio di sostanza stupefacente, con utilizzazione dell'abitazione di UR quale base logistica ove le videoriprese hanno consentito di appurare il quotidiano sopraggiungere di decine di soggetti. Il ricorrente ha sostenuto che il rapporto di affinità determinava la assidua frequentazione per ragioni puramente conviviali. Tuttavia i giudici del merito hanno congruamente argomentato nel senso che una presenza - pur intermittente - dalle 8.10 del mattino fino alle 18 circa si spiegava 5 61( Il Pre idente Gior piuttosto con l'esigenza di prestare un fattivo contributo alla intensa attività di smercio di sostanze stupefacenti che aveva luogo presso la detta abitazione. 6. Anche con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, con adeguato e logico apparato argomentativo, coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto significative, ai fini delle ragioni dimostrative della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, le circostanze inerenti sia alle modalità dell'attività illecita, di recente perpetrazione, sia al profilo personologico dell'indagato, il cui curriculum è dimostrativo di una variegata propensione al crimine, avendo lo stesso riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, evasione e delitti contro il patrimonio. Sottolineano altresì i giudici di merito che l'indagato è immediatamente ricaduto nel delitto, non appena riacquistata la libertà dopo un lungo periodo di carcerazione. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si sia sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della personalità del prevenuto, sollecitando un non consentito riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2020 Il Consigliere estensore IA SI GI