TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02469/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00594 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02469/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2025, proposto da
IC AI, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea
Giannattasio, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 698/2024 pubblicata il 06/11/2024 resa dalla dott.ssa
Roberta Poirè, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Treviso, all'esito del giudizio R.G. n. 1194/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione N. 02469/2025 REG.RIC.
di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di
Treviso in data 05/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 698/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, con cui il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto al periodo in cui aveva prestato servizio, a tempo determinato, per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) nell'anno scolastico 2018/2019;
- che, nello specifico, la sentenza da ottemperare ha accolto il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ proposto dall'odierna ricorrente per vedersi corrispondere la Retribuzione
Professionale Docenti maturata “nell'anno scolastico 2018/19 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – cd. supplenze brevi e saltuarie –, in particolare per i seguenti periodi di servizio, come da prospetto riassuntivo che segue:
a.s. 2018/2019: dal 05/11/2018 al 27/11/2018, dal 28/11/2018 al 19/04/2019, dal
20/04/2019 al 26/04/2019, dal 27/04/2019 al 26/05/2019, dal 27/05/2019 al
08/06/2019, dal 09/06/2019 al 28/06/2019 di servizio svolto ad orario pieno”; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che, in forza dei predetti periodi di lavoro, l'odierna ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento del compenso accessorio quantificato in “€ 1.361,10 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”;
- che, con la sentenza da ottemperare, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso, evidenziando tuttavia, quanto alla prescrizione eccepita dal Ministero resistente, che
“essa è quinquennale e, non constando precedenti atti interruttivi, stante la notifica del ricorso al 20 novembre 2023, è prescritta la pretesa anteriore al 20 novembre
2018. Poiché la ricorrente non ha rettificato il calcolo a seguito della eccezione di prescrizione, sulla quale neanche ha preso posizione, si impone la condanna generica”. Di conseguenza, il Giudice ordinario ha condannato il Ministero “al pagamento a favore della ricorrente dell'emolumento Retribuzione Professionale
Docenti maturato in relazione alle supplenze di cui al ricorso, tenuto conto della prescrizione di quanto maturato anteriormente al 20 novembre 2018; oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo”;
- che, con il ricorso per ottemperanza ora in esame, la ricorrente ha rappresentato, da un lato, di aver notificato il 27 dicembre 2024 la sentenza di condanna presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato; dall'altro lato, di aver proposto l'azione decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- che la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tar di ordinare al Ministero di ottemperare alla pronuncia condannatoria, “disponendo l'immediato accredito dell'importo di € 1.361,10 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti”, istando altresì per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero stesso; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- che alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato, in via preliminare:
- che, “con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l'ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene
l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo.
Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. VII, 11 novembre 2024, n. 6083);
- che la sentenza da ottemperare, pur contenendo una condanna generica, permette di stabilire la misura della prestazione spettante all'interessata mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatti contenuti nella medesima pronuncia: ciò comporta che la liquidazione dell'importo della
Retribuzione Professionale Docenti dovuto alla ricorrente non necessita di ulteriori N. 02469/2025 REG.RIC.
accertamenti giudiziali dinanzi al Giudice ordinario, con conseguente ammissibilità del presente ricorso per ottemperanza;
- che, infatti, la sentenza da ottemperare indica per relationem al ricorso introduttivo i periodi di supplenza a cui il beneficio si riferisce, specificando che il credito è prescritto per il periodo anteriore al 20 novembre 2018;
- che, inoltre, sulla scorta di quanto indicato nello stesso ricorso, la Retribuzione
Professionale Docenti si computa in “€ 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso dev'essere essere accolto poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente;
Ritenuto quindi: N. 02469/2025 REG.RIC.
- che, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non ha dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente;
- che, sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche” del Ministero intimato (indirizzo
PEC: dgers@postacert.istruzione.it), con facoltà di delegare gli adempimenti richiestigli ad altro Dirigente o, comunque, a un funzionario di posizione apicale del
Ministero intimato, senza che l'eventuale esercizio della delega richieda l'adozione di ulteriori provvedimenti autorizzativi da parte di questo Tribunale. Il predetto
Commissario ad acta dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente;
- che il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT RA RD IS N. 02469/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00594 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02469/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2025, proposto da
IC AI, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea
Giannattasio, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 698/2024 pubblicata il 06/11/2024 resa dalla dott.ssa
Roberta Poirè, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Treviso, all'esito del giudizio R.G. n. 1194/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione N. 02469/2025 REG.RIC.
di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di
Treviso in data 05/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 698/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, con cui il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto al periodo in cui aveva prestato servizio, a tempo determinato, per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) nell'anno scolastico 2018/2019;
- che, nello specifico, la sentenza da ottemperare ha accolto il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ proposto dall'odierna ricorrente per vedersi corrispondere la Retribuzione
Professionale Docenti maturata “nell'anno scolastico 2018/19 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – cd. supplenze brevi e saltuarie –, in particolare per i seguenti periodi di servizio, come da prospetto riassuntivo che segue:
a.s. 2018/2019: dal 05/11/2018 al 27/11/2018, dal 28/11/2018 al 19/04/2019, dal
20/04/2019 al 26/04/2019, dal 27/04/2019 al 26/05/2019, dal 27/05/2019 al
08/06/2019, dal 09/06/2019 al 28/06/2019 di servizio svolto ad orario pieno”; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che, in forza dei predetti periodi di lavoro, l'odierna ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento del compenso accessorio quantificato in “€ 1.361,10 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”;
- che, con la sentenza da ottemperare, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso, evidenziando tuttavia, quanto alla prescrizione eccepita dal Ministero resistente, che
“essa è quinquennale e, non constando precedenti atti interruttivi, stante la notifica del ricorso al 20 novembre 2023, è prescritta la pretesa anteriore al 20 novembre
2018. Poiché la ricorrente non ha rettificato il calcolo a seguito della eccezione di prescrizione, sulla quale neanche ha preso posizione, si impone la condanna generica”. Di conseguenza, il Giudice ordinario ha condannato il Ministero “al pagamento a favore della ricorrente dell'emolumento Retribuzione Professionale
Docenti maturato in relazione alle supplenze di cui al ricorso, tenuto conto della prescrizione di quanto maturato anteriormente al 20 novembre 2018; oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo”;
- che, con il ricorso per ottemperanza ora in esame, la ricorrente ha rappresentato, da un lato, di aver notificato il 27 dicembre 2024 la sentenza di condanna presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato; dall'altro lato, di aver proposto l'azione decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- che la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tar di ordinare al Ministero di ottemperare alla pronuncia condannatoria, “disponendo l'immediato accredito dell'importo di € 1.361,10 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti”, istando altresì per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero stesso; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- che alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato, in via preliminare:
- che, “con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l'ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene
l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo.
Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. VII, 11 novembre 2024, n. 6083);
- che la sentenza da ottemperare, pur contenendo una condanna generica, permette di stabilire la misura della prestazione spettante all'interessata mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatti contenuti nella medesima pronuncia: ciò comporta che la liquidazione dell'importo della
Retribuzione Professionale Docenti dovuto alla ricorrente non necessita di ulteriori N. 02469/2025 REG.RIC.
accertamenti giudiziali dinanzi al Giudice ordinario, con conseguente ammissibilità del presente ricorso per ottemperanza;
- che, infatti, la sentenza da ottemperare indica per relationem al ricorso introduttivo i periodi di supplenza a cui il beneficio si riferisce, specificando che il credito è prescritto per il periodo anteriore al 20 novembre 2018;
- che, inoltre, sulla scorta di quanto indicato nello stesso ricorso, la Retribuzione
Professionale Docenti si computa in “€ 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso dev'essere essere accolto poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente;
Ritenuto quindi: N. 02469/2025 REG.RIC.
- che, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non ha dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente;
- che, sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche” del Ministero intimato (indirizzo
PEC: dgers@postacert.istruzione.it), con facoltà di delegare gli adempimenti richiestigli ad altro Dirigente o, comunque, a un funzionario di posizione apicale del
Ministero intimato, senza che l'eventuale esercizio della delega richieda l'adozione di ulteriori provvedimenti autorizzativi da parte di questo Tribunale. Il predetto
Commissario ad acta dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente;
- che il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta; N. 02469/2025 REG.RIC.
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT RA RD IS N. 02469/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO