Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2014, n. 26464
CASS
Sentenza 19 febbraio 2014

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In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale. (Fattispecie in cui sono state ritenute irrilevanti l'avvenuta sottoscrizione del verbale di adesione e la stipulazione di una fideiussione bancaria a favore dell'Amministrazione finanziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2014, n. 26464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26464
    Data del deposito : 19 febbraio 2014

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