Sentenza 18 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2003, n. 15629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15629 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 1 56 29 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4164/2002 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron.
1.31810 Dott. AL Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. ES Antonio Maiorano Consigliere Ud. 13 mag- Guglielmucci Consigliere Dott. Corrado gio 2003 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: De ES AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabo- tino n. 2, studio avv. De Arcangelis, presso l'avv. Egicio De Ar- cangelis che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
3184 ricorrente
contro
Banca Intesa, Banca Commerciale Italiana S.p.A., elettivamente domici- liato in Roma, via Virgilio n. 8, presso l'avv. Enrico Ciccotti che, unitamente all'avv. Pietro Ichino, la rappresenta e difende giusta de- lega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 777/2000, decisa il 24 novembre 2000 e pub- blicata il 19 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 1617/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. AL Spanò; letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per il ri- getto del ricorso per manifesta infondatezza;
dato atto che nessuno tra i difensori si è presentato in Camera di Consiglio malgrado rituale avviso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE Viene impugnata con due motivi la sentenza del Tribunale di Messi- na n. 777/2000 del 24 novembre 2000 19 febbraio 2001, in quanto ha considerato inoperante un atto transattivo in forza del quale è stata chiesta dall'odierno ricorrente la reintegra nel posto di lavoro. La richiesta avanzata dal P.G., di rigetto del ricorso siccome ma- nifestamente infondato, merita accoglimento. Ed invero col primo motivo si censura un argomento meramente raf- forzativo e pertanto la censura manca del carattere della decisi- vità. 2 Col secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione e peraltro non viene indicato alcun errore argomentativo ma solamente pro- spettata una soluzione di segno diverso rispetto a quella adottata dai Giudici di merito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €241 00 oltre a € 2.000,00 per onorario. zliche lunch Roma, 13 maggio 2003 IL PRESIDENTE ЮвельIL CONSIGLIERE ESTENSORE Albence for V эли IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Vilena Bomm 3