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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10965 DEL 04/06/2024 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2796/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone il ricorso nei confronti del Comune di Palermo avverso l'Avviso di Accertamento ai fini imposta IMU per l'anno
2022, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni, n. 10965 del
04/06/2024, emesso dal Comune di Palermo, notificato in data 07/10/2024.
Eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per nullità della motivazione.
In via prioritaria evidenziava che l'immobile oggetto di maggiore imposta richiesta, risulta nei fatti ad uso abitativo con Categoria Catastale A/2 e non
A/10 come riportato in Avviso di Accertamento contestato.
A tal proposito viene allegata documentazione comprovante l'avvenuta variazione catastale in sanatoria a far data dal 25/10/2019 come da estratto
Modello Unico Informatico di aggiornamento degli atti catastali allegato, dove si evince chiaramente il cambio di destinazione d'uso da ufficio (A/10) ad abitazione (A/2).
Tale considerazione è alla base della presente contestazione in quanto incide significativamente sulla base di calcolo dell'imposta IMU oggetto di accertamento.
Lo stesso immobile risulta, poi, abitazione principale e residenza del
Nominativo_1comproprietario Signora .
Pertanto, da tutto quanto dedotto e rilevato consegue che l'avviso di accertamento impugnato è infondato e, dunque, va annullato.
L'atto impugnato è altresì illegittimo nella parte relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria unica di € 63,30. Invero, nessuna violazione è stata commessa e nessuna sanzione può essere irrogata in considerazione della correttezza del pagamento dell'imposta IMU dovuta e della provata illegittimità ed infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio.
In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale evocata in giudizio che replicava alle domande attoree concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo afferisce alla asserita carenza motivazionale.
La doglianza non è condivisibile.
L'avviso impugnato riporta i dati essenziali richiesti in conformità sia all'art. 7
Legge 212/2000 sia all'art. 1, comma 162, legge 296/2006.
L'atto, infatti, consente la chiara individuazione della fonte normativa, dei presupposti di fatto e di diritto, della annualità, della entità della pretesa tributaria.
Il secondo motivo attiene all'immobile ad uso abitativo.
La parte osserva che l'immobile oggetto di maggiore imposta richiesta, risulta nei fatti ad uso abitativo con Categoria Catastale A/2 e non A/10 come riportato in Avviso di Accertamento contestato.
A tal proposito parte attrice ha allegato documentazione comprovante l'avvenuta variazione catastale in sanatoria a far data dal 25/10/2019 come da estratto Modello Unico Informatico di aggiornamento degli atti catastali allegato, dove si evince chiaramente il cambio di destinazione d'uso da ufficio
(A/10) ad abitazione (A/2).
Orbene, la censura non è condivisibile atteso che nel periodo in esame l'immobile era accatastato come A/10 (uffici e studi privati).
La categoria catastale A/10 viene attribuita per le unità immobiliari utilizzate non a scopo abitativo ma ad uso “Uffici e studi privati”, ai quali non vengono riconosciute le agevolazioni previste per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.
L'art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, ai fini ICI e l'art. 'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini IMU, definiscono l'abitazione principale:
“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Il lessico “Abitazione” lascia esclusi dalle agevolazioni tutte quelle categorie catastali che hanno una diversa destinazione d'uso, come nel caso in esame
(categoria A/10 - Uffici e studi Privati).
Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Sez. 5,
n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016)" (cfr. anche Cass. n.
8017/2017). Con la recente pronuncia n. 9496 del 9/4/2024 la Cassazione ha, infine, ribadito il proprio orientamento secondo cui un immobile accatastato come ufficio
(A/10) non può usufruire dell'esonero dall'IMU per abitazione principale.
La Cassazione evidenzia che la classificazione in A/10 comporta un diverso calcolo dell'imponibile e ciò, proprio, in ragione della diversa destinazione d'uso.
Nel caso in esame l'immobile era classificato nella categoria A 10, destinato ad uso ufficio e utilizzato dal contribuente come abitazione principale.
Del resto, è lo stesso ricorrente a produrre la documentazione che attesta che la variazione catastale e la fine lavori sono avvenuti in data 05.12.2024.
Infatti, a pagina 3 dell'allegato nominato “copia modello unico informatico.pdf”
è indicato nel Docfa al quadro B nella parte in cui si inserisce la data in cui “la variazione si è verificata (ultimazione lavori)” la data del 05.12.2024.
E allora, la circostanza che nel DOCFA abbiano indicato i lavori “effettuati” nel
2019 non può comportare alcun effetto retroattivo della categoria catastale.
Peraltro, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza che l'immobile era accatastato nella categoria A/10, per averlo trasformato il 24.02.2017 da A/2 in A/10 con Docfa PA0037800.
Quanto alla circostanza che il cespite rappresenti l'abitazione principale della
Nominativo_1contitolare (sorella) , non modifica quanto sopra evidenziato. Non è possibile riconoscere retroattivamente la variazione da A/10 in A/2 e dunque anche la richiesta di esenzione per abitazione principale non sarebbe postulabile.
Con l'ordinanza n. 21908 del 2/8/2024 la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle variazioni catastali in ordine all'applicazione dell'IMU, ribadendo la regola generale secondo cui occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
Conseguentemente l'immobile, prima della superiore data, non aveva i requisiti per essere considerata abitazione.
Con riferimento alla asserita illegittimità delle sanzioni, si rileva che le stesse sono applicabili in quanto relative alla violazione per omesso o parziale versamento della imposta prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997 (nella misura del 30% dell'importo non versato).
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di
Palermo, che si liquidano in euro 190,00, già ridotte ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, oltre al rimborso delle spese generali
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Giudice unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10965 DEL 04/06/2024 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2796/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone il ricorso nei confronti del Comune di Palermo avverso l'Avviso di Accertamento ai fini imposta IMU per l'anno
2022, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni, n. 10965 del
04/06/2024, emesso dal Comune di Palermo, notificato in data 07/10/2024.
Eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per nullità della motivazione.
In via prioritaria evidenziava che l'immobile oggetto di maggiore imposta richiesta, risulta nei fatti ad uso abitativo con Categoria Catastale A/2 e non
A/10 come riportato in Avviso di Accertamento contestato.
A tal proposito viene allegata documentazione comprovante l'avvenuta variazione catastale in sanatoria a far data dal 25/10/2019 come da estratto
Modello Unico Informatico di aggiornamento degli atti catastali allegato, dove si evince chiaramente il cambio di destinazione d'uso da ufficio (A/10) ad abitazione (A/2).
Tale considerazione è alla base della presente contestazione in quanto incide significativamente sulla base di calcolo dell'imposta IMU oggetto di accertamento.
Lo stesso immobile risulta, poi, abitazione principale e residenza del
Nominativo_1comproprietario Signora .
Pertanto, da tutto quanto dedotto e rilevato consegue che l'avviso di accertamento impugnato è infondato e, dunque, va annullato.
L'atto impugnato è altresì illegittimo nella parte relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria unica di € 63,30. Invero, nessuna violazione è stata commessa e nessuna sanzione può essere irrogata in considerazione della correttezza del pagamento dell'imposta IMU dovuta e della provata illegittimità ed infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio.
In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale evocata in giudizio che replicava alle domande attoree concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo afferisce alla asserita carenza motivazionale.
La doglianza non è condivisibile.
L'avviso impugnato riporta i dati essenziali richiesti in conformità sia all'art. 7
Legge 212/2000 sia all'art. 1, comma 162, legge 296/2006.
L'atto, infatti, consente la chiara individuazione della fonte normativa, dei presupposti di fatto e di diritto, della annualità, della entità della pretesa tributaria.
Il secondo motivo attiene all'immobile ad uso abitativo.
La parte osserva che l'immobile oggetto di maggiore imposta richiesta, risulta nei fatti ad uso abitativo con Categoria Catastale A/2 e non A/10 come riportato in Avviso di Accertamento contestato.
A tal proposito parte attrice ha allegato documentazione comprovante l'avvenuta variazione catastale in sanatoria a far data dal 25/10/2019 come da estratto Modello Unico Informatico di aggiornamento degli atti catastali allegato, dove si evince chiaramente il cambio di destinazione d'uso da ufficio
(A/10) ad abitazione (A/2).
Orbene, la censura non è condivisibile atteso che nel periodo in esame l'immobile era accatastato come A/10 (uffici e studi privati).
La categoria catastale A/10 viene attribuita per le unità immobiliari utilizzate non a scopo abitativo ma ad uso “Uffici e studi privati”, ai quali non vengono riconosciute le agevolazioni previste per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.
L'art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, ai fini ICI e l'art. 'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini IMU, definiscono l'abitazione principale:
“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Il lessico “Abitazione” lascia esclusi dalle agevolazioni tutte quelle categorie catastali che hanno una diversa destinazione d'uso, come nel caso in esame
(categoria A/10 - Uffici e studi Privati).
Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Sez. 5,
n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016)" (cfr. anche Cass. n.
8017/2017). Con la recente pronuncia n. 9496 del 9/4/2024 la Cassazione ha, infine, ribadito il proprio orientamento secondo cui un immobile accatastato come ufficio
(A/10) non può usufruire dell'esonero dall'IMU per abitazione principale.
La Cassazione evidenzia che la classificazione in A/10 comporta un diverso calcolo dell'imponibile e ciò, proprio, in ragione della diversa destinazione d'uso.
Nel caso in esame l'immobile era classificato nella categoria A 10, destinato ad uso ufficio e utilizzato dal contribuente come abitazione principale.
Del resto, è lo stesso ricorrente a produrre la documentazione che attesta che la variazione catastale e la fine lavori sono avvenuti in data 05.12.2024.
Infatti, a pagina 3 dell'allegato nominato “copia modello unico informatico.pdf”
è indicato nel Docfa al quadro B nella parte in cui si inserisce la data in cui “la variazione si è verificata (ultimazione lavori)” la data del 05.12.2024.
E allora, la circostanza che nel DOCFA abbiano indicato i lavori “effettuati” nel
2019 non può comportare alcun effetto retroattivo della categoria catastale.
Peraltro, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza che l'immobile era accatastato nella categoria A/10, per averlo trasformato il 24.02.2017 da A/2 in A/10 con Docfa PA0037800.
Quanto alla circostanza che il cespite rappresenti l'abitazione principale della
Nominativo_1contitolare (sorella) , non modifica quanto sopra evidenziato. Non è possibile riconoscere retroattivamente la variazione da A/10 in A/2 e dunque anche la richiesta di esenzione per abitazione principale non sarebbe postulabile.
Con l'ordinanza n. 21908 del 2/8/2024 la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle variazioni catastali in ordine all'applicazione dell'IMU, ribadendo la regola generale secondo cui occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
Conseguentemente l'immobile, prima della superiore data, non aveva i requisiti per essere considerata abitazione.
Con riferimento alla asserita illegittimità delle sanzioni, si rileva che le stesse sono applicabili in quanto relative alla violazione per omesso o parziale versamento della imposta prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997 (nella misura del 30% dell'importo non versato).
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di
Palermo, che si liquidano in euro 190,00, già ridotte ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, oltre al rimborso delle spese generali
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Giudice unico
Dr. Guido Petrigni