Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2024, n. 36467
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Sentenza 3 luglio 2024

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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2024, n. 36467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36467
    Data del deposito : 3 luglio 2024

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