Sentenza 2 novembre 2022
Massime • 1
In tema di procedimento di restituzione di cose sequestrate, nel caso in cui la Corte di cassazione annulla con rinvio il provvedimento per violazione del disposto dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del giudizio rescissorio deve essere diverso da quello che ha emesso l'ordinanza annullata. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche in tal caso, trovano applicazione i principi espressi dalla Corte costituzione con la sentenza n. 183 del 2013, in materia di incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2022, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2022 |
Testo completo
0 3897-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI Sent. n. sez. 1952 -Presidente - -CC 02/11/2022 PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 25935/2022 MASSIMO PERROTTI SANDRA RECCHIONE Relatore MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD Udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO persona offesa-1. Il Tribunale di Napoli Nord respingeva la richiesta del ricorrente che aveva chiesto la restituzione del denaro vincolato con sequestro probatorio in relazione ai reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. Il Tribunale evidenziava che il reato per cui si procedeva era estinto per morte dell'imputato e che il denaro vincolato, assente un accertamento di responsabilità, avrebbe dovuto essere restituito agli eredi nei confronti dei quali il ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione civile.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il Tribunale avrebbe respinto illegittimamente la richiesta di restituzione dato che, dalle prove raccolte, la responsabilità da reato sarebbe emersa chiaramente e, pertanto, il denaro avrebbe dovuto essere restituito al ricorrente che aveva patito il danno da appropriazione. Si deduceva inoltre che l'ordinanza non avrebbe considerato la possibilità di trasmettere gli atti al Giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il collegio rileva che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, ed a mantenere il sequestro (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 21273 del 09/02/2017, Paregiani, Rv. 270131 - 0; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Guadagnino, Rv. 264532 – 01). La controversia deve essere tuttavia oggetto di un rigoroso accertamento da parte del giudice penale che ne deve valutare la consistenza: si è già affermato che non può prescindersi da un accurato esame della "serietà" della controversia (effettiva o potenziale che sia) pur se tale espressione, utilizzata dal legislatore nelle analoga previsione (salvo ciò che si preciserà in seguito) dell'art. 3 cod. proc. pen. (e sostanzialmente riproposta nell'art. 479 cod. proc. pen. ove si fa riferimento alla particolare complessità) non è testualmente riprodotta nel dettato normativo in esame (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917). La decisione sulla restituzione spetta al giudice penale solo se, sulla base degli elementi di prova di disponibili, risulti accertata la volontà delle parti di non accedere alla giurisdizione civile. Nel caso in esame il Giudice, non conformandosi a tali indicazioni ermeneutiche, disponeva la restituzione in favore degli eredi dell'imputato, senza rimettere le parti di fronte al giudice civile. 2 3.Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli Nord "in diversa composizione". Sul punto il collegio ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 183 del 2013 con specifico riferimento all'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio, ha rilevato che la previsione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. si salda con le disposizioni dell'art. 623 cod. proc. pen., che individuano il giudice competente a pronunciare dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione;
e che l'art. 623 prende espressamente in considerazione l'esigenza di evitare la coincidenza soggettiva tra giudice del rinvio e giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato solo con riguardo alle sentenze (lettera d): mentre, nel caso di annullamento di un'ordinanza, si limita puramente e semplicemente a stabilire che gli atti debbano essere trasmessi «al giudice che l'ha pronunciata» (lettera a). I giudici della Consulta hanno ritenuto che gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. fossero costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Alla base della dichiarazione di incostituzionalità è stata posta la omogeneità del giudizio effettuato in ordine alla continuazione in sede esecutiva rispetto a quello che si effettua in sede di cognizione. La ratio decidendi di tale pronuncia consente di affermare che, anche nel caso che ci occupa, il giudice che deve valutare la consistenza della controversia posta a fondamento della richiesta di restituzione assume la natura di “giudizio”, che deve essere effettuato da un giudice che non si sia già pronunciato sul punto. Si afferma, dunque, che quando viene annullata un' ordinanza per violazione dell'art.263 comma 3 cod. proc. pen. il giudice che dovrà effettuare il giudizio rescissorio deve essere diverso da quello che ha emesso l'ordinanza annullata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova valutazione al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'estensore Il Presidente г SECONDA SEZIONE PENALE Sandra RecchioneSandra Recchio 30 GEN. 2023 A Sergio Beltrani XIONARIO ZIARIO Claudia Pianelli T J O N R E O G