CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5489/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380390 86 802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00380390 86 802, notificata in data 9.05.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha intimato, n.q. di socio illimitatamente responsabile della Società_1 di Fiocco Nominativo_1
, Ricorrente_1 e Nominativo_3 Società_2 S.n.c.., il pagamento dell'importo complessivo di
€ 16.386,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012”.
A sostegno del gravame deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e la circostanza che il ruolo sarebbe stato formato da parte di un soggetto non legittimato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni del 27 ottobre 2025.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sentite le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La mancata costituzione in giudizio dell'ATO Me1 in liquidazione, cui il ricorso risulta notificato via pec in data 26 giugno 2025, importa che le prime due censure risultino da accogliere.
La cartella in questione menziona vari atti di intimazione, tutti formati in data 29 luglio 2019, e notificati in varie date, ma non vi è prova della loro effettiva notifica. Parte ricorrente contesta di aver ricevuto prima della cartella altri atti contententi la pretesa in questione, così come le fatture sottostanti.
In difetto, peraltro, di questa essenziale documentazione, dagli anni cui i tributi si riferiscono (dal 2009 al
2012) sino alla notifica della cartella in contestazione, avvenuta nel 2025, si è certamente maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna dell'ATO ME1 in liquidazione al pagamento delle spese della lite, che si liquidano in dispositivo. Le spese possono essere, invece, compensate nei confronti dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata.
Condanna ATO ME1 in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Messina, 28 ottobre 2025 Il Presidente est.
TE SC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5489/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380390 86 802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00380390 86 802, notificata in data 9.05.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha intimato, n.q. di socio illimitatamente responsabile della Società_1 di Fiocco Nominativo_1
, Ricorrente_1 e Nominativo_3 Società_2 S.n.c.., il pagamento dell'importo complessivo di
€ 16.386,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012”.
A sostegno del gravame deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e la circostanza che il ruolo sarebbe stato formato da parte di un soggetto non legittimato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni del 27 ottobre 2025.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sentite le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La mancata costituzione in giudizio dell'ATO Me1 in liquidazione, cui il ricorso risulta notificato via pec in data 26 giugno 2025, importa che le prime due censure risultino da accogliere.
La cartella in questione menziona vari atti di intimazione, tutti formati in data 29 luglio 2019, e notificati in varie date, ma non vi è prova della loro effettiva notifica. Parte ricorrente contesta di aver ricevuto prima della cartella altri atti contententi la pretesa in questione, così come le fatture sottostanti.
In difetto, peraltro, di questa essenziale documentazione, dagli anni cui i tributi si riferiscono (dal 2009 al
2012) sino alla notifica della cartella in contestazione, avvenuta nel 2025, si è certamente maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna dell'ATO ME1 in liquidazione al pagamento delle spese della lite, che si liquidano in dispositivo. Le spese possono essere, invece, compensate nei confronti dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata.
Condanna ATO ME1 in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Messina, 28 ottobre 2025 Il Presidente est.
TE SC