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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4989/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Sharm El Sheikh Srls In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan 1 80100 Resistente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073823407000 CREDITO DI IMPO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22421/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente impugna, sia nei confronti della Agenzia delle Entrate - DP 1 Napoli e sia nei confronti della
Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n. 071/2024/0073823407000 notificata in data
17/12/2024, contenente ruolo iscritto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73.
Deduce la omessa notifica degli atti prodromici e la decadenza delle pretese erariali, l'omessa allegazione degli stessi all'atto impugnato, la carenza di motivazione dell'atto impugnato con riguardo al mancato calcolo degli interessi e la prescrizione dell'azione di riscossione e, infine l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzion.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Risultano depositate memorie illustrative del ricorrente, con le quali eccepisce la mancanza di prova della legittimazione alla firma della cartella di pagamento, e sostiene la irritualità della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, derivante dall'assenza di una valida procura speciale conferita al funzionario sottoscrittore dell'atto difensivo e delle controdeduzioni.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata, contenendo ruolo iscritto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, è stata notificata entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25, comma 1, lett.
a), ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Come noto, nella giurisprudenza di legittimità risulta consolidato il principio secondo cui "la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione " (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396) (Cass. 5981/2024). Tanto premesso, risulta evidente che la cartella di pagamento impugnata riguarda carenti versamenti Irpef e addizionali relativi all'anno 2020 e che il controllo automatico previsto dall' art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è consistito in un mero controllo cartolare per il quale l'Ufficio ha sostanzialmente accertato che non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che lo stesso contribuente ha riconosciuto come dovuti e di cui ha omesso il pagamento e che, dunque, veniva in rilievo il recupero di imposta derivante da omessi versamenti, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non risulta necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
Pertanto, la doglianza del contribuente è infondata, vieppiù, ancorché non rilevante ai fini della controversia per quanto sopra richiamato, in quanto l'Ufficio, sebbene non sussistesse alcun obbligo in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, ha comunque reso disponibile la comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis della succitata dichiarazione, comunicazione che risulta inviata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile all'intermediario (Palumbo Nominativo_1 - c.f. CF_1). Il succitato intermediario è, infatti, lo stesso soggetto che ha inviato telematicamente all'Agenzia la Dichiarazione Modello Redditi/2021 presentata per il periodo di imposta 2020, indicando, come si evince dalla allegata ristampa del frontespizio della dichiarazione, il proprio codice fiscale e barrando la casella per la ricezione dell'avviso telematico del controllo automatizzato della dichiarazione. Tali avvisi “telematici”, a differenza delle ordinarie comunicazioni di irregolarità inviate tramite raccomandata A/R o PEC direttamente al contribuente, non vengono “inviati” o
“trasmessi” ad un destinatario, ma sono “resi disponibili” all'intermediario che ha predisposto ed inviato la dichiarazione su una piattaforma informatica (Entratel). E' onere dell'intermediario, secondo quanto previsto dalla normativa (art.
2-bis del D.L. 203/20059 e dalla prassi di riferimento (Provv. Direttore dell'Agenzia del
03/11/2009, circolare n. 47/E del 2009), accedere a tale piattaforma, prelevare gli avvisi presenti ed informare i contribuenti interessati degli esiti della liquidazione.
Con riferimento alla ulteriore doglianza relativa al difetto di motivazione, per le cartelle recanti pretese tributarie, l'obbligo di motivazione va come noto differenziato a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr: Cass. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, si deve distinguere gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare, come nella controversia in esame (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr
633/1972), ovvero, qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento,
l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione dello stesso contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria e nei versamenti rintracciati che nel caso di specie mancano. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009), la qual cosa, per l'appunto, rende anche non necessaria la comunicazione d'irregolarità, non essendoci incertezze e trattandosi di dati pienamente conosciuti da controparte, comunicazione che comunque nel caso in esame è stata emessa e messa a disposizione alla controparte come dalla stessa indicata mediante messa a disposizione telematica all'intermediario. Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si fa presente che, per quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Inoltre, il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede che “se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicata e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
E' evidente però come da tali previsioni non discenda l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato, come nel caso di specie, siano indicati gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato.
Con riguardo, inoltre, all'eccezione circa la mancata indicazione del calcolo degli interessi, si osserva che recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 22281 del 14/07/2022 ha chiarito che:
“Quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella". Nel caso di specie, gli interessi sono quelli legali iscritti dall'Ente impositore al momento della formazione dei ruoli ai quali sono stati aggiunti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione previsti dalla normativa in materia di riscossione.
Risulta inammissibile il motivo di doglianza relativo alla mancanza di prova della legittimazione alla firma della cartella di pagamento, in quanto eccepito solo con memorie illustrative e che avrebbe dovuto trovare ingresso nel procedimento con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Infine, risulta infondata la eccezione di irritualità della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle
Entrate, derivante dall'assenza di una valida e specifica procura speciale conferita al funzionario sottoscrittore dell'atto difensivo e delle controdeduzioni depositate in questo procedimento, essendo la procura in atti pienamente conforme alle disposizioni normative, consentendo di identificare i poteri conferiti, gli atti da compiere e le controversie per le quali rappresentare e difendere l'Ufficio in giudizio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4989/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Sharm El Sheikh Srls In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan 1 80100 Resistente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073823407000 CREDITO DI IMPO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22421/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente impugna, sia nei confronti della Agenzia delle Entrate - DP 1 Napoli e sia nei confronti della
Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n. 071/2024/0073823407000 notificata in data
17/12/2024, contenente ruolo iscritto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73.
Deduce la omessa notifica degli atti prodromici e la decadenza delle pretese erariali, l'omessa allegazione degli stessi all'atto impugnato, la carenza di motivazione dell'atto impugnato con riguardo al mancato calcolo degli interessi e la prescrizione dell'azione di riscossione e, infine l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzion.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Risultano depositate memorie illustrative del ricorrente, con le quali eccepisce la mancanza di prova della legittimazione alla firma della cartella di pagamento, e sostiene la irritualità della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, derivante dall'assenza di una valida procura speciale conferita al funzionario sottoscrittore dell'atto difensivo e delle controdeduzioni.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata, contenendo ruolo iscritto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, è stata notificata entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25, comma 1, lett.
a), ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Come noto, nella giurisprudenza di legittimità risulta consolidato il principio secondo cui "la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione " (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396) (Cass. 5981/2024). Tanto premesso, risulta evidente che la cartella di pagamento impugnata riguarda carenti versamenti Irpef e addizionali relativi all'anno 2020 e che il controllo automatico previsto dall' art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è consistito in un mero controllo cartolare per il quale l'Ufficio ha sostanzialmente accertato che non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che lo stesso contribuente ha riconosciuto come dovuti e di cui ha omesso il pagamento e che, dunque, veniva in rilievo il recupero di imposta derivante da omessi versamenti, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non risulta necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
Pertanto, la doglianza del contribuente è infondata, vieppiù, ancorché non rilevante ai fini della controversia per quanto sopra richiamato, in quanto l'Ufficio, sebbene non sussistesse alcun obbligo in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, ha comunque reso disponibile la comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis della succitata dichiarazione, comunicazione che risulta inviata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile all'intermediario (Palumbo Nominativo_1 - c.f. CF_1). Il succitato intermediario è, infatti, lo stesso soggetto che ha inviato telematicamente all'Agenzia la Dichiarazione Modello Redditi/2021 presentata per il periodo di imposta 2020, indicando, come si evince dalla allegata ristampa del frontespizio della dichiarazione, il proprio codice fiscale e barrando la casella per la ricezione dell'avviso telematico del controllo automatizzato della dichiarazione. Tali avvisi “telematici”, a differenza delle ordinarie comunicazioni di irregolarità inviate tramite raccomandata A/R o PEC direttamente al contribuente, non vengono “inviati” o
“trasmessi” ad un destinatario, ma sono “resi disponibili” all'intermediario che ha predisposto ed inviato la dichiarazione su una piattaforma informatica (Entratel). E' onere dell'intermediario, secondo quanto previsto dalla normativa (art.
2-bis del D.L. 203/20059 e dalla prassi di riferimento (Provv. Direttore dell'Agenzia del
03/11/2009, circolare n. 47/E del 2009), accedere a tale piattaforma, prelevare gli avvisi presenti ed informare i contribuenti interessati degli esiti della liquidazione.
Con riferimento alla ulteriore doglianza relativa al difetto di motivazione, per le cartelle recanti pretese tributarie, l'obbligo di motivazione va come noto differenziato a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr: Cass. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, si deve distinguere gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare, come nella controversia in esame (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr
633/1972), ovvero, qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento,
l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione dello stesso contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria e nei versamenti rintracciati che nel caso di specie mancano. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009), la qual cosa, per l'appunto, rende anche non necessaria la comunicazione d'irregolarità, non essendoci incertezze e trattandosi di dati pienamente conosciuti da controparte, comunicazione che comunque nel caso in esame è stata emessa e messa a disposizione alla controparte come dalla stessa indicata mediante messa a disposizione telematica all'intermediario. Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si fa presente che, per quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Inoltre, il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede che “se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicata e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
E' evidente però come da tali previsioni non discenda l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato, come nel caso di specie, siano indicati gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato.
Con riguardo, inoltre, all'eccezione circa la mancata indicazione del calcolo degli interessi, si osserva che recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 22281 del 14/07/2022 ha chiarito che:
“Quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella". Nel caso di specie, gli interessi sono quelli legali iscritti dall'Ente impositore al momento della formazione dei ruoli ai quali sono stati aggiunti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione previsti dalla normativa in materia di riscossione.
Risulta inammissibile il motivo di doglianza relativo alla mancanza di prova della legittimazione alla firma della cartella di pagamento, in quanto eccepito solo con memorie illustrative e che avrebbe dovuto trovare ingresso nel procedimento con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Infine, risulta infondata la eccezione di irritualità della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle
Entrate, derivante dall'assenza di una valida e specifica procura speciale conferita al funzionario sottoscrittore dell'atto difensivo e delle controdeduzioni depositate in questo procedimento, essendo la procura in atti pienamente conforme alle disposizioni normative, consentendo di identificare i poteri conferiti, gli atti da compiere e le controversie per le quali rappresentare e difendere l'Ufficio in giudizio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.