Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“- del provvedimento di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 9.1.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di notifica, “ …per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie ”; “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nei provvedimenti, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; “ …ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino ha emesso la misura di prevenzione del D.A.SPO nei confronti del ricorrente per il periodo di un anno, a seguito dei violenti scontri tra tifosi avvenuti a Torino, in Piazza “Gran Madre di Dio” e nelle vie limitrofe, verso le ore -OMISSIS- del -OMISSIS-, alla vigilia della partita di calcio “Juventus - Torino”.
In particolare, la Questura – rilevato che il ricorrente “ …è stato individuato e fermato dal personale del locale Ufficio Prevenzione Generale al termine della rissa nelle vie adiacenti a Piazza Gran Madre ” – ha addebitato a quest’ultimo di essere stato presente “ …nel gruppo di tifosi che si è scontrato con i supporter della tifoseria rilevale contribuendo a consolidare l’ipotesi che il medesimo abbia comunque, in modo coordinato, partecipato alla realizzazione della rissa in un generale contesto di comune consapevolezza e di finalità criminosa e violenta ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 98/2025 (non appellata), questa Sezione ha accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989, contestando la sussistenza di elementi probatori, anche solo indiziari, volti a dimostrare la sua partecipazione agli scontri tra i tifosi.
Il motivo deve ritenersi fondato.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, se la misura del D.A.SPO appartiene “…al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza ogni oltre ragionevole dubbio della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico… ”, la sua applicazione, incidendo comunque sulla libertà di circolazione garantita dall’art. 16 Cost., deve nondimeno essere fondata su “…"elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 866/2019) ” (Cons. di Stato, sent. n. 7487/2023, nello stesso senso cfr. Cons. di Stato, sent. n. 730/2023).
Nel caso di specie, dagli atti di indagine prodotti in giudizio emergono, quali unici elementi indiziari a carico del ricorrente, la sua presenza nella zona degli scontri (alle ore 1:22, cfr. doc. 1 resistente) circa venti minuti dopo il loro verificarsi (tra le ore 00:52 e le 00:57, cfr. provvedimento impugnato) e la sua appartenenza ad un gruppo ultras di tifosi.
Come già rilevato in sede cautelare, tali elementi, di per sé soli – ed in assenza di specifiche circostanze emerse in sede di identificazione sul posto da parte della polizia (non è contestata da parte della Questura la deduzione del ricorrente secondo la quale non sarebbe stato fermato a seguito del controllo di polizia, non essendo stati ravvisati sulla sua persona indizi della partecipazione alla rissa, quali ferite, armi improprie, ecc.) – non possono ritenersi sufficienti a fornire decisivi indizi sulla presenza del ricorrente al momento degli scontri tra le tifoserie e sulla sua partecipazione agli stessi, anche solo in termini di agevolazione dell’azione di gruppo.
Inoltre, a fronte dell’affermazione del ricorrente di essere giunto sul posto con la sua autovettura intorno alle ore 1:10, quando gli scontri erano già finiti, e della richiesta di accertare tale circostanza mediante la visione degli impianti di videosorveglianza che dovrebbero avere ripreso il momento in cui è arrivato e ha parcheggiato il veicolo, la Questura non ha fornito alcuna replica o elemento probatorio sul punto.
Da ultimo, successivamente all’emanazione dell’ordinanza cautelare (non appellata) e in vista dell’udienza pubblica, la Questura ha prodotto delle intercettazioni di messaggi “ WhatsApp ” relativi al giorno degli scontri e ai giorni precedenti e successivi ai fatti.
Sulla base di tali intercettazioni emergono elementi indiziari nel senso che il ricorrente non ha partecipato attivamente alla rissa, ma è giunto sul luogo dei fatti quando gli scontri erano già avvenuti. Si legge infatti in una conversazione attribuita a quest’ultimo quanto segue: “ Hanno identificato si perché siamo arrivati dopo il gran bar dopo che c’era stato casino. Io ho parcheggiato e sono sceso perché ho visto gente a terra. Dopo è arrivata polizia e hanno chiesto documenti ” (cfr. annotazione di polizia giudiziaria, doc. 2, pag. 3, resistente, deposito del 3.12.2025).
Secondo la Questura, dai messaggi intercettati emergerebbe comunque la consapevolezza e volontà del ricorrente di recarsi sul luogo degli scontri per parteciparvi.
Tale impostazione, tuttavia, comporta una modificazione sostanziale della condotta originariamente addebitata al ricorrente con l’emissione del D.A.SPO. impugnato, ossia non più avere partecipato attivamente alla rissa ma essersi recato sul luogo degli scontri, successivamente alla loro verificazione, con l’intenzione di parteciparvi.
Di conseguenza, i nuovi elementi di indagine non possono dimostrare la legittimità del provvedimento impugnato che è stato fondato e motivato sulla base di un differente presupposto di fatto, e cioè che il ricorrente sarebbe stato fermato dalla polizia subito dopo avere preso parte attiva alla rissa. Peraltro, ad avviso del Collegio, se la condotta rilevante ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione del D.A.SPO. può consistere anche nell’agevolazione psichica dell’azione del gruppo mediante il rafforzamento dei propositi violenti, di tale addebito deve essere data compiuta e specifica motivazione con l’indicazione dei relativi elementi indiziari a supporto, non essendo sufficiente di per sé la mera intenzione cui non è seguita una condotta potenzialmente rilevante, anche solo in termini di concorso morale, rispetto agli episodi violenti verificatisi.
3. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento, per ragioni logiche, degli altri motivi proposti.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AN | FA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.