Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2025, proposto da:
Il Riposo di Snoopy S.a.s. di De UC IC, IC De UC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a. del provvedimento, prot. n. 1567 del 26 febbraio 2025, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico II Servizio del Comune di Baiano (AV), recante ad oggetto “Richiesta Permesso di Costruire (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 art. 10 e ss.mm.ii.) per i lavori di <<Adeguamento dei servizi collaterali del Cimitero per animali da compagnia – Il Riposo di Snoopy>>…DINIEGO DEFINITIVO”; b. della nota, prot. n. 8524/2924, del 28 novembre 2024, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico II Servizio del Comune di Baiano ha comunicato il preavviso di diniego al rilascio del suddetto titolo edilizio; c. di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e propedeutico, tra cui, per quanto possa occorrere: 1) l’art. 24 delle NTA del P.R.G. Baiano, approvato con D.P.G.R., n. 3551, del 13 maggio 1982.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa TA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di compravendita del 27.01.2006, la società “Il Riposo di Snoopy sas di Palma Luisa” acquistava un’area agricola nel Comune di Baiano, censita in catasto al fl. 5, p.lla 165 (oggi p.lla 904).
L’acquisto era funzionale alla realizzazione di un cimitero per animali da affezione, in conformità al regolamento regionale n. 1/2021 e alle Linee guida pubblicate sul B.U.R.C. n. 25 del 5.6.2006.
Con istanza, prot. 2517 del 21.03.2006, la società presentava un progetto edilizio per la sistemazione dell’area a cimitero.
.on il permesso di costruire n. 6/07 dell’08.03.2007, si assentiva la realizzazione dell’area cimiteriale - con tutte le attrezzature/strutture all’uopo occorse dalla normativa vigente - condizionando, però, l’attività edilizia al rispetto delle seguenti prescrizioni:
erano realizzati i lavori di sistemazione dell’area, conclusi con nota del 09.11.2009 (comunicazione di fine lavori e collaudo finale); per cui le tre piccole strutture mobili sono state adibite a locale ufficio, spogliatoio/wc e deposito attrezzi.
Con d.i.a., prot. 1024 del 03.02.2010, era comunicato l’avvio degli interventi volti alla realizzazione, in area adiacente la zona destinata all’inumazione, di un volume tecnico adibito a box custodia forno crematorio.
L’opera, realizzata sotto il sedime dell’anzidetto box-custodia, è completamente interrata, ed è stata segnalata giusta s.c.i.a. prot. 236 dell’11.01.2011.
Con nota, prot. 3838 del 09.05.2011, il Comune attestava la conformità urbanistica dell’opera.
Con certificato di agibilità, prot. 9361 del 22.11.2011, si attestava l’utilizzabilità/conformità del locale box adibito a custodia forno crematorio per animali.
Nel marzo 2023, l’Ente avviava d’ufficio il procedimento finalizzato al ritiro in autotutela del permesso di costruire n. 6 del 2007 e all’adozione dei provvedimenti ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e art. 167 D.L.vo 42/2004.
Con provvedimento, prot. 5958 del 14.11.2023, si rigettava la domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 D.Lgs.42/2004.
Con provvedimento prot. 6008/23 del 15.11.2023, il Comune annullava il permesso di costruire n. 6 del 2007.
Con ordinanza dirigenziale n. 41/2023 del 15.11.2023, ordinava la rimozione delle opere realizzate.
Avverso gli atti de quibus insorgono la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Va, poi, soggiunto che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che, agli atti, risulta depositata la nota del 27.01.2026, nella quale la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
E tanto basta al Collegio.
Stante la natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO