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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv.TESTA Parte_1
RO
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
NE IA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
7.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.12.2024, in forza di decreto di omologa del 07.08.2024, R.G. n. 5756/2023, notificato all'ente convenuto, unitamente al modulo AP70, il 12.08.2024.
Deducendo il mancato rispetto, da parte dell' , del termine di 120 giorni CP_1
previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., ai fini del pagamento della prestazione, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della provvidenza suindicata, oltre accessori di legge.
Con memoria del 13.11.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando CP_1
“che, in data 28 agosto 2025 è stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria “ e che “il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data
22/09/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria
(ALL.2)”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv.TESTA Parte_1
RO
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
NE IA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
7.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.12.2024, in forza di decreto di omologa del 07.08.2024, R.G. n. 5756/2023, notificato all'ente convenuto, unitamente al modulo AP70, il 12.08.2024.
Deducendo il mancato rispetto, da parte dell' , del termine di 120 giorni CP_1
previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., ai fini del pagamento della prestazione, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della provvidenza suindicata, oltre accessori di legge.
Con memoria del 13.11.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando CP_1
“che, in data 28 agosto 2025 è stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria “ e che “il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data
22/09/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria
(ALL.2)”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
GI Busoli