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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, LA
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4477/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320199001287080000 CONTR IRRIGUO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate - riscossione (d'ora innanzi AdER) ha impugnato la sentenza n. 1112/2/2024 del
6.2.2024, depositata il 9.2.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento n. 293 2019 9001287080, nella parte relativa ai carichi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2015 0040549540 e n. 293 2017 0023894216, ritenendo - in assenza di costituzione dell'agente della riscossione - che non fosse stata fornita prova della notificazione, al ricorrente
Resistente_1, delle predette due cartelle presupposte, che questi assumeva non essergli state mai notificate. Con la stessa sentenza, le spese sostenute dal ricorrente per affrontare il giudizio venivano dichiarate irripetibili.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 21.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in fase di gravame, AdER ha prodotto, come era legittimata a fare, stante l'applicazione, nella specie, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/2025, trattandosi di giudizio introdotto nel primo grado prima del 4.1.2024, dell'originario disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992, della documentazione
- certamente indispensabile ai fini del decidere - asseritamente attestante la regolare notificazione delle due cartelle presupposte limitatamente al carico delle quali è stata impugnata l'intimazione di pagamento in precedenza indicata.
Ebbene, tra la documentazione prodotta si riviene la notificazione, effettuata a mezzo PEC in data 4.9.2017, della cartella di pagamento n. 29320170023894216, cui ha fatto legittimamente seguito l'intimazione impugnata, che, pertanto, per quanto attiene all'importo di 16.262,18 € di cui alla cartella anzidetta, non può essere affatto annullata. In relazione a tale posta, conseguentemente, la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata, senza possibilità di procedere al vaglio delle ulteriori censure proposte dal ricorrente e non vagliate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite nelle ragioni della decisione assunta, non avendo il Resistente_1, in assenza di costituzione nella presente fase di gravame, a devolverle al giudizio di questa Corte.
Per quanto attiene alla cartella n. 293 2015 0040549540, dell'importo di 7.076,59 €, emerge che la stessa
è stata notificata al Resistente_1 nelle forme dell'art. 140 c.p.c., avendo il messo notificatore cercato il destinatario all'indirizzo di residenza - quello di cui al Indirizzo_2
- come risultante dalla consultazione degli archivi informatici ARCO estratti alla data dell'11.3.2016, sia in data 13.5.2016 che in data 25.5.2016, colà non rinvenendolo e neppure rinvenendovi alcuna delle persone che ai sensi dell'art. 139 c.p.c. sarebbero state legittimate alla ricezione del plico, ragione per cui lo stesso 25.5.2025 il messo provvedeva a depositare il plico presso la casa comunale ed a lasciare avviso del deposito nella porta dell'abitazione di residenza del Resistente_1, dandogli poi comunicazione delle predette circostanze mediante spedizione, sempre in data 25.5.2025, a mezzo del Consorzio_1, della raccomandata AR n. 210005465851. Detta raccomandata, però, giammai è stata recapitata al
Resistente_1, risultando in essa apposta, in data 7.7.2016, l'annotazione a stampa “TRASFERITO”. Invero, la parola “TRASFERITO” risulta riportata anche sulla relata di notificazione della cartella compilata dal messo notificatore in occasione dei due accessi del 13.5.2016 e del 25.5.2016, con ogni probabilità appostavi una volta ottenuta in restituzione la raccomandata informativa giacché altrimenti la circostanza avrebbe dovuto indurre il messo notificatore ad aggiornare gli accertamenti anagrafici sul conto del Resistente_1, come già evidenziato risalenti ad oltre due mesi prima rispetto al momento in cui è stata tentata la notificazione della cartella di pagamento, piuttosto che dare corso agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c.. La procedura notificatoria della cartella anzidetta, pertanto, non può ritenersi perfezionata sicché anche con riferimento al carico portata dalla stessa va annullata l'intimazione in origine impugnata, sul punto confermando la sentenza oggetto di gravame.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese sostenute da
AdER.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2019
9001287080 limitatamente al carico portato dalla cartella di pagamento n. 293 2015 0040549540. Dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella presente fase di gravame.
Catania, 21 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il PresidenteGiambattista SCHININA'
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, LA
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4477/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320199001287080000 CONTR IRRIGUO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate - riscossione (d'ora innanzi AdER) ha impugnato la sentenza n. 1112/2/2024 del
6.2.2024, depositata il 9.2.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento n. 293 2019 9001287080, nella parte relativa ai carichi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2015 0040549540 e n. 293 2017 0023894216, ritenendo - in assenza di costituzione dell'agente della riscossione - che non fosse stata fornita prova della notificazione, al ricorrente
Resistente_1, delle predette due cartelle presupposte, che questi assumeva non essergli state mai notificate. Con la stessa sentenza, le spese sostenute dal ricorrente per affrontare il giudizio venivano dichiarate irripetibili.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 21.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in fase di gravame, AdER ha prodotto, come era legittimata a fare, stante l'applicazione, nella specie, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/2025, trattandosi di giudizio introdotto nel primo grado prima del 4.1.2024, dell'originario disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992, della documentazione
- certamente indispensabile ai fini del decidere - asseritamente attestante la regolare notificazione delle due cartelle presupposte limitatamente al carico delle quali è stata impugnata l'intimazione di pagamento in precedenza indicata.
Ebbene, tra la documentazione prodotta si riviene la notificazione, effettuata a mezzo PEC in data 4.9.2017, della cartella di pagamento n. 29320170023894216, cui ha fatto legittimamente seguito l'intimazione impugnata, che, pertanto, per quanto attiene all'importo di 16.262,18 € di cui alla cartella anzidetta, non può essere affatto annullata. In relazione a tale posta, conseguentemente, la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata, senza possibilità di procedere al vaglio delle ulteriori censure proposte dal ricorrente e non vagliate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite nelle ragioni della decisione assunta, non avendo il Resistente_1, in assenza di costituzione nella presente fase di gravame, a devolverle al giudizio di questa Corte.
Per quanto attiene alla cartella n. 293 2015 0040549540, dell'importo di 7.076,59 €, emerge che la stessa
è stata notificata al Resistente_1 nelle forme dell'art. 140 c.p.c., avendo il messo notificatore cercato il destinatario all'indirizzo di residenza - quello di cui al Indirizzo_2
- come risultante dalla consultazione degli archivi informatici ARCO estratti alla data dell'11.3.2016, sia in data 13.5.2016 che in data 25.5.2016, colà non rinvenendolo e neppure rinvenendovi alcuna delle persone che ai sensi dell'art. 139 c.p.c. sarebbero state legittimate alla ricezione del plico, ragione per cui lo stesso 25.5.2025 il messo provvedeva a depositare il plico presso la casa comunale ed a lasciare avviso del deposito nella porta dell'abitazione di residenza del Resistente_1, dandogli poi comunicazione delle predette circostanze mediante spedizione, sempre in data 25.5.2025, a mezzo del Consorzio_1, della raccomandata AR n. 210005465851. Detta raccomandata, però, giammai è stata recapitata al
Resistente_1, risultando in essa apposta, in data 7.7.2016, l'annotazione a stampa “TRASFERITO”. Invero, la parola “TRASFERITO” risulta riportata anche sulla relata di notificazione della cartella compilata dal messo notificatore in occasione dei due accessi del 13.5.2016 e del 25.5.2016, con ogni probabilità appostavi una volta ottenuta in restituzione la raccomandata informativa giacché altrimenti la circostanza avrebbe dovuto indurre il messo notificatore ad aggiornare gli accertamenti anagrafici sul conto del Resistente_1, come già evidenziato risalenti ad oltre due mesi prima rispetto al momento in cui è stata tentata la notificazione della cartella di pagamento, piuttosto che dare corso agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c.. La procedura notificatoria della cartella anzidetta, pertanto, non può ritenersi perfezionata sicché anche con riferimento al carico portata dalla stessa va annullata l'intimazione in origine impugnata, sul punto confermando la sentenza oggetto di gravame.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese sostenute da
AdER.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2019
9001287080 limitatamente al carico portato dalla cartella di pagamento n. 293 2015 0040549540. Dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella presente fase di gravame.
Catania, 21 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore
VI SALVUCCI
Il PresidenteGiambattista SCHININA'