Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 746
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella presupposta

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. 29320170023894216, rendendo l'intimazione impugnata valida per tale importo.

  • Accolto
    Mancata notifica cartella presupposta

    La notifica della cartella di pagamento n. 293 2015 0040549540 non può ritenersi perfezionata a causa dell'annotazione "TRASFERITO" sulla raccomandata informativa e della mancata verifica aggiornata dei dati anagrafici da parte del messo notificatore. Pertanto, l'intimazione va annullata anche per questo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 746
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo