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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2025, n. 33820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33820 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giuseppe Belcastro, anche in sostituzione dell'Avv. Gianluigi Zicarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 10 aprile 2025, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, emessa il 15 gennaio 2025, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 391-ter, primo e secondo comma, cod.pen., perché, nella qualità di assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di LI SA, procurava ad un detenuto ivi ristretto tre cellulari privi di scheda SIM. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33820 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/07/2025 La misura cautelare era stata annullata per carenza di indizi dalla prima pronuncia del Tribunale del riesame, a sua volta annullata dalla Corte di cassazione, adita dalla parte pubblica, con rinvio per nuovo giudizio. L'ordinanza impugnata in questa sede ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, valorizzando alcune modalità dei fatti, quali, in particolare, il rinvenimento a bordo dell'autovettura condotta dall'indagato, casualmente sottoposto a controllo su strada mentre si stava recando al lavoro e che aveva mostrato forte nervosismo al controllo, di tre telefoni cellulari privi di SIM contenuti all'interno di un borsello ed inseriti in due calzini sigillati con del nastro adesivo. Inoltre, la perquisizione estesa all'abitazione del ricorrente aveva consentito di rinvenire circa sei grammi di cocaina. Il Tribunale ha valorizzato anche le dichiarazioni spontanee dell'indagato, con le quali egli aveva ammesso la detenzione della droga ancor prima del suo ritrovamento e spiegato che i tre telefoni cellulari erano destinati ad un detenuto il quale, in cambio, gli aveva procurato la cocaina. 2. Ricorre per cassazione NT RS, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, travisando quanto affermato nella sentenza rescindente, non avrebbe valutato gli elementi forniti dalla difesa attraverso le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del primo riesame, nonché le prove documentali e testimoniali offerte a discarico, successive alle acquisizioni valutate nel provvedimento genetico ed idonee a scardinare le accuse, essendo stata fornita una plausibile alternativa ricostruzione degli eventi;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni spontanee del ricorrente rese a cinque ore di distanza dal controllo di polizia subito, per questo da ritenere prive del requisito della spontaneità e non rientranti nell'alveo di quelle di cui all'art. 350, comma 5, cod. proc. pen. in quanto parte di esse non erano state verbalizzate dagli operanti, come vi era traccia a verbale e come poi il ricorrente avrebbe meglio spiegato all'udienza di riesame. Il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente, affidandosi ad una clausola di stile e senza alcuna verifica del requisito della spontaneità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura adottata. Il Tribunale, sul punto, avrebbe offerto una motivazione scollata dal caso concreto oltre che contraddittoria ed illogica, non ancorando a dati di fatto il giudizio di pericolosità del 2 ricorrente e la sua spregiudicatezza, trattandosi di soggetto incensurato, buon padre di famiglia e dedito al lavoro. Il momento di "fragilità" personale del ricorrente non avrebbe potuto essere valorizzato in suo danno e, viceversa, si sarebbe dovuta apprezzare, al fine di escludere il pericolo di recidiva (l'unico ritenuto sussistente), la circostanza che l'indagato era stato sospeso dal servizio con apposito provvedimento amministrativo, evenienza idonea ad escludere ogni possibilità di reiterazione di reati, in ogni caso salvaguardabile da misure meno gravi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati. 1. Il primo motivo è generico. Il ricorso non spiega quale sarebbe la versione alternativa offerta dal ricorrente e che il Tribunale avrebbe mancato di prendere in considerazione. Al contrario, a fg. 7 dell'ordinanza impugnata, risulta che il Tribunale ha valutato la versione difensiva, chiarita dallo stesso ricorrente con dichiarazioni rese all'udienza del primo riesame, secondo cui i telefoni cellulari servivano per conversare con donne con le quali egli intratteneva relazioni extraconiugali. Tale tesi è stata ritenuta dal Tribunale inverosimile rispetto alle circostanze di fatto prima sintetizzate e non più discutibili in questa sede. Sulle argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata per invalidare la versione difensiva dei fatti il ricorso sorvola del tutto, dimostrando la sua genericità. 2. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare, in punto di diritto, che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese a distanza di qualche ora dal controllo di polizia da lui subito, il ricorrente non si cimenta in kv 3 alcun modo con la prova di resistenza, ove si consideri che, in ragione di quanto precisato con il primo motivo, egli aveva reso dichiarazioni all'udienza di riesame - esenti da ogni profilo di inutilizzabilità - con le quali aveva chiarito il contenuto delle primigenie dichiarazioni spontanee, chiarendo la sua tesi difensiva volta a negare l'addebito rispetto alle prime ammissioni di colpevolezza. Le dichiarazioni rese in udienza dall'interessato si andavano a sommare a tutte le oggettive emergenze, anch'esse altamente indizianti, sopra sintetizzate nella sintesi del fatto, con ciò dando dimostrazione dell'esistenza di una serie di elementi a carico idonei a supportare la gravità indiziaria anche a prescindere dalle dichiarazioni spontanee. Peraltro, nel giudizio di legittimità, sebbene sullo sfondo e attraverso una memoria depositata in quella sede dal ricorrente, la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato era stata agitata e la Corte di cassazione - che pure avrebbe potuto rilevarla anche d'ufficio - l'aveva implicitamente superata prendendo in considerazione il contenuto delle dichiarazioni in discorso. Per tali ragioni, anche il secondo motivo è generico nel senso della rilevata aspecificità alla quale fa riferimento la giurisprudenza prima richiamata. 3. Del pari, in ordine al terzo motivo, il Tribunale ha offerto congrua motivazione quanto al pericolo di recidiva, traendolo non da elementi astratti, come si sostiene in ricorso, ma dalle concrete modalità del fatto, ritenute gravi per le funzioni rivestite dal ricorrente e per la acclarata complicità con soggetti anche esterni alla struttura carceraria, collegati ad ambienti criminali, che gli avevano procurato non solo la cocaina ma, soprattutto, i telefoni cellulari privi di sim per fini illeciti, a dimostrazione della pervicacia non occasionale della condotta, evitabile solo con una misura idonea a scongiurare contatti tra l'interessato ed il mondo esterno. La motivazione è priva di vizi logico-ricostruttivi e giuridici, resistendo ad ogni obiezione difensiva, anche in relazione al provvedimento di sospensione dal servizio, la cui portata è stata ritenuta dal Tribunale, per le ragioni dette, non idonea ad elidere il pericolo di recidiva. Peraltro, ed in via generale, tale provvedimento - che inerisce alla contestazione di un reato comune contro l'amministrazione della giustizia e non contro la pubblica amministrazione - è conforme al principio di diritto secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, rispetto a reati comuni, la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è idonea a elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, in ragione sia della natura interinale del provvedimento amministrativo, sia della finalità di salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio, da questa perseguita (Sez. 5, n. 8970 del 09/11/2021, dep. 2022, Mezzarano, Rv. 283071-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle 4 Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22/07/2025.
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giuseppe Belcastro, anche in sostituzione dell'Avv. Gianluigi Zicarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 10 aprile 2025, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, emessa il 15 gennaio 2025, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 391-ter, primo e secondo comma, cod.pen., perché, nella qualità di assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di LI SA, procurava ad un detenuto ivi ristretto tre cellulari privi di scheda SIM. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33820 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/07/2025 La misura cautelare era stata annullata per carenza di indizi dalla prima pronuncia del Tribunale del riesame, a sua volta annullata dalla Corte di cassazione, adita dalla parte pubblica, con rinvio per nuovo giudizio. L'ordinanza impugnata in questa sede ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, valorizzando alcune modalità dei fatti, quali, in particolare, il rinvenimento a bordo dell'autovettura condotta dall'indagato, casualmente sottoposto a controllo su strada mentre si stava recando al lavoro e che aveva mostrato forte nervosismo al controllo, di tre telefoni cellulari privi di SIM contenuti all'interno di un borsello ed inseriti in due calzini sigillati con del nastro adesivo. Inoltre, la perquisizione estesa all'abitazione del ricorrente aveva consentito di rinvenire circa sei grammi di cocaina. Il Tribunale ha valorizzato anche le dichiarazioni spontanee dell'indagato, con le quali egli aveva ammesso la detenzione della droga ancor prima del suo ritrovamento e spiegato che i tre telefoni cellulari erano destinati ad un detenuto il quale, in cambio, gli aveva procurato la cocaina. 2. Ricorre per cassazione NT RS, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, travisando quanto affermato nella sentenza rescindente, non avrebbe valutato gli elementi forniti dalla difesa attraverso le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del primo riesame, nonché le prove documentali e testimoniali offerte a discarico, successive alle acquisizioni valutate nel provvedimento genetico ed idonee a scardinare le accuse, essendo stata fornita una plausibile alternativa ricostruzione degli eventi;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni spontanee del ricorrente rese a cinque ore di distanza dal controllo di polizia subito, per questo da ritenere prive del requisito della spontaneità e non rientranti nell'alveo di quelle di cui all'art. 350, comma 5, cod. proc. pen. in quanto parte di esse non erano state verbalizzate dagli operanti, come vi era traccia a verbale e come poi il ricorrente avrebbe meglio spiegato all'udienza di riesame. Il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente, affidandosi ad una clausola di stile e senza alcuna verifica del requisito della spontaneità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura adottata. Il Tribunale, sul punto, avrebbe offerto una motivazione scollata dal caso concreto oltre che contraddittoria ed illogica, non ancorando a dati di fatto il giudizio di pericolosità del 2 ricorrente e la sua spregiudicatezza, trattandosi di soggetto incensurato, buon padre di famiglia e dedito al lavoro. Il momento di "fragilità" personale del ricorrente non avrebbe potuto essere valorizzato in suo danno e, viceversa, si sarebbe dovuta apprezzare, al fine di escludere il pericolo di recidiva (l'unico ritenuto sussistente), la circostanza che l'indagato era stato sospeso dal servizio con apposito provvedimento amministrativo, evenienza idonea ad escludere ogni possibilità di reiterazione di reati, in ogni caso salvaguardabile da misure meno gravi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati. 1. Il primo motivo è generico. Il ricorso non spiega quale sarebbe la versione alternativa offerta dal ricorrente e che il Tribunale avrebbe mancato di prendere in considerazione. Al contrario, a fg. 7 dell'ordinanza impugnata, risulta che il Tribunale ha valutato la versione difensiva, chiarita dallo stesso ricorrente con dichiarazioni rese all'udienza del primo riesame, secondo cui i telefoni cellulari servivano per conversare con donne con le quali egli intratteneva relazioni extraconiugali. Tale tesi è stata ritenuta dal Tribunale inverosimile rispetto alle circostanze di fatto prima sintetizzate e non più discutibili in questa sede. Sulle argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata per invalidare la versione difensiva dei fatti il ricorso sorvola del tutto, dimostrando la sua genericità. 2. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare, in punto di diritto, che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese a distanza di qualche ora dal controllo di polizia da lui subito, il ricorrente non si cimenta in kv 3 alcun modo con la prova di resistenza, ove si consideri che, in ragione di quanto precisato con il primo motivo, egli aveva reso dichiarazioni all'udienza di riesame - esenti da ogni profilo di inutilizzabilità - con le quali aveva chiarito il contenuto delle primigenie dichiarazioni spontanee, chiarendo la sua tesi difensiva volta a negare l'addebito rispetto alle prime ammissioni di colpevolezza. Le dichiarazioni rese in udienza dall'interessato si andavano a sommare a tutte le oggettive emergenze, anch'esse altamente indizianti, sopra sintetizzate nella sintesi del fatto, con ciò dando dimostrazione dell'esistenza di una serie di elementi a carico idonei a supportare la gravità indiziaria anche a prescindere dalle dichiarazioni spontanee. Peraltro, nel giudizio di legittimità, sebbene sullo sfondo e attraverso una memoria depositata in quella sede dal ricorrente, la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato era stata agitata e la Corte di cassazione - che pure avrebbe potuto rilevarla anche d'ufficio - l'aveva implicitamente superata prendendo in considerazione il contenuto delle dichiarazioni in discorso. Per tali ragioni, anche il secondo motivo è generico nel senso della rilevata aspecificità alla quale fa riferimento la giurisprudenza prima richiamata. 3. Del pari, in ordine al terzo motivo, il Tribunale ha offerto congrua motivazione quanto al pericolo di recidiva, traendolo non da elementi astratti, come si sostiene in ricorso, ma dalle concrete modalità del fatto, ritenute gravi per le funzioni rivestite dal ricorrente e per la acclarata complicità con soggetti anche esterni alla struttura carceraria, collegati ad ambienti criminali, che gli avevano procurato non solo la cocaina ma, soprattutto, i telefoni cellulari privi di sim per fini illeciti, a dimostrazione della pervicacia non occasionale della condotta, evitabile solo con una misura idonea a scongiurare contatti tra l'interessato ed il mondo esterno. La motivazione è priva di vizi logico-ricostruttivi e giuridici, resistendo ad ogni obiezione difensiva, anche in relazione al provvedimento di sospensione dal servizio, la cui portata è stata ritenuta dal Tribunale, per le ragioni dette, non idonea ad elidere il pericolo di recidiva. Peraltro, ed in via generale, tale provvedimento - che inerisce alla contestazione di un reato comune contro l'amministrazione della giustizia e non contro la pubblica amministrazione - è conforme al principio di diritto secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, rispetto a reati comuni, la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è idonea a elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, in ragione sia della natura interinale del provvedimento amministrativo, sia della finalità di salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio, da questa perseguita (Sez. 5, n. 8970 del 09/11/2021, dep. 2022, Mezzarano, Rv. 283071-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle 4 Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22/07/2025.