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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3354/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione somme da contratto nullo TRA
e , quali eredi di Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Orlando Caponigro e Antonella Per_1
De Luca, come da procura in atti;
ATTORI E
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Senatore, CP_2 come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025 qui da intendere richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23.06.2016, Persona_1 esponeva che con scrittura privata in data 26.03.2013, avente ad oggetto un appartamento con relativa cantina e box auto facente parte del fabbricato in costruzione Torre del Sole 5, di proprietà della Cooperativa Fidelitas,
si obbligava a vendere ad esso attore detto immobile senza CP_2 che fossero stati indicati gli estremi identificativi e prevedendo il pagamento di un acconto di euro 10.400,00 alla stipula, somma pagata con assegno postale n. 7149182763, mentre la restante somma di euro 70.000,00 doveva essere pagata entro il 31.07.2013, data per la quale le parti avevano concordato oralmente la consegna dell'immobile. . CP_2
Aggiungeva che veniva altresì previsto il pagamento di un ulteriore eventuale rateo economico a completa definizione della pratica di assegnazione da parte della Cooperativa Edilizia Fidelitas. A causa di difficoltà finanziare esposte dal riguardo al pagamento alla Cooperativa degli acconti CP_2 per la costruzione dell'immobile, esso attore, per non compromettere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 risultato finale dell'affare, pagava altri acconti al in data CP_2
13.06.2013 di euro 7.000,00 con assegno postale n. 7149182765, in data 16.09.2013 di euro 7.650,00 con assegno postale n. 7149182766-11, in data 5.11.2013 di euro 8.000,00 con assegno postale n. 7149182767-11 e in data 20.12.2013 di euro 7.190,00 con assegno postale n. 7149182769-01. Con missiva del 20.11.2014 il convenuto chiedeva il pagamento di altri acconti non previsti in contratto, sempre a causa di sue difficoltà finanziarie, per cui esso attore, a fronte anche del ritardo nella consegna dell'immobile, verificato l'atto costitutivo della Cooperativa Fidelitas si avvedeva che di essa potevano entrare a far parte come soci solo Carabinieri e relativi parenti e terzi solo se autorizzati e che i soci, se morosi, venivano esclusi. Avendo chiesto spiegazioni al su tali incongruenze e ritardi, il promittente CP_2 venditore in data 1.12.2014 inviava al promittente acquirente una missiva di risoluzione del contratto stipulato in data 26.03.2013, in risposta della quale l' inviò racc. a.r. del 14.12.2014 di risoluzione contrattuale per grave Pt_1 inadempimento, chiedendo nei termini di legge la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dal convenuto pari a complessivi euro 40.240,00. Con missiva datata 7.1.2015 il convenuto confermava la grave difficoltà economica di fare fronte alle richieste della cooperativa e, sebbene la disponibilità del convenuto ad un accordo, il non partecipava alla CP_2 procedura di mediazione imposta ex D.Lgs. 28/2010. Per tali motivi l'attore chiedeva al giudice di dichiarare la nullità della scrittura privata datata 26.3.2013 per indeterminatezza del prezzo, ovvero e/o mancata identificazione – indeterminabilità del bene - immobile oggetto del contratto, ovvero perché il bene non è venuto in esistenza e/o perchè era omessa l'indicazione della concessione edilizia;
per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro 40.240,00, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 cc quantificato in via equitativa ex art. 1226 cc. in euro 5.000,00, oltre interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata dichiarare l'annullabilità del contratto per cui è causa-scrittura privata datata 26.3.2013, ai sensi dell'art. 1429 c.c.; in via subordinata accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare la risoluzione ex art 1453 c.c. della scrittura privata datata 26.3.2013, per esclusiva colpa del convenuto, per le motivazioni di cui in premessa. Per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 40.240,00, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 cc quantificato in via equitativa ex art. 1226 cc. in euro 5.000,00, oltre interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata ove accertato l'assenza d'inadempimento delle parti, dichiarare comunque la risoluzione ex art 1453 c.c. della scrittura privata datata 26.3.2013, e per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro 40.240,00, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spesse processuali, ivi incluse quelle sostenute per la mediazione pari ad euro 109,80 con distrazione in favore dei difensori antistatari. Costituitosi tardivamente in giudizio solo all'udienza di comparizione del 26.11.2015, esponeva che l'attore era sin dall'inizio a CP_2 conoscenza della qualità di esso convenuto di socio prenotatario della Cooperativa Edilizia Fidelitas e che né alla sottoscrizione della scrittura del 26.03.2013, né successivamente, venne concordata tra le parte una data di consegna dell'appartamento che fosse antecedente alla data di assegnazione dell'alloggio al da parte della Cooperativa. Rilevava che CP_2 oltre al pagamento degli importi di euro 10.400 ed euro 70.000,00 il prezzo della vendita era comunque composto anche dall'accollo dei successivi costi di costruzione e delle spese di assegnazione che venissero richiesti dalla cooperativa Fidelitas. Aggiungeva che i versamenti in acconto effettuati al ovvero di euro 7.000,00 - euro 7.650,00 - euro 8.000,00 - euro CP_2
7.190,00 erano stati da questi girati alla Cooperativa in conto costruzione alloggio e pagamento interessi bancari del mutuo, atteso le difficoltà finanziarie di esso promittente acquirente nel pagare i costi di costruzione dell'immobile richiesti dalla Cooperativa. Deduceva che a causa dell'impossibilità di fare fronte alle ulteriori richieste economiche della Cooperativa era stato costretto a cedere a terzi la quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione contrattuale per esclusivo inadempimento dell'attore, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni in una somma da accertarsi e da compensarsi con le somme eventualmente da restituire all' Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 7.09.2017 rigettava ogni richiesta istruttoria in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione ed effettuava una proposta conciliativa consistente nella corresponsione da parte del convenuto in favore dell'attore della somma di euro 40.240,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo oltre un indennizzo per spese di lite di euro 1.000,00. Non accettata la proposta conciliativa, subentrati nel processo
[...]
e quali figli ed eredi dei genitori e Pt_1 CP_1 Persona_1
, il primo deceduto in Salerno il 3.7.2018 e la seconda deceduta Persona_2 in Salerno il 17.3.2019, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento grave del convenuto è fondata e va pertanto accolta, con conseguente accoglimento delle domanda di restituzione e di risarcimento danni. Invero la scrittura privata del 26.03.2013 è qualificabile come vendita di cosa futura e di terzi, quindi con soli effetti obbligatori. Il convenuto, alle condizioni indicati in contratto, si obbligava a far sì che il promittente acquirente divenisse proprietario di un alloggio, con relative pertinenziali cantina e box auto, che sarebbe stato costruito dalla Cooperativa Edilizia Fidelitas con i contributi dei vari soci prenotatari e a ciascuno di essi assegnato. E' evidente che la procedura avrebbe previsto il subentro dell'attore al convenuto come assegnatario, nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei previsti dall'atto costitutivo e dalla legge. E' evidente altresì
– e risulta ammesso dal convenuto – che questi non fu nelle condizioni finanziarie per rispettare l'obbligazione assunta, tanto è vero che dopo essersi fatto anticipare dall'attore altre somme - non previste in contratto - per poter pagare alla Cooperativa i costi di costruzione, alla fine non ha più corrisposto il dovuto e, a causa dell'impossibilità di fare fronte alle ulteriori richieste economiche della Cooperativa, ebbe a cedere a terzi la quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00. In effetti fu lo stesso convenuto a dichiarare la risoluzione contrattale al convenuto con lettera in data 1.12.2014 e poi a chiedere nel presente giudizio, in riconvenzionale, l'accertamento di tale risoluzione per colpa dell'attore, attore che a sua volta ebbe a dichiarare la volontà di risolvere il contratto con racc. a.r. del 14.12.2014.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 Prescindendo dall'inammissibilità – per tardività - della domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per colpa dell'attore, non vi è dubbio che vada dunque dichiarata la risoluzione del contratto, ma per esclusiva colpa del convenuto, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie come quantificate dall'attore. Invero fu il convenuto a non rispettare i patti stabiliti nella scrittura privata del 26.03.2013, che prevedeva il pagamento di un acconto alla stipula di euro 10.400,00 e la restante somma di euro 70.000,00 solo alla consegna dell'immobile. Veniva altresì previsto il pagamento di un ulteriore eventuale rateo economico, ma solo a completa definizione della pratica di assegnazione da parte della Cooperativa Fidelitas, cosa che mai avvenne, anche perché lo stesso convenuto dichiarò risolto il contratto con lettera in data 1.12.2014 e poi successivamente ebbe a cedere a terzi la propria quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00 rendendo definitivamente non più eseguibile il contratto stipulato con l'attore. Il convenuto va quindi condannato alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma ricevuta come acconto, pari ad euro 40.240,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Riguardo alla domanda di risarcimento danni, essi non sono stati allegati, specificati e indicati concretamente, né provati, per cui la richiesta non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di cui alla scrittura privata del 26.03.2013 intercorsa tra le parti per grave inadempimento del convenuto
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma ricevuta come acconto, pari ad euro 40.240,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 4) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, marca da bollo e spese di mediazione, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 24.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
e , quali eredi di Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Orlando Caponigro e Antonella Per_1
De Luca, come da procura in atti;
ATTORI E
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Senatore, CP_2 come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025 qui da intendere richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23.06.2016, Persona_1 esponeva che con scrittura privata in data 26.03.2013, avente ad oggetto un appartamento con relativa cantina e box auto facente parte del fabbricato in costruzione Torre del Sole 5, di proprietà della Cooperativa Fidelitas,
si obbligava a vendere ad esso attore detto immobile senza CP_2 che fossero stati indicati gli estremi identificativi e prevedendo il pagamento di un acconto di euro 10.400,00 alla stipula, somma pagata con assegno postale n. 7149182763, mentre la restante somma di euro 70.000,00 doveva essere pagata entro il 31.07.2013, data per la quale le parti avevano concordato oralmente la consegna dell'immobile. . CP_2
Aggiungeva che veniva altresì previsto il pagamento di un ulteriore eventuale rateo economico a completa definizione della pratica di assegnazione da parte della Cooperativa Edilizia Fidelitas. A causa di difficoltà finanziare esposte dal riguardo al pagamento alla Cooperativa degli acconti CP_2 per la costruzione dell'immobile, esso attore, per non compromettere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 risultato finale dell'affare, pagava altri acconti al in data CP_2
13.06.2013 di euro 7.000,00 con assegno postale n. 7149182765, in data 16.09.2013 di euro 7.650,00 con assegno postale n. 7149182766-11, in data 5.11.2013 di euro 8.000,00 con assegno postale n. 7149182767-11 e in data 20.12.2013 di euro 7.190,00 con assegno postale n. 7149182769-01. Con missiva del 20.11.2014 il convenuto chiedeva il pagamento di altri acconti non previsti in contratto, sempre a causa di sue difficoltà finanziarie, per cui esso attore, a fronte anche del ritardo nella consegna dell'immobile, verificato l'atto costitutivo della Cooperativa Fidelitas si avvedeva che di essa potevano entrare a far parte come soci solo Carabinieri e relativi parenti e terzi solo se autorizzati e che i soci, se morosi, venivano esclusi. Avendo chiesto spiegazioni al su tali incongruenze e ritardi, il promittente CP_2 venditore in data 1.12.2014 inviava al promittente acquirente una missiva di risoluzione del contratto stipulato in data 26.03.2013, in risposta della quale l' inviò racc. a.r. del 14.12.2014 di risoluzione contrattuale per grave Pt_1 inadempimento, chiedendo nei termini di legge la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dal convenuto pari a complessivi euro 40.240,00. Con missiva datata 7.1.2015 il convenuto confermava la grave difficoltà economica di fare fronte alle richieste della cooperativa e, sebbene la disponibilità del convenuto ad un accordo, il non partecipava alla CP_2 procedura di mediazione imposta ex D.Lgs. 28/2010. Per tali motivi l'attore chiedeva al giudice di dichiarare la nullità della scrittura privata datata 26.3.2013 per indeterminatezza del prezzo, ovvero e/o mancata identificazione – indeterminabilità del bene - immobile oggetto del contratto, ovvero perché il bene non è venuto in esistenza e/o perchè era omessa l'indicazione della concessione edilizia;
per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro 40.240,00, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 cc quantificato in via equitativa ex art. 1226 cc. in euro 5.000,00, oltre interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata dichiarare l'annullabilità del contratto per cui è causa-scrittura privata datata 26.3.2013, ai sensi dell'art. 1429 c.c.; in via subordinata accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare la risoluzione ex art 1453 c.c. della scrittura privata datata 26.3.2013, per esclusiva colpa del convenuto, per le motivazioni di cui in premessa. Per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 40.240,00, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 cc quantificato in via equitativa ex art. 1226 cc. in euro 5.000,00, oltre interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata ove accertato l'assenza d'inadempimento delle parti, dichiarare comunque la risoluzione ex art 1453 c.c. della scrittura privata datata 26.3.2013, e per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore delle somme ricevute e pari ad euro 40.240,00, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e salvo gravame, nella somma minore che verrà ritenuta di giustizia;
condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spesse processuali, ivi incluse quelle sostenute per la mediazione pari ad euro 109,80 con distrazione in favore dei difensori antistatari. Costituitosi tardivamente in giudizio solo all'udienza di comparizione del 26.11.2015, esponeva che l'attore era sin dall'inizio a CP_2 conoscenza della qualità di esso convenuto di socio prenotatario della Cooperativa Edilizia Fidelitas e che né alla sottoscrizione della scrittura del 26.03.2013, né successivamente, venne concordata tra le parte una data di consegna dell'appartamento che fosse antecedente alla data di assegnazione dell'alloggio al da parte della Cooperativa. Rilevava che CP_2 oltre al pagamento degli importi di euro 10.400 ed euro 70.000,00 il prezzo della vendita era comunque composto anche dall'accollo dei successivi costi di costruzione e delle spese di assegnazione che venissero richiesti dalla cooperativa Fidelitas. Aggiungeva che i versamenti in acconto effettuati al ovvero di euro 7.000,00 - euro 7.650,00 - euro 8.000,00 - euro CP_2
7.190,00 erano stati da questi girati alla Cooperativa in conto costruzione alloggio e pagamento interessi bancari del mutuo, atteso le difficoltà finanziarie di esso promittente acquirente nel pagare i costi di costruzione dell'immobile richiesti dalla Cooperativa. Deduceva che a causa dell'impossibilità di fare fronte alle ulteriori richieste economiche della Cooperativa era stato costretto a cedere a terzi la quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione contrattuale per esclusivo inadempimento dell'attore, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni in una somma da accertarsi e da compensarsi con le somme eventualmente da restituire all' Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 7.09.2017 rigettava ogni richiesta istruttoria in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione ed effettuava una proposta conciliativa consistente nella corresponsione da parte del convenuto in favore dell'attore della somma di euro 40.240,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo oltre un indennizzo per spese di lite di euro 1.000,00. Non accettata la proposta conciliativa, subentrati nel processo
[...]
e quali figli ed eredi dei genitori e Pt_1 CP_1 Persona_1
, il primo deceduto in Salerno il 3.7.2018 e la seconda deceduta Persona_2 in Salerno il 17.3.2019, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento grave del convenuto è fondata e va pertanto accolta, con conseguente accoglimento delle domanda di restituzione e di risarcimento danni. Invero la scrittura privata del 26.03.2013 è qualificabile come vendita di cosa futura e di terzi, quindi con soli effetti obbligatori. Il convenuto, alle condizioni indicati in contratto, si obbligava a far sì che il promittente acquirente divenisse proprietario di un alloggio, con relative pertinenziali cantina e box auto, che sarebbe stato costruito dalla Cooperativa Edilizia Fidelitas con i contributi dei vari soci prenotatari e a ciascuno di essi assegnato. E' evidente che la procedura avrebbe previsto il subentro dell'attore al convenuto come assegnatario, nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei previsti dall'atto costitutivo e dalla legge. E' evidente altresì
– e risulta ammesso dal convenuto – che questi non fu nelle condizioni finanziarie per rispettare l'obbligazione assunta, tanto è vero che dopo essersi fatto anticipare dall'attore altre somme - non previste in contratto - per poter pagare alla Cooperativa i costi di costruzione, alla fine non ha più corrisposto il dovuto e, a causa dell'impossibilità di fare fronte alle ulteriori richieste economiche della Cooperativa, ebbe a cedere a terzi la quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00. In effetti fu lo stesso convenuto a dichiarare la risoluzione contrattale al convenuto con lettera in data 1.12.2014 e poi a chiedere nel presente giudizio, in riconvenzionale, l'accertamento di tale risoluzione per colpa dell'attore, attore che a sua volta ebbe a dichiarare la volontà di risolvere il contratto con racc. a.r. del 14.12.2014.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 Prescindendo dall'inammissibilità – per tardività - della domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per colpa dell'attore, non vi è dubbio che vada dunque dichiarata la risoluzione del contratto, ma per esclusiva colpa del convenuto, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie come quantificate dall'attore. Invero fu il convenuto a non rispettare i patti stabiliti nella scrittura privata del 26.03.2013, che prevedeva il pagamento di un acconto alla stipula di euro 10.400,00 e la restante somma di euro 70.000,00 solo alla consegna dell'immobile. Veniva altresì previsto il pagamento di un ulteriore eventuale rateo economico, ma solo a completa definizione della pratica di assegnazione da parte della Cooperativa Fidelitas, cosa che mai avvenne, anche perché lo stesso convenuto dichiarò risolto il contratto con lettera in data 1.12.2014 e poi successivamente ebbe a cedere a terzi la propria quota societaria della Cooperativa Fidelitas per un importo di circa euro 50.000,00 rendendo definitivamente non più eseguibile il contratto stipulato con l'attore. Il convenuto va quindi condannato alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma ricevuta come acconto, pari ad euro 40.240,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Riguardo alla domanda di risarcimento danni, essi non sono stati allegati, specificati e indicati concretamente, né provati, per cui la richiesta non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di cui alla scrittura privata del 26.03.2013 intercorsa tra le parti per grave inadempimento del convenuto
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma ricevuta come acconto, pari ad euro 40.240,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 4) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, marca da bollo e spese di mediazione, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 24.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6