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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4218/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. MARZOLLO LUCIA A. G., presso C.F._1
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“A- Dichiarare la SEPARAZIONE PERSONALE tra la sig.ra d il sig. sig. Pt_2 Pt_1
che hanno contratto matrimonio in data 16/03/2019 in Venezia (VE), come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia - Atto N. 33 parte I - anno 2019
- Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8 (v. DOC. N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
C- Non vi è una CASA FAMIGLIARE di cui disporre.
D- Il motociclo su indicato resterà nella proprietà e disponibilità del solo sig. Pt_1
E- Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
F- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo / diritto discendente dal rapporto di coniugio.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 16.03.2019 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 33, Parte I, anno 2019, del medesimo Comune. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
- Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
- Non vi è una CASA FAMIGLIARE di cui disporre.
- Il motociclo su indicato resterà nella proprietà e disponibilità del solo sig. Pt_1 - Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comuni- cazione tra loro.
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sot-
toscrivono e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo/diritto discendente dal rapporto di coniugio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4218/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. MARZOLLO LUCIA A. G., presso C.F._1
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“A- Dichiarare la SEPARAZIONE PERSONALE tra la sig.ra d il sig. sig. Pt_2 Pt_1
che hanno contratto matrimonio in data 16/03/2019 in Venezia (VE), come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia - Atto N. 33 parte I - anno 2019
- Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8 (v. DOC. N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
C- Non vi è una CASA FAMIGLIARE di cui disporre.
D- Il motociclo su indicato resterà nella proprietà e disponibilità del solo sig. Pt_1
E- Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
F- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo / diritto discendente dal rapporto di coniugio.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 16.03.2019 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 33, Parte I, anno 2019, del medesimo Comune. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
- Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza.
- Non vi è una CASA FAMIGLIARE di cui disporre.
- Il motociclo su indicato resterà nella proprietà e disponibilità del solo sig. Pt_1 - Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comuni- cazione tra loro.
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sot-
toscrivono e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo/diritto discendente dal rapporto di coniugio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero