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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 3240/2025 V.G. promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Irene Biscione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Montanini n.46, Siena
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Teresa Serra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via della Sapienza n. 29, Siena;
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, i quali di Per_1 Per_2 conseguenza eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarle e accudirle con affetto e continuità, condividendo le scelte nel rispetto delle loro attitudini e con l'obbligo di tenersi reciprocamente informati su ogni questione relativa alla loro formazione, educazione, istruzione e salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte dal genitore con il quale i figli si troveranno all'assunzione della decisione stessa. Di conseguenza, i genitori si impegnano alla condivisione delle decisioni relative alla scelta degli istituti scolastici e di salute delle figlie, quali cure mediche, interventi chirurgici e trattamenti terapeutici, nel rispetto della volontà e delle convinzioni che le minori manifesteranno con il progredire dell'età, nel rispetto dei loro interessi, attitudini e motivazioni, così da accompagnarle verso una scelta libera e consapevole.
3. Le figlie minori vivranno con la madre quale genitore collocatario, nell'abitazione familiare ad essa assegnata in Siena Strada di Scacciapensieri
n. 33, ove sono residenti anagraficamente.
4. La casa coniugale sita a Siena, Strada di Scacciapensieri n. 33, di proprietà del Sig. sarà dunque assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in CP_1 Pt_1 essa contenuto e il relativo arredo.
5. In punto di diritto di visita, al fine di assicurare il pieno diritto delle figlie alla bigenitorialità, e assicurato l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie che verranno dai coniugi concordemente assunte, con rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei rispettivi periodi di permanenza
2 delle figlie, le parti convengono quanto segue: Per il periodo scolastico: Nel rispetto dei principi della bigenitorialità e ferma la collocazione prevalente delle figlie con la madre e presso la casa familiare, a. e trascorreranno Per_1 Per_2 con il padre due giorni alla settimana da concordare previamente e almeno un giorno prima con la Sig.ra nonché compatibilmente con le esigenze Pt_1 scolastiche, sportive, ricreative e di svago delle ragazze. Pertanto, il Sig. andrà a prenderle a casa dopo il rientro da scuola e le terrà con sé fino CP_1
a cena, per poi riportarle per il pernottamento presso la casa familiare;
b. a settimane alterne il padre trascorrerà con le figlie il fine settimana dal sabato sera alla domenica sera/lunedì mattina. A tal fine, per un primo periodo di assestamento la Sig.ra si allontanerà dalla casa familiare sita in Pt_1
Scacciapensieri durante i fine settimana in cui le figlie staranno con il padre, al fine di lasciare la predetta abitazione in uso esclusivo al Sig. e alle CP_1 ragazze, in modo da permettere al padre di trascorrere l'intero fine settimana, senza soluzione di continuità e con i relativi pernottamenti, insieme alle figlie, con l'obiettivo di giungere al pernottamento presso la casa paterna nel momento in cui si saranno assestate le dinamiche familiari e il padre potrà garantire alle figlie, compatibilmente con gli spazi dell'abitazione in cui si è trasferito, una camera da letto loro dedicata in cui mantenere la propria riservatezza e privacy;
c. per quanto riguarda le ferie estive, ogni genitore potrà trascorrere con le minori due settimane di ferie all'anno, preferibilmente disgiunte;
a tal fine i genitori si impegnano ad accordarsi in merito ai tempi di ferie estive rispettivi da condividere con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno. d. infine, i genitori trascorreranno con le figlie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre, il primo dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, il compleanno delle figlie e quello dei genitori, nonché la
Festa del Papà e della Mamma, concordando tra loro le festività da trascorrere con le figlie almeno un mese prima. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti sulla base delle rispettive esigenze, nonché delle esigenze delle figlie. In caso di necessità di pernottamento delle figlie con il padre durante i periodi festivi
3 e salvo viaggi fuori casa, restano ferme le modalità di pernottamento concordate al precedente paragrafo b. Per il periodo extrascolastico: Le parti convengono un regime analogo a quello concordato nel periodo scolastico. I ricorrenti si impegnano sin d'ora reciprocamente a comunicare in maniera tempestiva ogni variazione relativa ai giorni e agli orari come sopra indicati e a informare l'altro sulle persone che potranno accompagnare o riprendere le figlie da scuola in caso di loro impossibilità; i coniugi si impegnano, altresì, reciprocamente a concordare tra loro le tempistiche e le modalità di un'eventuale introduzione in famiglia di nuovi partner affettivi stabili, in particolare nella conoscenza e frequentazione con le figlie minorenni, al fine di salvaguardare e preservare, in questa fase di assestamento della crisi familiare e di transizione a una nuova realtà familiare, il benessere psico-fisico di Per_1
e e di preservarne la serenità mentale in questo momento critico;
Per_2
6. Condizioni economiche: Il Sig. verserà alla Sig.ra n assegno CP_1 Pt_1 mensile (per 12 mensilità) come contributo al mantenimento delle figlie pari a
225,00 € mensili per ciascuna figlia (in totale 450,00 € al mese) entro il giorno
27 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat (prossima rivalutazione al
15.9.2026), mediante bonifico bancario su Iban:
[...] a partire dal mese di settembre 2025;
Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie (corredo di inizio anno e trasporto scolastici, spese sanitarie, per l'abbigliamento una tantum, per l'attività sportiva e quant'altro), in applicazione e secondo le modalità dell'allegato
“Protocollo procedimento separazione e divorzio” approvato e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense di Siena del 25.7.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere (all. 5); il contributo assistenziale dell'assegno unico universale sarà diviso, a partire dal mese di settembre
2025, al 50% tra i due coniugi in considerazione dell'affidamento congiunto e del tempo trascorso da entrambi i genitori con le figlie;
i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, per cui nulla è
4 reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
il Sig. si impegna, CP_1 inoltre, a versare una tantum alla moglie la somma di € 500,00 nel mese di agosto 2025 a titolo di restituzione della quota di assegno unico universale spettante alla stessa e percepita dal marito per i mesi da aprile ad agosto
2025, nonché un contributo di ulteriori € 400,00 (100,00 € mensili per i mesi da aprile a luglio 2025) da versare in due rate (nei mesi di ottobre e novembre
2025) a titolo di contributo per le spese sostenute dalla Sig.ra per le Pt_1 figlie in quel periodo. Le parti, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo precedente, dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra; i coniugi rilasciano, infine, reciprocamente sin d'ora ogni autorizzazione, laddove necessaria, per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, propri e delle figlie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria
5 o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie gemelle Per_1
e (12.11.2011) e ritenuto che dette condizioni possano essere accolte Per_2 dal Tribunale in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori ritenendosi, pertanto, superfluo il loro ascolto;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) per l'anno 2009, Parte II,
Serie A, n. 21; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato Controparte_1
l'11/11/1977 a Siena (SI) e nata il [...] a [...], che si Parte_1 sono uniti in matrimonio in data 11/07/2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) per l'anno
2009, Parte II, Serie A, n. 21 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
6 Così deciso oggi in Siena, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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