CASS
Sentenza 2 maggio 2022
Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/05/2022, n. 17019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17019 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le note del difensore dell'imputato, Avv. GUSTAVO PANSINI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17019 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 29/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AP EN propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di AP per i reati di cui agli artt. 644 cod.pen. (capo A), 110 cod.pen., 12 quinquies L.356/92 (capo B), 2 e 7 L.895/67 (capo C), 56, 110, 629 commi 1 e 2 cod.pen. (capo D) 1.1 II difensore osserva, relativamente al reato di usura, come l'estensore della sentenza di appello non si fosse accorto delle dettagliate argomentazioni contenute nei motivi di appello circa l'impossibilità per i primi giudici di operare una corretta e documentata determinazione della entità dell'interesse pagato (o anche solo pattuito) per ricavarne una contestazione di eccedenza rispetto ai limiti legislativamente tollerati per gli interessi usurari;
la Corte di appello non aveva inoltre considerato le condizioni della persona offesa LL TE (età avanzata, ruolo secondario nella vicenda e livello culturale) e che il Tribunale aveva ritenuto di poter acriticamente recepire le conclusioni della Guardia di Finanza, pur in presenza di una specifica richiesta di perizia circa l'entità delle somme erogate, delle somme restituite e degli interessi pattuiti. 1.2 Quanto al reato di tentata estorsione, il difensore rileva che l'assenza di una specifica denuncia da parte delle persone offese non era stata indicata come elemento di valutazione e di discredito generale delle accuse nei confronti di AP e del coimputato D'Altrui, ma come necessità di ricostruzione completa dell'episodio, soprattutto in relazione alle espressioni adottate e all'atteggiamento assunto: la sentenza appellata si era limitata a riportare le espressioni adoperate ("i creditori si sono stancati", "i soldi si devono restituire"), che ben potevano riferirsi al debito derivante dal prestito (richiesta assolutamente legittima) e non dal quid pluris costituito dall'interesse usurario. 1.3 Il difensore lamenta poi che nei motivi di appello ci si era doluti della sentenza affermativa di responsabilità senza disporre un accertamento tecnico e qualificando "discrete" le condizioni dell'arma e riferendo l'espressione usata dall'imputato ("un ferro"): al giudizio apodittico dell'agente la Corte di appello aveva sostituito, per giunta senza visione diretta, il proprio altrettanto apodittico giudizio, in assoluto dispregio dell'obbligo di motivazione. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ad un soggetto novantenne, plurinfartuato e di limitata mobilità, il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva ritenuto che l'intento di locupletazione non consentiva di considerare la gravità del fatto, ponendosi in contraddizione con la motivazione della concessione di tali attenuanti al coimputato in virtù di una valutazione di natura soggettiva. 1.5 II difensore depositava note di "discussione scritta" nelle quali insisteva nei motivi di ricorso. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. La parte civile depositava nota spese con la quale chiedeva il rigetto dei motivi di ricorso e la condanna al rimborso delle spese ed onorari sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura ritenuta equa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti osservare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Quanto al reato di usura, infatti, la Corte di appello ha dato atto dei plurimi elementi di prova a carico dell'imputato, quali le dichiarazioni della persona offesa Savanellli, sia pure non sempre lineari, del figlio della stessa (AL NI), della documentazione attestante il rapporto di debito-credito tra le parti, delle intercettazioni ambientali;
a ciò aggiunge che, oltre ai calcoli effettuati dalla 3 ) Guardia di Finanza ed alle tabelle del calcolo degli interessi prospettate dal giudice di primo grado, la natura usuraria degli stessi emerge chiaramente dal fatto che il capitale prestato dalla LL ammonta ad C 116.000,00 ed il solo valore dell'immobile venduto dai coniugi debitori alla cd. testa di legno di AP (RO EN) ammonta ad C 282.000,00, considerazione quest'ultima con la quale il motivo di ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso. 1.2 Relativamente alla tentata estorsione, già il Tribunale aveva evidenziato che le espressioni adoperate da AP, che in caso di mancato pagamento avrebbe preso altri "provvedimenti" e che, una volta presi, nessuno avrebbe dovuto "prendersi collera" qualora uno si fosse comportato "malamente", dovevano essere considerati come una minaccia, visto che l'unico "provvedimento" che si sarebbe potuto prendere era quello di agire con violenza, dovendo essere inteso in tal senso il comportarsi "malamente"; la Corte di appello ha rimarcato il contesto minaccioso in cui vennero pronunciate le frasi, alla presenza di un'altra persona (il coimputato D'Altrui) che interviene per rappresentare l'esigenza del creditore AP;
quanto alla eccezione secondo la quale le frasi non sarebbero state riferite agli interessi usurari, ma al capitale prestato, il Tribunale aveva osservato che le affermazioni avevano lo scopo di indurre i coniugi AL LL a vendere un terreno edificabile, del valore stimato di C 300.000,00, il cui ricavato sarebbe quindi servito a coprire gli interessi usurari richiesti. 1.3 Manifestamente infondate sono le censure relative al ritrovamento del fucile presso l'abitazione di AP, descritto dal teste Zuri come una doppietta, da classificare come arma da caccia dal plausibile funzionamento, e ritenuta efficiente dallo stesso AP che afferma "come sto adesso do coltellate a tutti quanti. Il ferro ce l'ho già" , con un inequivoco riferimento al "fero" come ad un'arma (pag.21-22 sentenza di primo grado), motivazione confermata dalla Corte di appello. 1.4 Quanto infine all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare che la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); la Corte di appello ha infatti ritenuto di non poter concedere il beneficio vista la pluralità delle richieste effettuate dall'imputato, per cui "l'intento di locupletazione rende il soggetto immeritevole del beneficio invocato.' 4 Il Presidente GI IO kAUM-A/\ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili AL GE, AL NI e LL SA che liquida in C 3.510,00 oltre accessori di legge Così deciso il 29/03/2022 Il consigliere estensore US NI
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le note del difensore dell'imputato, Avv. GUSTAVO PANSINI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17019 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 29/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AP EN propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di AP per i reati di cui agli artt. 644 cod.pen. (capo A), 110 cod.pen., 12 quinquies L.356/92 (capo B), 2 e 7 L.895/67 (capo C), 56, 110, 629 commi 1 e 2 cod.pen. (capo D) 1.1 II difensore osserva, relativamente al reato di usura, come l'estensore della sentenza di appello non si fosse accorto delle dettagliate argomentazioni contenute nei motivi di appello circa l'impossibilità per i primi giudici di operare una corretta e documentata determinazione della entità dell'interesse pagato (o anche solo pattuito) per ricavarne una contestazione di eccedenza rispetto ai limiti legislativamente tollerati per gli interessi usurari;
la Corte di appello non aveva inoltre considerato le condizioni della persona offesa LL TE (età avanzata, ruolo secondario nella vicenda e livello culturale) e che il Tribunale aveva ritenuto di poter acriticamente recepire le conclusioni della Guardia di Finanza, pur in presenza di una specifica richiesta di perizia circa l'entità delle somme erogate, delle somme restituite e degli interessi pattuiti. 1.2 Quanto al reato di tentata estorsione, il difensore rileva che l'assenza di una specifica denuncia da parte delle persone offese non era stata indicata come elemento di valutazione e di discredito generale delle accuse nei confronti di AP e del coimputato D'Altrui, ma come necessità di ricostruzione completa dell'episodio, soprattutto in relazione alle espressioni adottate e all'atteggiamento assunto: la sentenza appellata si era limitata a riportare le espressioni adoperate ("i creditori si sono stancati", "i soldi si devono restituire"), che ben potevano riferirsi al debito derivante dal prestito (richiesta assolutamente legittima) e non dal quid pluris costituito dall'interesse usurario. 1.3 Il difensore lamenta poi che nei motivi di appello ci si era doluti della sentenza affermativa di responsabilità senza disporre un accertamento tecnico e qualificando "discrete" le condizioni dell'arma e riferendo l'espressione usata dall'imputato ("un ferro"): al giudizio apodittico dell'agente la Corte di appello aveva sostituito, per giunta senza visione diretta, il proprio altrettanto apodittico giudizio, in assoluto dispregio dell'obbligo di motivazione. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ad un soggetto novantenne, plurinfartuato e di limitata mobilità, il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva ritenuto che l'intento di locupletazione non consentiva di considerare la gravità del fatto, ponendosi in contraddizione con la motivazione della concessione di tali attenuanti al coimputato in virtù di una valutazione di natura soggettiva. 1.5 II difensore depositava note di "discussione scritta" nelle quali insisteva nei motivi di ricorso. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. La parte civile depositava nota spese con la quale chiedeva il rigetto dei motivi di ricorso e la condanna al rimborso delle spese ed onorari sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura ritenuta equa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti osservare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Quanto al reato di usura, infatti, la Corte di appello ha dato atto dei plurimi elementi di prova a carico dell'imputato, quali le dichiarazioni della persona offesa Savanellli, sia pure non sempre lineari, del figlio della stessa (AL NI), della documentazione attestante il rapporto di debito-credito tra le parti, delle intercettazioni ambientali;
a ciò aggiunge che, oltre ai calcoli effettuati dalla 3 ) Guardia di Finanza ed alle tabelle del calcolo degli interessi prospettate dal giudice di primo grado, la natura usuraria degli stessi emerge chiaramente dal fatto che il capitale prestato dalla LL ammonta ad C 116.000,00 ed il solo valore dell'immobile venduto dai coniugi debitori alla cd. testa di legno di AP (RO EN) ammonta ad C 282.000,00, considerazione quest'ultima con la quale il motivo di ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso. 1.2 Relativamente alla tentata estorsione, già il Tribunale aveva evidenziato che le espressioni adoperate da AP, che in caso di mancato pagamento avrebbe preso altri "provvedimenti" e che, una volta presi, nessuno avrebbe dovuto "prendersi collera" qualora uno si fosse comportato "malamente", dovevano essere considerati come una minaccia, visto che l'unico "provvedimento" che si sarebbe potuto prendere era quello di agire con violenza, dovendo essere inteso in tal senso il comportarsi "malamente"; la Corte di appello ha rimarcato il contesto minaccioso in cui vennero pronunciate le frasi, alla presenza di un'altra persona (il coimputato D'Altrui) che interviene per rappresentare l'esigenza del creditore AP;
quanto alla eccezione secondo la quale le frasi non sarebbero state riferite agli interessi usurari, ma al capitale prestato, il Tribunale aveva osservato che le affermazioni avevano lo scopo di indurre i coniugi AL LL a vendere un terreno edificabile, del valore stimato di C 300.000,00, il cui ricavato sarebbe quindi servito a coprire gli interessi usurari richiesti. 1.3 Manifestamente infondate sono le censure relative al ritrovamento del fucile presso l'abitazione di AP, descritto dal teste Zuri come una doppietta, da classificare come arma da caccia dal plausibile funzionamento, e ritenuta efficiente dallo stesso AP che afferma "come sto adesso do coltellate a tutti quanti. Il ferro ce l'ho già" , con un inequivoco riferimento al "fero" come ad un'arma (pag.21-22 sentenza di primo grado), motivazione confermata dalla Corte di appello. 1.4 Quanto infine all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare che la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); la Corte di appello ha infatti ritenuto di non poter concedere il beneficio vista la pluralità delle richieste effettuate dall'imputato, per cui "l'intento di locupletazione rende il soggetto immeritevole del beneficio invocato.' 4 Il Presidente GI IO kAUM-A/\ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili AL GE, AL NI e LL SA che liquida in C 3.510,00 oltre accessori di legge Così deciso il 29/03/2022 Il consigliere estensore US NI