Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato ordinamento, che consegue all'aumento delle indennita' di trasferta.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato ordinamento, che consegue all'aumento delle indennita' di trasferta.