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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2824/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19434/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049638 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1164/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 02.02.2026, previa discussione del merito della controversia sussistendone i presupposti, la
Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, relativamente al preteso omesso versamento della
TARI/TEFA per l'immobile sto in Roma via Bagnone 27 per le annualità dal 2019 al 2024, accoglieva il ricorso per i seguenti motivi.
L'avviso di accertamento impugnato è illegittimo poiché non tiene conto del pagamento effettuato per lo stesso periodo in cointestazione, né della precedente intestataria dell'utenza sig.ra Nominativo_1.
La Corte osserva che l'odierno avviso di accertamento è una duplicazione di quanto già corrisposto e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente l'avviso di cui sopra deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 450,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 450,00, oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19434/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049638 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1164/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 02.02.2026, previa discussione del merito della controversia sussistendone i presupposti, la
Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, relativamente al preteso omesso versamento della
TARI/TEFA per l'immobile sto in Roma via Bagnone 27 per le annualità dal 2019 al 2024, accoglieva il ricorso per i seguenti motivi.
L'avviso di accertamento impugnato è illegittimo poiché non tiene conto del pagamento effettuato per lo stesso periodo in cointestazione, né della precedente intestataria dell'utenza sig.ra Nominativo_1.
La Corte osserva che l'odierno avviso di accertamento è una duplicazione di quanto già corrisposto e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente l'avviso di cui sopra deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 450,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 450,00, oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut.